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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16589/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia origina da un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione per il recupero di sedici cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte: il giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per tre cartelle non tributarie, l'inammissibilità per due cartelle, la cessazione della materia del contendere per una cartella, e aveva accolto parzialmente il ricorso per altre nove cartelle limitatamente al credito erariale già annullato in precedenti giudizi, rigettandolo nel resto; tale esito era stato confermato in appello. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giusto processo, sostenendo l'invalidità della difesa dell'agente della riscossione affidata a un avvocato del libero foro in mancanza di specifica delibera e di motivazione sull'uso dell'Avvocatura dello Stato; 2) violazione di norme sulla prescrizione, deducendo che i crediti portati dalle cartelle fossero soggetti a prescrizione quinquennale e non decennale; 3) violazione del principio del ne bis in idem e dell'art. 112 c.p.c., per asserita mancata considerazione di due precedenti sentenze della CTR che avrebbero riguardato alcune delle cartelle; 4) ulteriore doglianza, collegata all'inesistenza della pretesa tributaria e alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., assumendo che la riscossione fosse stata illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di ulteriori formalità quando non ricorrano i casi riservati all'Avvocatura dello Stato o quando questa non sia disponibile. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato la natura dei singoli crediti e, nel merito, perché per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro opera il termine ordinario decennale in mancanza di una specifica previsione di prescrizione breve. Ha respinto anche il terzo motivo perché generico, proposto con vizio processuale non corretto e comunque infondato, essendo il thema decidendum già circoscritto e non essendovi contrasto di giudicati rilevante. Ha infine dichiarato infondato il quarto motivo, ritenendo che il rigetto delle precedenti censure escludesse sia l'inesistenza della pretesa sia la responsabilità aggravata dell'agente della riscossione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o di omessa pronuncia non può essere usata per sindacare l'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito; l'eventuale errore sulla portata della domanda va dedotto, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare correttamente la violazione di legge e non può risolversi in una critica generica o priva di specificità rispetto ai crediti e alle norme applicabili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. è scrutinabile solo se effettivamente attiene a omessa pronuncia o ultrapetizione, non quando mira a rimettere in discussione l'interpretazione del thema decidendum.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La contestazione sull'estensione della domanda o sul contenuto delle precedenti decisioni, se riguardante la motivazione del giudice di merito, deve essere formulata nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    L'Avvocatura dello Stato può assumere il patrocinio in casi speciali previa apposita motivata delibera; tale delibera non è necessaria quando l'ente si avvale legittimamente di un libero professionista nei casi consentiti.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    L'affidamento del patrocinio a un avvocato del libero foro deve avvenire nel rispetto delle regole sugli affidamenti e dei criteri generali applicabili all'ente.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    Gli atti di carattere generale adottati ai sensi di tale disposizione possono definire i criteri per la scelta del difensore dell'agente della riscossione, senza imporre ulteriori formalità non previste dalla legge.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale si applica solo alle obbligazioni periodiche o di durata previste dalla legge; non si estende automaticamente a tutti i crediti riscossi mediante cartella.

  • art. 2946 c.c.

    In assenza di una specifica prescrizione breve prevista dalla norma sostanziale, il credito si prescrive nel termine ordinario decennale.

  • art. 2953 c.c.

    La definitività dell'atto di riscossione per mancata opposizione produce solo l'irretrattabilità del credito, ma non trasforma un eventuale termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale.

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    Per l'imposta di registro è richiamato come norma che prevede espressamente il termine di prescrizione decennale.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come normativa generale della riscossione coattiva, senza che dal testo emerga una specifica regola diversa sul termine prescrizionale per i crediti in questione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale disciplina del processo tributario e delle impugnazioni davanti al giudice tributario.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata non è configurabile se l'agente della riscossione ha agito in base a una pretesa non risultata inesistente e senza comportamento inescusabilmente negligente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 4 d.l. n. 41/2021, conv. in l. n. 69/2021

    Alcune cartelle risultano annullate per effetto della disposizione di legge sopravvenuta, come riferito dalla controricorrente.

  • art. 1, comma 222 e seguenti, l. n. 197 del 2022

    È richiamata come base normativa dello stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati in riscossione in un determinato arco temporale.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione può farsi rappresentare e difendere da un avvocato del libero foro senza necessità di una specifica delibera ogni volta che la controversia non rientri nelle ipotesi riservate all'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
  • La costituzione dell'agente della riscossione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato o di un difensore esterno implica, quando ne ricorrano i presupposti, la sussistenza del relativo titolo legittimante senza che sia necessaria una specifica allegazione o prova in giudizio.
  • In materia tributaria, la prescrizione quinquennale non si applica in via automatica a tutti i crediti iscritti a ruolo: occorre verificare la specifica disciplina sostanziale del singolo tributo; in mancanza di una previsione breve, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • La definitività di un atto di riscossione non determina la conversione automatica di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale; essa produce soltanto l'irretrattabilità del credito nei limiti derivanti dalla mancata impugnazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che invochi il ne bis in idem o l'omessa pronuncia deve essere specifico, correttamente incanalato nel vizio processuale pertinente e correlato ai reali effetti delle precedenti decisioni sul thema decidendum.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere affermata quando la pretesa dell'agente della riscossione non risulti inesistente e non emerga un comportamento inescusabilmente negligente nella gestione della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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