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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19152/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui il Tribunale, confermato poi dalla Corte d'appello, ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in due periodi temporali indicati in sentenza e ha condannato il datore di lavoro al pagamento di differenze retributive quantificate in complessivi euro 114.718,45 oltre accessori. In cassazione il datore di lavoro ha proposto quattro motivi: 1) ha denunciato violazione dei contratti collettivi e delle regole ermeneutiche, sostenendo che l'inquadramento superiore riconosciuto alla lavoratrice fosse erroneo; 2) ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sempre con riferimento al superiore inquadramento; 3) ha invocato la violazione delle norme sulla prescrizione presuntiva dei crediti retributivi, sostenendo che non vi fosse stata alcuna ammissione idonea a farla cadere; 4) ha denunciato violazione del contraddittorio e motivazione anomale in relazione alla riformulazione dei conteggi e alla possibilità di esaminarli e controdedurvi. La resistente ha replicato con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente aveva trascritto solo alcune clausole di un CCNL di settore non identificato compiutamente, senza produrre il testo integrale del contratto collettivo né indicare dove fosse rinvenibile nei fascicoli; ciò impediva il controllo di legittimità sull'interpretazione della disciplina collettiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata e quella di primo grado costituivano una 'doppia conforme' e il ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto delle due decisioni, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte di merito aveva correttamente applicato l'art. 2959 c.c., ritenendo che la contestazione dei conteggi e la difesa complessivamente svolta dal datore di lavoro implicassero la mancata estinzione dell'obbligazione e quindi facessero venir meno la prescrizione presuntiva. Il quarto motivo è stato parimenti rigettato: non vi era stata violazione del contraddittorio perché i conteggi erano stati depositati nel termine assegnato e la difesa del convenuto aveva avuto tempo per esaminarli; inoltre la motivazione di merito è stata considerata chiara e non contraddittoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso fondati su violazione di legge e omesso esame sono scrutinati entro i limiti di specificità e ammissibilità propri del giudizio di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i contratti collettivi su cui si fonda, con onere autonomo e imprescindibile di localizzazione del documento.

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione del documento è distinta dall'onere di specifica indicazione nel ricorso; le due regole rispondono a funzioni diverse.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura di violazione del contraddittorio è infondata quando la parte ha avuto un termine adeguato per esaminare e contestare i conteggi depositati dalla controparte.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di ragionevole durata e di effettività del processo giustifica un'interpretazione delle forme processuali orientata alla decisione di merito, purché siano rispettate le garanzie difensive.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo e con l'interpretazione strumentale delle forme.

  • art. 1362 c.c.

    Costituisce criterio ermeneutico richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che, per applicarlo ai contratti collettivi, occorre il testo integrale del CCNL.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione del contratto collettivo richiede la valutazione sistematica dell'intero testo, non di singole clausole isolate.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della prescrizione, ma non decisivo poiché la Corte ha risolto la questione applicando la disciplina della prescrizione presuntiva.

  • art. 2955 c.c.

    Norma invocata per la prescrizione presuntiva dei crediti retributivi; l'eccezione è stata respinta perché incompatibile con la difesa svolta dal debitore.

  • art. 2956 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettiva della prescrizione presuntiva, ma non accolto.

  • art. 2959 c.c.

    L'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere respinta quando il debitore abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non si è estinta, anche tramite contestazioni dei conteggi che implicano il mancato pagamento integrale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci l'erronea applicazione di un contratto collettivo, è necessario riportare e rendere localizzabile il testo integrale del CCNL rilevante; la trascrizione di sole clausole isolate, senza specificazione della fonte e della sua produzione, non consente il controllo di legittimità ed espone il motivo a inammissibilità.
  • In materia di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la sentenza di primo grado e quella d'appello siano fondate su diverse ragioni di fatto; non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle prove.
  • L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con una difesa del debitore che, complessivamente considerata, presupponga la non estinzione dell'obbligazione, come la contestazione dell'esattezza dei conteggi del creditore o la deduzione di soli pagamenti non integrali.
  • La violazione del contraddittorio in relazione a conteggi riformulati non sussiste quando il giudice assegna un termine per il deposito, la controparte dispone di un intervallo adeguato per l'esame e la contestazione, e non allega specificamente di essere stata concretamente pregiudicata.
  • In cassazione non è sufficiente denunciare un vizio motivazionale in termini generici o cumulativi; occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente l'errore di diritto o il fatto decisivo omesso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveMora
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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