Cassazione Civile, Ordinanza n. 19171/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente di una provincia aveva agito per far accertare di aver subito, per un lungo periodo, uno svuotamento sostanziale delle funzioni e una conseguente inattività lavorativa, qualificati come demansionamento, chiedendo anche la disapplicazione degli atti con cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali ad altri funzionari o terzi, il riconoscimento di differenze retributive di posizione e di risultato per più annualità e il risarcimento dei danni alla professionalità, all'immagine e alla salute. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame, valorizzando anche un precedente giudicato tra le parti e ritenendo, quanto agli incarichi dirigenziali, che la doglianza presupponesse la contestazione di atti di macro-organizzazione dell'ente, sottratti alla giurisdizione del giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 2909 c.c., nonché di varie norme processuali e sostanziali, lamentando: errata applicazione del giudicato esterno e omesso esame di fatti e prove decisivi in ordine al demansionamento; errata applicazione del CCNL dirigenza enti locali e delle norme su obbligazione e riparto dell'onere probatorio in relazione alle obiettive attribuzioni, alla valutazione della performance e alla retribuzione di risultato; error in procedendo e difetto di giurisdizione/violazione dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 in relazione alla domanda sugli incarichi dirigenziali. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché, nella sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, erano precluse dalla doppia conforme e, quanto al travisamento della prova, erano prospettate fuori dai limiti del sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo e il secondo motivo tendevano a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio e dei fatti, già compiuta in modo congruo e motivato dai giudici di merito; ha escluso l'ammissibilità del vizio di omesso esame per la presenza di una doppia conforme; ha inoltre osservato che il travisamento della prova, come dedotto, non era denunciabile nei termini proposti. Quanto al terzo motivo, ha confermato che la questione sugli incarichi dirigenziali implicava l'impugnazione di atti di macro-organizzazione dell'ente, quindi una materia sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, e che anche tale censura si risolveva in una diversa lettura degli atti e delle risultanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per denunciare la violazione dei limiti oggettivi del giudicato esterno; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile perché non specifica e sostanzialmente diretta a rimettere in discussione l'accertamento di merito
art. 111 Cost.
evocato in relazione al difetto di logicità della motivazione, ma senza esito favorevole per il ricorrente
richiamato per denunciare un preteso vizio motivazionale; la Corte ha escluso l'illogicità denunciata
invocati per lamentare omessa valutazione delle prove e travisamento del materiale istruttorio; la Corte ha affermato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziali e processuali, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare il merito
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la sua ammissibilità per la presenza di doppia conforme
richiamato nel motivo sul demansionamento e sui danni alla professionalità/salute
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nelle domande di demansionamento e sulle retribuzioni
evocato per l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro
richiamato per il risarcimento del danno conseguente al preteso inadempimento
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato in relazione al conferimento e alla gestione degli incarichi dirigenziali
art. 109 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ente locale
artt. 14 e 29 del CCNL comparto regione enti locali, area dirigenza, 1998-2001 del 23 dicembre 1999
invocati per sostenere il diritto alla previa attribuzione di obiettivi, alla valutazione e alla retribuzione di risultato
richiamato nel motivo sulla retribuzione di risultato e sui vincoli contrattuali del rapporto
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
evocato per contestare la declinatoria di giurisdizione; la Corte ha confermato che la domanda incideva su atti di macro-organizzazione sottratti al giudice ordinario
richiamato per omessa pronuncia e per la dedotta inammissibilità dei motivi di appello
invocato per sostenere l'inammissibilità dei motivi di appello
richiamato per affermare la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme
richiamato con riferimento al rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione all'error in procedendo dedotto sul capo di appello e sulla giurisdizione
art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sulla natura della situazione giuridica dedotta
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, una semplice diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, quando la sentenza impugnata abbia svolto un accertamento di merito congruamente motivato.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando ricorra una "doppia conforme" di primo e secondo grado fondata sul medesimo iter logico-argomentativo, anche se la sentenza d'appello aggiunga argomenti ulteriori.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo entro limiti rigorosi; quando si traduce in contestazione della lettura del materiale probatorio data dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile e, nei casi di errore di fatto sul contenuto oggettivo della prova, il rimedio appropriato può essere la revocazione.
- La censura che investe il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un ente locale è inammissibile davanti al giudice ordinario quando richiede, in via presupposta, l'accertamento dell'illegittimità di atti di macro-organizzazione dell'ente e non la diretta lesione di un diritto soggettivo già perfetto.
- Le doglianze sulla retribuzione di risultato e sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali non sono scrutinabili in cassazione se presuppongono una diversa ricostruzione degli obiettivi assegnati, delle attività svolte e degli esiti istruttori già valutati dai giudici di merito.
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