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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16536/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino gambiano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. In fatto, l’espulsione era stata disposta per trattenimento irregolare nel territorio nazionale dopo il rigetto di una prima domanda di protezione internazionale e dopo una successiva domanda reiterata dichiarata inammissibile; nell’atto prefettizio si richiamavano anche, in modo generico, precedenti penali e di polizia. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, da un lato, motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il Giudice di Pace si fosse limitato a risposte apodittiche sulla conformità della copia dell’atto e sull’identificabilità del sottoscrittore; dall’altro, ha lamentato l’omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alla mancata traduzione del decreto nella lingua conosciuta dallo straniero o in una lingua veicolare, secondo la preferenza dell’interessato; infine, ha dedotto che il giudice di merito avrebbe del tutto trascurato le doglianze sulla sussistenza di cause di inespellibilità e sull’art. 8 CEDU, formulando invece una prognosi astratta sulla scarsa probabilità di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, questione ritenuta non coincidente con il thema decidendum. Il Ministero e la Prefettura sono rimasti intimati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla censura di omessa pronuncia sul motivo di opposizione concernente il difetto di traduzione del decreto di espulsione. Ha rilevato che tale questione, pur devoluta al Giudice di Pace, non era stata affatto esaminata nella sentenza impugnata. Le ulteriori censure del primo motivo sono state dichiarate assorbite per il carattere decisivo del vizio accolto. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di Pace di Cuneo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene utilizzato per censurare in cassazione il vizio di motivazione apparente e l’omessa pronuncia, nonché la violazione di norme processuali e sostanziali dedotte dal ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non apparente; il relativo vizio è deducibile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi devoluti; l’omissione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    Il ricorrente lo invoca per contestare la disciplina dell’attestazione di conformità della copia dell’atto notificato.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    La Corte richiama la norma sull’espulsione e il relativo obbligo di traduzione/notifica dell’atto nella lingua conosciuta dallo straniero o in una lingua veicolare; il vizio prospettato riguarda proprio l’omesso esame della censura relativa alla traduzione.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato dal ricorrente quale parametro a sostegno della contestazione delle cause di inespellibilità, ma la Corte non entra nel merito perché assorbe le altre censure.

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    È citato dal giudice di merito per ritenere sufficiente l’attestazione di conformità in calce al decreto notificato.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente quale base delle dedotte cause di inespellibilità.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    È invocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza di divieti di espulsione.

Massime di principio

  • In tema di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di merito deve esaminare specificamente tutti i motivi ritualmente dedotti, compreso quello relativo alla mancata traduzione dell’atto nella lingua prescritta; la totale omissione di tale esame integra vizio di omessa pronuncia.
  • La motivazione è apparente quando si risolve in affermazioni apodittiche o meramente assertive, prive di effettiva risposta alle specifiche censure del ricorrente.
  • In cassazione, il vizio decisivo che colpisce uno solo dei motivi devoluti può determinare l’assorbimento delle ulteriori censure.
  • Quando viene dedotto il difetto di traduzione del decreto di espulsione, il giudice deve verificare in concreto se l’amministrazione abbia rispettato gli obblighi di comunicazione linguistica previsti dalla disciplina sull’espulsione dello straniero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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