Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19197/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un operaio specializzato alle dipendenze di un'agenzia regionale pugliese aveva chiesto il pagamento di compensi per circa 20 minuti di straordinario per ciascun giorno lavorato nel periodo febbraio 2015-giugno 2020, oltre ad altre voci retributive e risarcitorie. Il tribunale aveva rigettato le domande; in appello era stato riconosciuto il lavoro straordinario sulla base di prova testimoniale e conteggi tecnici, mentre erano state respinte la domanda di rimborso per il tragitto casa-lavoro e le doglianze relative a servizi e attrezzature mancanti. L'agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha sostenuto che il rapporto dovesse essere ricondotto integralmente al pubblico impiego soggetto al d.lgs. n. 165/2001 e che non fosse applicabile la disciplina privatistica del CCNL forestali richiamata dalla Corte d'appello; (2) ha dedotto che il lavoro straordinario non fosse compensabile in mancanza di previa autorizzazione formale e di sistemi automatici di rilevazione delle presenze, richiamando i vincoli della legge finanziaria e della normativa sul contenimento della spesa pubblica; (3) ha censurato la decisione d'appello per avere, a suo dire, erroneamente ignorato una preclusione normativa al riconoscimento dell'indennità chilometrica. Il resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il personale operaio dell'ARIF è regolato dalla contrattazione collettiva privatistica richiamata dalla normativa regionale speciale, in continuità con il tradizionale modello del lavoro forestale pubblico di diritto privato. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoro straordinario è retribuibile se svolto con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi ne abbia il potere conformativo, e che l'eventuale mancanza di autorizzazione formale o di sistemi automatici di rilevazione delle presenze rileva eventualmente sul piano della responsabilità interna, ma non elimina il diritto del lavoratore al compenso quando la prestazione sia stata resa con quel consenso; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato l'esistenza dell'autorizzazione/consenso tramite prova testimoniale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la Corte d'appello già escluso il diritto all'indennità chilometrica. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa del resistente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assoggettamento dell'ente alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; la Corte ha però riconosciuto che, per il personale operaio dell'ARIF, opera una disciplina speciale che rinvia al CCNL privatistico di settore.

  • L.R. Puglia n. 3/2010, art. 12

    comma 3; comma 4; comma 5

    La norma regionale prevede che al personale operaio dell'Agenzia si applichi il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.

  • art. 3, comma 83, L. n. 244/2007

    Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze

    La Corte ha ritenuto che la mancanza di tali sistemi non escluda il diritto del lavoratore al compenso se la prestazione straordinaria è stata resa con il consenso del datore di lavoro o del soggetto che ne conforma la prestazione.

  • art. 2126 c.c.

    È stato letto come norma integrativa: tutela la prestazione lavorativa di fatto resa con il consenso datoriale, anche se la richiesta o l'autorizzazione siano invalide o non conformi alle regole di spesa pubblica.

  • art. 2108 c.c.

    Rafforza il diritto del lavoratore al compenso per lavoro straordinario quando la prestazione sia debitamente autorizzata o comunque resa con il consenso del datore di lavoro.

  • art. 36 Cost.

    Usato come parametro per valorizzare la necessità di retribuire la prestazione lavorativa effettivamente resa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel contesto del pubblico impiego e dei vincoli di legalità e buona amministrazione, senza escludere il diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro effettivamente prestato.

  • art. 1 d.l. n. 402/2001, conv. in L. n. 1/2002

    Richiamato in tema di prestazioni aggiuntive nel pubblico impiego privatizzato, ma la Corte ha ribadito che l'attività oltre l'orario debito resta compensabile se resa con consenso datoriale.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010

    Invocato dal ricorrente per negare l'indennità chilometrica; la censura è stata ritenuta inammissibile perché la Corte d'appello aveva già escluso tale diritto.

  • art. 163, comma 2, nn. 3) e 4) c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedurre vizi della domanda o della motivazione, ma senza cogliere il decisum della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dell'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel settore del personale operaio di un ente pubblico regionale addetto a lavori forestali e irrigui, la disciplina del rapporto può essere ricondotta alla contrattazione collettiva privatistica quando una norma speciale lo preveda espressamente, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario sussiste quando la prestazione sia resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o del soggetto titolare del potere di conformare la prestazione; la mancanza di autorizzazione formale o la violazione di regole interne di spesa non eliminano, di per sé, il diritto del lavoratore alla retribuzione.
  • La prestazione di lavoro straordinario può essere provata anche per testi; ove il giudice di merito accerti il consenso datoriale e lo svolgimento dell'attività oltre l'orario dovuto, la liquidazione può essere effettuata sulla base di conteggi tecnici non specificamente contestati.
  • Le violazioni dei vincoli pubblicistici in tema di autorizzazione dello straordinario e di contenimento della spesa possono incidere sulla responsabilità dei funzionari verso l'amministrazione, ma non possono essere opposte al lavoratore per negare il compenso della prestazione effettivamente resa.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si dirige contro una statuizione che il giudice di merito non ha adottato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro straordinarioRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.