Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04263/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla Cassa sul trattamento pensionistico di un iscritto in quiescenza, di un "contributo di solidarietà" previsto dal regolamento interno e da successive deliberazioni della Cassa per gli anni 2009-2013 e 2014-2018. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo il prelievo e condannato la Cassa alla restituzione delle somme con interessi; la Corte d'appello di Milano aveva confermato. In Cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e il principio del pro rata, sostenendo che il regolamento poteva legittimamente introdurre il contributo per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo; 2) violazione delle medesime norme per avere la Corte territoriale escluso che la potestà di adeguamento delle prestazioni comprendesse anche contributi di solidarietà a carico dei pensionati; 3) erronea applicazione della prescrizione, assumendo che i ratei pensionistici non liquidati fossero soggetti a prescrizione quinquennale e non decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà incidente su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché tale prelievo non attiene ai criteri di calcolo della prestazione ma integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, ribadendo che i ratei di prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati si prescrivono in dieci anni, mentre il termine quinquennale riguarda solo le rate "non riscosse". La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994

    non consente agli enti previdenziali privatizzati di introdurre contributi di solidarietà su pensioni già determinate, se ciò si traduce in un prelievo patrimoniale riservato alla legge

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    non può fondare legittimamente l'imposizione del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati

  • Delibera della CNPADC del 28.10.2008

    atto regolamentare incapace di istituire validamente il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici

  • Delibera della CNPADC del 27.6.2013

    atto regolamentare incapace di istituire validamente il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici

  • art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995

    richiamato dalla Cassa a sostegno dell'autonomia regolamentare, ma ritenuto non idoneo a legittimare il prelievo in questione

  • art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006

    richiamato dalla Cassa a sostegno dell'autonomia regolamentare, ma ritenuto non idoneo a legittimare il prelievo in questione

  • art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013

    richiamato nel dibattito sul contributo di solidarietà, ma la Corte ne valorizza il diverso ambito, trattandosi di prelievo imposto dalla legge

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011

    richiamato dalla Cassa, ma non vale a consentire alle Casse di istituire unilateralmente il contributo di solidarietà

  • artt. 3 e 38 Cost.

    invocati dalla Cassa, ma la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge

  • art. 2946 c.c.

    la Corte conferma che i ratei di prestazioni non liquidati si prescrivono ordinariamente in dieci anni

  • art. 2848 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza incidere sulla soluzione adottata dalla Corte

  • art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935

    i soli ratei di pensione "non riscossi" si prescrivono in cinque anni; per i ratei non liquidati opera la prescrizione decennale

  • art. 47 bis del DPR n. 639/70

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non idoneo a sovvertire il principio della prescrizione decennale dei ratei non liquidati

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione è riservata al legislatore

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alla motivazione di precedenti conformi senza ulteriore approfondimento

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935

    i ratei di pensione non riscossi si prescrivono in cinque anni; non si estende ai ratei non liquidati

  • art. 1282 c.c.

    richiamato per escludere che la liquidità del credito coincida con la nozione comune di esigibilità; rileva il completamento del procedimento amministrativo di liquidazione

  • art. 23 Cost.

    fonda la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamento o delibera, introdurre contributi di solidarietà su pensioni già determinate, perché un simile prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata non può essere eluso attraverso prelievi qualificati come contributi di solidarietà se questi hanno in concreto natura di imposizione patrimoniale sui trattamenti pensionistici già liquidati.
  • In materia di prestazioni previdenziali, i ratei non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale; il termine quinquennale riguarda soltanto le rate già liquidate e non riscosse.
  • Ai fini della prescrizione dei ratei previdenziali, la nozione di credito "liquido" non coincide con il mero credito esigibile in senso comune, ma presuppone il completamento del procedimento amministrativo di liquidazione e messa a disposizione delle somme.
  • Quando il ricorso non introduce elementi nuovi rispetto a un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può aderire alla soluzione già affermata senza rinnovare un'autonoma e analitica motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.