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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19153/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività come autista di autobus in favore della società utilizzatrice dal 7.3.2008 al 30.9.2018 in forza di circa ottocento contratti di somministrazione a termine e relative proroghe. Nel giudizio di merito aveva chiesto che fosse accertata la natura fraudolenta dell’intera sequenza contrattuale, oppure la nullità dei contratti per difetto di forma scritta, con conseguente dichiarazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con la società utilizzatrice e condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo infondati i motivi di gravame e richiamando una propria precedente decisione in fattispecie analoga. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione della direttiva 2008/104/CE, art. 5, par. 5, degli artt. 1344, 1418, 1421 e 1422 c.c., dell’art. 32 l. n. 183/2010 e dell’art. 38 d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente esteso la decadenza anche alla domanda di nullità per somministrazione in frode alla legge e per superamento del requisito di temporaneità, impedendo l’esame nel merito della dedotta illegittimità sostanziale del ricorso reiterato alla somministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto che la decadenza prevista per l’impugnativa dei singoli contratti di somministrazione non impedisce, quando sia dedotta una somministrazione fraudolenta o abusiva, l’esame incidentale della sequenza negoziale ai fini della verifica del superamento del limite di temporaneità e dell’eventuale elusione delle norme imperative e della direttiva 2008/104/CE. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/104/CE

    L’uso reiterato di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice può eludere la finalità della direttiva e compromettere l’equilibrio tra flessibilità per il datore di lavoro e sicurezza del lavoratore; il giudice nazionale deve verificare se la successione dei contratti realizzi un abuso anche in presenza di decadenza dall’impugnazione dei singoli contratti.

  • art. 1344 c.c.

    La somministrazione può essere scrutinata come operazione in frode alla legge quando la reiterazione dei contratti sia strumentale all’elusione di norme imperative e dei limiti di temporaneità dell’istituto.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità può derivare dalla violazione di norme imperative o dalla frode alla legge, con conseguente necessità di valutare la validità sostanziale dell’intera sequenza contrattuale.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità è rilevabile d’ufficio e non resta paralizzata dalla sola decadenza prevista per l’impugnativa dei contratti.

  • art. 1422 c.c.

    L’azione di nullità non è soggetta a prescrizione, con la conseguenza che la deduzione di nullità non può essere neutralizzata dalla decadenza riferita all’impugnativa di singoli contratti se viene in rilievo una nullità strutturale o per frode.

  • art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010

    La decadenza per l’impugnativa del contratto a termine non può essere estesa in modo da impedire l’esame della dedotta somministrazione fraudolenta come sequenza abusiva di rapporti.

  • art. 38 d.lgs. n. 81/2015

    La nullità per difetto di forma scritta del contratto di somministrazione, pur rientrando nel sistema di decadenza previsto dall’art. 39, non esaurisce il problema quando venga allegata una frode alla legge sull’intera operazione.

  • art. 39 d.lgs. n. 81/2015

    La disciplina della decadenza si applica alle impugnazioni previste dal sistema della somministrazione, ma non esclude la verifica incidentale dell’abuso della sequenza contrattuale quando la domanda investa la frode alla legge.

  • art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    La mancanza di forma scritta è causa di nullità del contratto di somministrazione.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è già risolta dalla giurisprudenza unionale o non presenta dubbi ragionevoli, ricorrendo un caso di acte éclairé o acte clair.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il giudice può richiamare precedenti conformi per motivare in modo sintetico la decisione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • La decadenza dall’impugnazione di singoli contratti di somministrazione a termine non preclude, di per sé, l’esame della domanda volta a far valere l’illiceità dell’intera sequenza negoziale per somministrazione fraudolenta o abusiva.
  • Quando il lavoratore deduce una reiterazione seriale di missioni presso lo stesso utilizzatore, il giudice deve verificare in concreto se la durata, il numero e le modalità di utilizzo del lavoratore superino il limite della temporaneità e realizzino un’elusione delle norme imperative e della direttiva 2008/104/CE.
  • La valutazione della frode alla legge può essere compiuta anche incidenter tantum, utilizzando i contratti pregressi come antecedenti storici della sequenza contrattuale, pur se rispetto ad essi sia maturata decadenza dall’impugnativa diretta.
  • La nullità per frode alla legge e la nullità per difetto di forma scritta seguono piani distinti rispetto alla decadenza: la disciplina decadenziale non può essere interpretata in modo da sterilizzare il controllo giudiziale sull’abuso dell’istituto.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è dovuto quando la questione interpretativa è già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e di legittimità, ovvero quando la soluzione non è necessaria alla decisione del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenzaRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

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