Cassazione Civile, Ordinanza n. 13405/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, con cui recuperava a tassazione maggiori redditi di capitale derivanti dalla partecipazione del contribuente, nella misura del 25%, in una società estinta. Tali maggiori redditi erano correlati a maggiori ricavi non contabilizzati accertati in capo alla società e l'atto comportava l'applicazione di maggiori IRPEF, addizionali regionale e comunale e sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado dell'impugnazione del contribuente e il successivo rigetto dell'appello dell'ufficio e dell'appello incidentale degli eredi da parte della CTR, l'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 44 t.u.i.r., degli artt. 38, terzo comma, e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., e, con il secondo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ovvero motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Successivamente, la stessa Agenzia depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della normativa sul condono/adesione agevolata.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha rilevato che l'Agenzia ricorrente aveva chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dichiarando regolare la definizione agevolata. Accogliendo tale richiesta e richiamando i principi già espressi in precedente giurisprudenza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione della disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
Richiamato come norma sostanziale invocata dall'Agenzia per sostenere la pretesa tributaria sui redditi di capitale imputati al socio.
art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma procedurale/sostanziale posta a fondamento dell'accertamento del maggior reddito.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base normativa dell'accertamento dell'Ufficio.
Invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo o vizi motivazionali, secondo il regime applicabile ratione temporis.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119 del 2018
Richiamato per regolare il regime delle spese nel giudizio estinto a seguito di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando interviene una valida definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza esame dei motivi di ricorso.
- La richiesta della parte ricorrente di prendere atto della definizione agevolata rende superfluo il vaglio delle censure di merito, se la fattispecie prevista dalla legge risulta integrata.
- Nel processo tributario estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa di riferimento.
- La decisione di estinzione per cessazione della materia del contendere presuppone solo l'accertamento dell'intervenuta fattispecie legale di definizione del rapporto controverso, non la valutazione della fondatezza della pretesa fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13313/2023 del 16/05/2023
- ordinanza_civile · 16 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13317/2023 del 16/05/2023
- ordinanza_civile · 16 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13320/2023 del 16/05/2023
- ordinanza_civile · 16 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13323/2023 del 16/05/2023
- ordinanza_civile · 16 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13324/2023 del 16/05/2023
- ordinanza_civile · 16 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13326/2023 del 16/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →