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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13405/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, con cui recuperava a tassazione maggiori redditi di capitale derivanti dalla partecipazione del contribuente, nella misura del 25%, in una società estinta. Tali maggiori redditi erano correlati a maggiori ricavi non contabilizzati accertati in capo alla società e l'atto comportava l'applicazione di maggiori IRPEF, addizionali regionale e comunale e sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado dell'impugnazione del contribuente e il successivo rigetto dell'appello dell'ufficio e dell'appello incidentale degli eredi da parte della CTR, l'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 44 t.u.i.r., degli artt. 38, terzo comma, e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., e, con il secondo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ovvero motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Successivamente, la stessa Agenzia depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della normativa sul condono/adesione agevolata.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha rilevato che l'Agenzia ricorrente aveva chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dichiarando regolare la definizione agevolata. Accogliendo tale richiesta e richiamando i principi già espressi in precedente giurisprudenza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione della disciplina speciale richiamata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene una valida definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza esame dei motivi di ricorso.
  • La richiesta della parte ricorrente di prendere atto della definizione agevolata rende superfluo il vaglio delle censure di merito, se la fattispecie prevista dalla legge risulta integrata.
  • Nel processo tributario estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa di riferimento.
  • La decisione di estinzione per cessazione della materia del contendere presuppone solo l'accertamento dell'intervenuta fattispecie legale di definizione del rapporto controverso, non la valutazione della fondatezza della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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