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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16531/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di un decreto prefettizio di espulsione ha proposto opposizione davanti al giudice di pace, sostenendo che non dovesse essere espulso perché aveva in precedenza ottenuto la protezione sussidiaria, poi rinunciata, e perché il giudice non avrebbe valutato adeguatamente il suo profilo di vulnerabilità e il suo eventuale radicamento sociale in Italia, né la situazione del Paese di origine. Ha inoltre dedotto che l’espulsione non avrebbe potuto essere eseguita in assenza del nulla osta dell’autorità giudiziaria ex art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998, poiché pendeva nei suoi confronti un procedimento penale e non era in custodia cautelare in carcere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico: il ricorrente non aveva allegato specifiche e attuali situazioni del Paese di origine idonee a fondare una tutela internazionale o speciale, sicché non poteva invocarsi un obbligo di cooperazione istruttoria del giudice; inoltre non erano specificamente censurate le affermazioni del giudice di pace circa l’assenza di radicamento sociale in Italia, rendendo irrilevante anche il precedente riconoscimento della protezione sussidiaria, poi rinunciata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che lo straniero non è legittimato a far valere l’assenza del nulla osta del giudice penale previsto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998, poiché tale previsione tutela le esigenze della giurisdizione penale e non un interesse protetto dell’espellendo; la tutela del diritto di difesa nel processo penale è assicurata dall’autorizzazione al rientro ex art. 17 dello stesso decreto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della Prefettura; la causa è stata dichiarata esente da contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di omesso o apparente esame di un fatto decisivo dedotto nel primo motivo.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione impone al giudice di pace, nell’ambito della cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sui divieti di espulsione ivi previsti, ma ciò presuppone allegazioni specifiche e attuali del ricorrente.

  • artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, d.lgs. 25/2008

    I doveri di cooperazione e integrazione istruttoria richiedono un puntuale assolvimento dell’onere di allegazione e prova da parte del richiedente; in presenza di allegazioni generiche il giudice non deve supplire d’ufficio alle carenze istruttorie.

  • art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta dell’autorità giudiziaria all’espulsione è posto a tutela delle esigenze della giurisdizione penale e la sua eventuale omissione non può essere fatta valere dall’espellendo come motivo di invalidità del provvedimento.

  • art. 17 d.lgs. 286/1998

    L’interesse dello straniero alla difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall’autorizzazione al rientro prevista da questa norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, la censura fondata sui divieti di espulsione o sulla vulnerabilità dello straniero richiede allegazioni specifiche, attuali e pertinenti; in mancanza, il giudice non è tenuto a una ricerca istruttoria sostitutiva.
  • L’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice opera solo se il richiedente abbia assolto in modo adeguato l’onere di allegazione dei fatti rilevanti; allegazioni generiche o meramente assertive non bastano.
  • Il precedente riconoscimento di una forma di protezione, se poi rinunciata e non sostenuto da nuove allegazioni concrete, non è di per sé decisivo per impedire l’espulsione.
  • Lo straniero non ha interesse giuridicamente protetto a dedurre la mancata acquisizione del nulla osta penale ex art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998, perché quella previsione tutela l’interesse della giurisdizione penale e non quello dell’espellendo.
  • La tutela del diritto di difesa dello straniero coinvolto in un procedimento penale è assicurata dal meccanismo dell’autorizzazione al rientro previsto dall’art. 17 d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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