Cassazione Civile, Ordinanza n. 16523/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2012, emesso per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e notificato alla società poi cancellata dal registro delle imprese, nonché al suo ex liquidatore e al socio. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché proposto dalla società estinta, ritenuta priva di capacità e di legittimazione. In appello il socio ha insistito per la validità dell'impugnazione e per la necessità di sanare eventuali difetti di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., deducendo inoltre l'erronea applicazione delle norme sulla cancellazione della società e sulla notificazione dell'atto impositivo. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 182 e 112 c.p.c. per mancata assegnazione di un termine per la regolarizzazione e omessa valutazione del contenuto sostanziale della domanda; (2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 182 c.p.c. per difetto di motivazione e mancata sanatoria; (3) violazione degli artt. 28 d.lgs. 175/2014, 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo l'inefficacia dell'atto notificato alla società estinta e la legittimazione del socio a impugnare l'atto anche in ragione della sua notificazione al medesimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la società, essendo già estinta per cancellazione ante 13 dicembre 2014, fosse priva di capacità processuale e non potesse validamente proporre il ricorso; ha inoltre escluso l'applicabilità del meccanismo di sanatoria ex art. 182 c.p.c., perché il vizio non riguardava una mera irregolarità della rappresentanza ma l'inesistenza della legittimazione in capo al soggetto che aveva agito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha affermato che, in presenza di una impugnazione proposta da soggetto privo di legittimazione, non può conseguirne l'annullamento dell'avviso di accertamento, neppure se si deduca un vizio di notifica dell'atto alla società estinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, implicitamente, agli oneri processuali conseguenti.
Norme richiamate
La sanatoria del difetto di rappresentanza o assistenza opera per irregolarità sanabili, non per supplire all'inesistenza della legittimazione processuale di un soggetto estinto e privo di capacità di stare in giudizio.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda nei limiti della legittimazione effettivamente esistente; non è configurabile un vizio per omessa valutazione del contenuto sostanziale quando manca in radice la legittimazione del soggetto che agisce.
La censura motivazionale è infondata quando la decisione esplicita il percorso logico-giuridico che conduce all'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza, ritenuti rispettati dalla decisione impugnata.
La sentenza tributaria deve essere motivata; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Le norme processuali civili richiamate si applicano al processo tributario nei limiti della compatibilità.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
Il differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione dal registro delle imprese si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in avanti e non retroattivamente.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, con successione dei soci nei rapporti residui secondo i principi delle Sezioni Unite; la società estinta perde capacità di stare in giudizio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità dei soci e degli organi sociali dopo l'estinzione della società, ma il motivo è stato assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la società estinta non ha capacità di stare in giudizio e non può essere parte ricorrente o resistente in un giudizio impugnatorio.
- In caso di società estinta, la legittimazione a impugnare l'atto impositivo spetta ai soci successori nei limiti e secondo il regime derivante dall'estinzione, non alla società ormai inesistente.
- L'art. 182 c.p.c. non consente di sanare l'assenza originaria di legittimazione processuale quando il soggetto che ha agito è radicalmente privo di capacità processuale; la norma opera invece per difetti di rappresentanza o di autorizzazione sanabili.
- La sanatoria processuale non può essere utilizzata per trasformare un'azione proposta da soggetto privo di legittimazione in un'azione validamente esercitata da un diverso soggetto, se ciò comporterebbe la sostituzione della parte originaria.
- L'eventuale vizio di notificazione dell'avviso di accertamento a una società estinta non determina, di per sé, l'annullamento dell'atto quando l'impugnazione sia proposta da chi non era legittimato a farlo; l'accoglimento del ricorso non può attribuire una utilità processuale a una parte priva di titolo per ottenerla.
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