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Sentenza

Sentenza del 10/04/2024 n. 9665 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori redditi IRPEF da fabbricati per il 2008 e il 2009, in relazione a tre serre, e il Comune di Pistoia aveva richiesto 31.071 euro di ICI per il 2008, negando la ruralità degli immobili. Il contribuente sosteneva che la classificazione catastale rurale D/10, richiesta con procedura DOCFA il 10 agosto 2012 e convalidata il 30 maggio 2013, avesse efficacia retroattiva anche per gli anni contestati; invocava inoltre precedenti giudicati e contestava l’imposizione sui manufatti precari su terreno demaniale. Separatamente impugnava il diniego comunale alla definizione agevolata della lite, sostenendo che il Comune fosse tenuto ad applicarla.

La decisione

La Cassazione ha riunito e trattato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, respingendolo: il Comune ha una facoltà discrezionale, non un obbligo, di estendere la definizione agevolata alle controversie tributarie locali. Ha poi rigettato il ricorso principale, confermando gli avvisi. Ha precisato che la variazione catastale ottenuta con l’ordinaria procedura DOCFA produce effetti dalla data della denuncia e non retroattivamente per il quinquennio precedente; la retroattività quinquennale riguarda la specifica procedura di variazione prevista dall’art. 7 del d.l. n. 70/2011. Poiché la denuncia DOCFA risaliva al 10 agosto 2012, la classificazione rivendicata non poteva valere per il 2008. Le censure sui giudicati esterni sono state respinte anche perché non era stato riportato integralmente il testo delle sentenze invocate; il motivo sui manufatti demaniali è stato dichiarato inammissibile, non essendo stata documentata la sua tempestiva deduzione nei gradi di merito né specificamente denunciata la nullità per omessa pronuncia. Il nono motivo sulle spese è rimasto assorbito. A.A. è stato condannato a pagare al Comune 3.000 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per esborsi; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto. Nulla è stato disposto a favore dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 15, legge 31 agosto 2022, n. 130

    Per quanto la formulazione letterale sia equivoca, ritiene questo Collegio che i Comuni abbiano una mera facoltà, come tale discrezionale, di aderire alla definizione agevolata delle controversie nelle quali sono coinvolti.

    La disposizione non obbliga gli enti territoriali ad aderire alla definizione agevolata: la scelta di applicarla alle liti locali è rimessa alla loro discrezionalità.

  • Art. 117 e 119 Cost.

    Sicchè alle competenze (tariffarie - regolamentari, accertative, riscossive) attribuite ai Comuni in ordine ai tributi locali più armonicamente si associa la potestà (non l'obbligo) di valutare l'estensione ad essi (più esattamente, alle liti che li riguardano) del regime di definizione agevolata nella preminente e discrezionale valutazione, non ultimo, dell'impatto di tale estensione sul gettito atteso e sulle funzioni pubbliche locali che con esso si intendono perseguire e si sono programmate.

    L’autonomia riconosciuta agli enti locali in materia tributaria sostiene la facoltà di decidere se estendere la definizione agevolata alle proprie controversie, valutandone anche gli effetti sulle entrate e sulle funzioni pubbliche.

  • Art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge n. 133/1994

    Questa Corte (Sez. Un. n. 18565/2009, n. 18570/2009) ha ritenuto che la classificazione catastale costituisce elemento determinante per verificare l'esistenza del carattere di ruralità del fabbricato, e dunque per escludere o affermare l'assoggettabilità ad ICI.

    La ruralità rilevante ai fini dell’esenzione ICI va riconosciuta secondo i requisiti normativi e la classificazione catastale risultante dalla procedura applicabile; la sola concreta destinazione agricola non sostituisce il corretto classamento.

  • Art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del di n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta.

    L’esenzione ICI per l’immobile rurale presuppone il riconoscimento dei requisiti di ruralità e la relativa iscrizione catastale; se l’immobile risulta in diversa categoria, il contribuente deve impugnare il classamento per ottenere l’esenzione.

