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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19171/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente di una provincia aveva agito per far accertare di aver subito, per un lungo periodo, uno svuotamento sostanziale delle funzioni e una conseguente inattività lavorativa, qualificati come demansionamento, chiedendo anche la disapplicazione degli atti con cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali ad altri funzionari o terzi, il riconoscimento di differenze retributive di posizione e di risultato per più annualità e il risarcimento dei danni alla professionalità, all'immagine e alla salute. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame, valorizzando anche un precedente giudicato tra le parti e ritenendo, quanto agli incarichi dirigenziali, che la doglianza presupponesse la contestazione di atti di macro-organizzazione dell'ente, sottratti alla giurisdizione del giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 2909 c.c., nonché di varie norme processuali e sostanziali, lamentando: errata applicazione del giudicato esterno e omesso esame di fatti e prove decisivi in ordine al demansionamento; errata applicazione del CCNL dirigenza enti locali e delle norme su obbligazione e riparto dell'onere probatorio in relazione alle obiettive attribuzioni, alla valutazione della performance e alla retribuzione di risultato; error in procedendo e difetto di giurisdizione/violazione dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 in relazione alla domanda sugli incarichi dirigenziali. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché, nella sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, erano precluse dalla doppia conforme e, quanto al travisamento della prova, erano prospettate fuori dai limiti del sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo e il secondo motivo tendevano a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio e dei fatti, già compiuta in modo congruo e motivato dai giudici di merito; ha escluso l'ammissibilità del vizio di omesso esame per la presenza di una doppia conforme; ha inoltre osservato che il travisamento della prova, come dedotto, non era denunciabile nei termini proposti. Quanto al terzo motivo, ha confermato che la questione sugli incarichi dirigenziali implicava l'impugnazione di atti di macro-organizzazione dell'ente, quindi una materia sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, e che anche tale censura si risolveva in una diversa lettura degli atti e delle risultanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per denunciare la violazione dei limiti oggettivi del giudicato esterno; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile perché non specifica e sostanzialmente diretta a rimettere in discussione l'accertamento di merito

  • art. 111 Cost.

    evocato in relazione al difetto di logicità della motivazione, ma senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare un preteso vizio motivazionale; la Corte ha escluso l'illogicità denunciata

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per lamentare omessa valutazione delle prove e travisamento del materiale istruttorio; la Corte ha affermato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziali e processuali, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare il merito

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la sua ammissibilità per la presenza di doppia conforme

  • art. 2087 c.c.

    richiamato nel motivo sul demansionamento e sui danni alla professionalità/salute

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nelle domande di demansionamento e sulle retribuzioni

  • art. 1218 c.c.

    evocato per l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il risarcimento del danno conseguente al preteso inadempimento

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato in relazione al conferimento e alla gestione degli incarichi dirigenziali

  • art. 109 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ente locale

  • artt. 14 e 29 del CCNL comparto regione enti locali, area dirigenza, 1998-2001 del 23 dicembre 1999

    invocati per sostenere il diritto alla previa attribuzione di obiettivi, alla valutazione e alla retribuzione di risultato

  • artt. 1372 c.c.

    richiamato nel motivo sulla retribuzione di risultato e sui vincoli contrattuali del rapporto

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    evocato per contestare la declinatoria di giurisdizione; la Corte ha confermato che la domanda incideva su atti di macro-organizzazione sottratti al giudice ordinario

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia e per la dedotta inammissibilità dei motivi di appello

  • art. 342 c.p.c.

    invocato per sostenere l'inammissibilità dei motivi di appello

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato con riferimento al rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione all'error in procedendo dedotto sul capo di appello e sulla giurisdizione

  • art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sulla natura della situazione giuridica dedotta

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, una semplice diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, quando la sentenza impugnata abbia svolto un accertamento di merito congruamente motivato.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando ricorra una "doppia conforme" di primo e secondo grado fondata sul medesimo iter logico-argomentativo, anche se la sentenza d'appello aggiunga argomenti ulteriori.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo entro limiti rigorosi; quando si traduce in contestazione della lettura del materiale probatorio data dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile e, nei casi di errore di fatto sul contenuto oggettivo della prova, il rimedio appropriato può essere la revocazione.
  • La censura che investe il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un ente locale è inammissibile davanti al giudice ordinario quando richiede, in via presupposta, l'accertamento dell'illegittimità di atti di macro-organizzazione dell'ente e non la diretta lesione di un diritto soggettivo già perfetto.
  • Le doglianze sulla retribuzione di risultato e sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali non sono scrutinabili in cassazione se presuppongono una diversa ricostruzione degli obiettivi assegnati, delle attività svolte e degli esiti istruttori già valutati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRGiurisdizioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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