Cassazione Civile, Ordinanza n. 16573/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due cartelle emesse dall’Amministrazione finanziaria per il recupero di interessi che risultavano essere stati rimborsati in eccedenza al contribuente in esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato. Il contribuente aveva originariamente chiesto il rimborso di crediti d’imposta derivanti da ritenute operate sui conti correnti e, dopo una prima opzione per la compensazione in dichiarazione, aveva poi presentato dichiarazioni integrative e istanze di rimborso. In sede di giudizio successivo si discuteva, in particolare, da quale momento dovessero decorrere gli interessi sulle somme rimborsate e se tale profilo fosse già coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza precedente. L’Agenzia ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sull’appello relativo a una delle due sentenze di primo grado; 2) nullità della sentenza per omessa indicazione nel dispositivo di una delle decisioni impugnate e per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; 3) violazione del giudicato, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto già deciso il tema della decorrenza degli interessi; 4) violazione di norme sostanziali e tributarie sulla decorrenza e il calcolo degli interessi. La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo e la prima censura del secondo motivo, ma ha accolto la seconda censura del secondo motivo e il terzo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era apparente/contraddittoria e che il contenuto del giudicato non era stato correttamente interpretato. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e la prima censura del secondo motivo; ha accolto la seconda censura del secondo motivo e il terzo motivo; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio della CTR è stata quindi annullata per motivazione apparente/contraddittoria e per errata ricostruzione del giudicato sulla decorrenza degli interessi.
Norme richiamate
Richiamato come base delle cartelle esattoriali emesse per il recupero degli interessi ritenuti indebitamente rimborsati.
Invocato dal contribuente e richiamato dal giudice di merito per il calcolo degli interessi sulle somme rimborsate secondo le modalità prospettate dalla società.
Richiamato dall’istanza di rimborso quale norma regolatrice del credito restitutorio.
Richiamato insieme all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 quale base dell’istanza di rimborso.
art. 5, comma 2-bis, D.L. n. 391/1987
Richiamato come norma collegata al regime del rimborso dei crediti d’imposta indicati dal contribuente.
Censurato in ricorso come norma violata nella disciplina degli interessi.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione o contrasto con il dispositivo.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per sostenere che il giudicato non coprisse la decorrenza degli interessi.
Richiamato per delimitare l’efficacia del giudicato formatosi sulla precedente sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di nullità processuale, omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per l’applicazione nel processo tributario dei principi generali sul giudicato e sul processo civile.
Richiamato per il deposito di memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza.
Massime di principio
- La mancata espressa menzione nel dispositivo di una delle sentenze di primo grado non determina, di per sé, omessa pronuncia quando dal complesso della motivazione, dell’intestazione e dello svolgimento del processo risulti che il giudice abbia deciso sull’intero contenzioso riunito.
- La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché contiene passaggi incongrui, lacunosi o contraddittori rispetto alle questioni devolute.
- Il giudicato copre solo ciò che è stato effettivamente deciso, o che costituisce antecedente logico necessario della decisione; non può estendersi a profili che dalla precedente sentenza non risultino chiaramente determinati.
- Quando il contenuto e la portata del giudicato siano controversi, il giudice del rinvio deve ricostruirli con motivazione coerente e verificabile, senza colmare le lacune con interpretazioni congetturali o con una lettura puramente sostitutiva del ragionamento mancante.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia o di nullità della sentenza deve essere specifica e indicare concretamente quale domanda, eccezione o questione sarebbe rimasta inesaminata.
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