  • Art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge n. 14/2009

    In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del di n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta.

    La norma è richiamata quale interpretazione della non assoggettabilità a ICI degli immobili correttamente classificati come rurali; il classamento catastale rilevante deve però essere quello validamente risultante per il periodo d’imposta.

  • Art. 7, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge n. 106/2011

    Variazioni della categoria catastale cui la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto valore retroattivo, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5-ter, del d.l n.102 del 2013, convertito in legge n. 124 del 2013.

    La procedura speciale di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità può produrre effetti retroattivi quinquennali, ma tale effetto non si estende a una diversa, ordinaria variazione DOCFA.

  • Art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011

    In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo".

    La disposizione collega gli effetti sul riconoscimento della ruralità alle domande di variazione catastale previste dalla disciplina speciale, lasciando fermo il classamento originario degli immobili abitativi.

  • Art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge n. 124/2013

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

    La retroattività quinquennale è prevista per le domande presentate secondo la procedura speciale dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 e per la relativa annotazione catastale; non si applica alla procedura DOCFA ordinaria.

  • Art. 19, comma 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    In tale direzione, va condivisa l'affermazione della difesa del ricorrente nella parte in cui ha sostenuto che non è rilevante che l'atto di iscrizione in via transitoria in categoria D/8 da parte dell'Agenzia del Territorio, avvenuta il 23 novembre 2011, non sia stato impugnato, risultando sostituito con efficacia retroattiva dalle iscrizioni conseguenti alle domande presentate dagli interessati con le procedure docfa.

    L’iscrizione catastale provvisoria può essere sostituita dalla successiva classificazione derivante dalla procedura DOCFA; tuttavia, nel caso deciso, l’efficacia della variazione ordinaria decorreva dalla denuncia e non copriva il 2008.

  • Art. 2909 cod. civ.

    Il giudicato può formarsi ed essere invocato solo sulle circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e non anche su questioni giuridiche.

    Il giudicato esterno può vincolare sul rapporto deciso e sugli accertamenti di fatto rilevanti, ma non rende vincolante per un altro giudice l’interpretazione giuridica contenuta nella precedente sentenza.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione va censurata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la parte deve anche dimostrare che la questione era stata tempestivamente introdotta nel giudizio di merito.

  • Art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

    I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio.

    In Cassazione non si possono introdurre questioni nuove: il ricorrente deve indicare e documentare in quale atto del giudizio precedente abbia dedotto la questione, così da consentire il controllo della Corte.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

    Quando ricorrono i presupposti di legge per il rigetto dell’impugnazione, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esenzione ICI in ragione della ruralità, occorre verificare la classificazione catastale efficace per lo specifico anno d’imposta e, se il classamento è contestato, impugnare l’atto catastale pertinente.
  • La retroattività quinquennale prevista per il riconoscimento catastale della ruralità è circoscritta alla procedura speciale disciplinata dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011; una variazione ordinaria DOCFA opera, di regola, dalla data della denuncia e non sana automaticamente annualità anteriori.
  • L’attribuzione catastale provvisoria può essere superata da una successiva variazione, ma il contribuente deve provare che la procedura scelta e la sua decorrenza coprano concretamente il periodo d’imposta contestato.
  • Gli enti locali possono decidere discrezionalmente se aderire a una definizione agevolata delle liti tributarie locali; la norma statale non impone loro, da sola, di concederla.
  • Chi invoca un giudicato esterno in Cassazione deve riportare integralmente la sentenza e dimostrare che riguarda la stessa questione rilevante; inoltre, l’interpretazione giuridica di una precedente decisione non vincola il giudice successivo come un precedente obbligatorio.
  • Una questione non trattata nella sentenza impugnata può essere esaminata in Cassazione solo se il ricorrente documenta di averla proposta nel giudizio di merito; la deduzione di omessa pronuncia deve essere formulata in modo specifico e con riferimento alla domanda o eccezione effettivamente proposta.

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