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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19154/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Gli eredi di un docente/ottico optometrista deceduto avevano agito per ottenere dal soggetto datore di lavoro il pagamento di differenze retributive, tredicesima, ferie e permessi non goduti e TFR, sostenendo che il loro dante causa avesse prestato attività subordinata a tempo indeterminato per più anni con orario settimanale di 32 ore e inquadramento nel quinto livello del CCNL Aninsei. Il Tribunale aveva accolto in larga misura la domanda; la Corte d’appello, in riforma parziale, aveva invece rideterminato il credito limitatamente al periodo 2000-2004, ritenendo che in quegli anni l’orario effettivo fosse di 10 ore settimanali e non di 32, con conseguente forte riduzione delle somme dovute. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme sulla confessione giudiziale e stragiudiziale e degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe disatteso una prova legale e valorizzato una testimonianza; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo erronea applicazione dell’onere della prova; 3) violazione degli artt. 2033, 1429-1430 e 2077 c.c. sul criterio di calcolo e sulla non compensabilità di somme asseritamente versate in eccesso; 4) nullità della sentenza per contrasto tra criteri di calcolo e quantificazione finale del credito, con violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; 5) violazione del D.M. 55/2014 sulla liquidazione delle spese di primo grado, per asserita mancata specificazione delle voci e liquidazione inferiore ai parametri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le dichiarazioni richiamate come confessione non contenevano alcun ammissivo specifico sull’orario di lavoro del periodo 2000-2004; il secondo motivo è stato reputato infondato e in parte inammissibile, poiché la Corte d’appello aveva semplicemente valutato il materiale probatorio e ravvisato incertezza sul quadro istruttorio, senza violare l’art. 2697 c.c.; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultando discusso nei gradi di merito alcun tema di compensazione di somme pagate in eccesso o di indebito; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a denunciare meri errori di calcolo e non un’anomalia motivazionale riconducibile al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la nuova liquidazione delle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice entro i parametri tabellari e risultava coerente con l’esito complessivo della lite. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata costituzione dell’intimata; è stato posto a carico dei ricorrenti l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2733 c.c.

    La confessione giudiziale opera come prova legale solo se contiene una specifica ammissione del fatto controverso; in mancanza, il giudice di merito può valutare liberamente le altre prove.

  • art. 228 c.p.c.

    La confessione resa in giudizio può rilevare come prova legale solo nei limiti del fatto specificamente ammesso.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale è utilizzabile come prova solo se riferibile in modo puntuale al fatto oggetto di controversia.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice decide sulla base delle prove ritualmente acquisite; non vi è violazione se egli valorizza prove non legali in assenza di confessione specifica.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo ipotesi di prova legale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere probatorio resta a carico di chi fa valere il diritto; la soccombenza deriva dalla mancata prova dei fatti costitutivi solo quando il materiale istruttorio non consenta di raggiungere la dimostrazione del fatto.

  • art. 2033 c.c.

    È richiamato come base dell’indebito oggettivo, ma il motivo è inammissibile perché la questione della ripetizione di somme asseritamente pagate in eccesso non era stata trattata nei gradi di merito.

  • artt. 1429-1430 c.c.

    Sono richiamati quale possibile fondamento dell’errore essenziale e riconoscibile, ma il tema è stato reputato nuovo e quindi non esaminabile in cassazione.

  • art. 2077 c.c.

    È invocato dai ricorrenti nel contesto del criterio di calcolo delle differenze retributive, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza ricorre solo per motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per semplici errori di calcolo o insufficienza argomentativa.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale, ma non è sindacabile in cassazione per il solo difetto di sufficienza.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per le asserite violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza, esclusa perché la doglianza mirava in realtà a contestare il merito del calcolo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riformulazione, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • D.M. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese entro i parametri tabellari rientra nella discrezionalità del giudice; una motivazione specifica è richiesta solo per scostamenti ulteriori rispetto a tali parametri.

Massime di principio

  • La confessione, sia giudiziale sia stragiudiziale, ha valore di prova legale solo se è specifica e inequivoca rispetto al fatto decisivo controverso; in mancanza di tale specificità, il giudice può formare il proprio convincimento mediante il complessivo materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura non quando il giudice valuti le prove in modo non condiviso dalla parte, ma solo quando distribuisca erroneamente l’onere probatorio o affermi la soccombenza per mancata prova nonostante il fatto costitutivo risulti comunque dimostrato.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non trattati nei gradi di merito; ciò vale anche per deduzioni su compensazione, indebito o altri temi che non risultino introdotti tempestivamente nel giudizio di merito.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è ristretto alle sole anomalie che rendono la motivazione mancante, apparente, incomprensibile o internamente contraddittoria; non è sindacabile la mera inesattezza aritmetica o la insufficienza della motivazione.
  • Nella liquidazione delle spese di lite ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, il giudice conserva un margine discrezionale entro i limiti minimo-massimo dei parametri tabellari; la specifica motivazione è necessaria soprattutto quando si superino ulteriormente tali parametri.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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