Cassazione Civile, Ordinanza n. 19151/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto svolto per molti anni in un'autofficina, in cui il titolare della ditta aveva fatto sottoscrivere alle parti un atto pubblico di costituzione di impresa familiare. Il lavoratore aveva però agito sostenendo che, al di là del nomen iuris e dell'atto notarile, il rapporto avesse in concreto natura subordinata e chiedendo le differenze retributive e il TFR. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda e la Corte d'appello, pur riducendo l'importo per errore nel calcolo del TFR, aveva confermato la qualificazione del rapporto come subordinato sulla base delle risultanze testimoniali e degli indici sintomatici della subordinazione. In cassazione il datore di lavoro ha dedotto, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., degli artt. 2094 e 2697 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'atto pubblico di impresa familiare avrebbe dovuto prevalere e che la Corte d'appello non avrebbe potuto superarlo con le sole prove testimoniali, oltre a contestare indirettamente la valutazione delle prove e la qualificazione del rapporto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile la censura nella parte in cui mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non si confronta con l'intera motivazione della sentenza impugnata; è infondato nel merito perché l'atto pubblico notarile che qualifica il rapporto come impresa familiare non fa piena prova della reale natura giuridica del rapporto concretamente attuato tra le parti. Il giudice di merito poteva quindi riqualificare il rapporto come subordinato sulla base degli elementi fattuali emersi in causa. La Cassazione ha anche rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i criteri sintomatici della subordinazione e che non vi era violazione dell'onere della prova né delle regole sulle prove. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
L'atto pubblico fa piena prova solo della provenienza, delle dichiarazioni rese e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non attribuisce fede privilegiata alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale né impedisce al giudice di accertarne la natura effettiva in base al concreto svolgimento.
La subordinazione va accertata attraverso i suoi indici sintomatici concreti, come eterodirezione, orario, assenza di autonomia organizzativa e continuità della prestazione.
Non è violato l'onere della prova quando il giudice, dopo aver correttamente attribuito l'onere all'attore, valuta le prove dedotte e ritiene non dimostrata la diversa tesi difensiva della controparte.
Il giudice può dare al rapporto una qualificazione giuridica diversa da quella attribuita dalle parti, valorizzando i fatti concretamente emersi.
Il convincimento del giudice deve formarsi sulle prove ritualmente offerte dalle parti; non vi è violazione se la decisione si fonda su tali prove e non su elementi estranei al processo.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio se il giudice ha correttamente apprezzato le prove secondo il suo prudente convincimento.
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto
La disciplina dell'impresa familiare opera solo quando non sia configurabile un diverso rapporto; la possibile esistenza di un diverso vincolo, come quello subordinato, impedisce che il nomen iuris dell'impresa familiare sia decisivo.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto di lavoro non dipende in modo vincolante dal nomen iuris o da un atto pubblico che lo descriva come diverso, ma deve essere accertata in base allo svolgimento concreto del rapporto e agli indici fattuali della prestazione.
- L'atto pubblico fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese, ma non della qualificazione giuridica del rapporto né dell'effettiva natura del vincolo intercorso tra le parti.
- In tema di subordinazione, il giudice può valorizzare elementi sintomatici quali orario coincidente con l'apertura dell'esercizio, eterodirezione, assenza di autonomia organizzativa, continuità della presenza e modalità fisse di corresponsione del compenso.
- Non è denunciabile in cassazione, sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c., una censura che miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La disciplina dell'impresa familiare non preclude la qualificazione del rapporto come subordinato quando dagli accertamenti di merito emerga che, nonostante l'atto formale, le parti abbiano in concreto instaurato un diverso rapporto di lavoro.
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