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Sentenza

Sentenza del 10/04/2024 n. 9717 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la revisione catastale, da A-7 ad A-8, dell'immobile di A.A. nel Comune di P., a seguito della procedura DOCFA presentata l'11 dicembre 2013. La Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia-Giulia aveva accolto l'appello della contribuente, ravvisando sia la nullità dell'avviso per mancato contraddittorio endoprocedimentale, sia l'erroneità della categoria A-8 nel merito. L'Agenzia ha impugnato la decisione con cinque motivi: insussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nella procedura DOCFA; ultrapetizione, perché l'appello della contribuente contestava solo il contraddittorio; motivazione apparente; violazione delle regole catastali per la classificazione; e violazione della disciplina DOCFA sulla rendita proposta e sulla determinazione di quella definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che, nella procedura DOCFA, la partecipazione del contribuente è già assicurata dalla presentazione della proposta e degli elementi fattuali: in mancanza di una norma specifica, l'Ufficio può discostarsene senza instaurare un ulteriore contraddittorio preventivo. Ha inoltre rilevato che l'appello della contribuente riguardava esclusivamente tale questione e che la Commissione regionale non poteva quindi decidere anche il merito della classificazione; l'accoglimento della censura formale avrebbe comunque comportato l'annullamento dell'atto. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originario della contribuente, lasciando quindi efficace la rettifica catastale dell'Ufficio in categoria A-8. Spese dei giudizi di merito compensate; A.A. condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 3.500 euro per compensi, oltre accessori e spese vive prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    l'art. 12, comma 7, statuto contribuente, perchè questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alle verifiche "a tavolino"

    La garanzia del contraddittorio prevista da questa disposizione è circoscritta agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente; non fonda un obbligo generalizzato applicabile alle verifiche a tavolino né, nel caso deciso, alla procedura DOCFA.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    il Giudice di appello non poteva pronunciarsi sul merito della controversia, ai sensi dell' art. 112 cod. proc. civ., non essendovi la relativa domanda.

    Il giudice d'appello deve restare entro i limiti delle domande e dei motivi sottoposti al suo esame. Se il contribuente impugna la decisione solo per una questione procedurale, il giudice non può pronunciarsi autonomamente sulla classificazione catastale nel merito.

  • Art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    La norma è stata invocata dall'Agenzia sul funzionamento della procedura DOCFA e sul carattere provvisorio della rendita proposta fino alla determinazione definitiva dell'Ufficio, ma la Corte ha assorbito il relativo motivo e non ne ha svolto un'interpretazione.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, la presentazione da parte del contribuente della proposta di rendita e degli elementi fattuali rilevanti costituisce una forma di partecipazione procedimentale. Se l'Ufficio attribuisce una rendita o una categoria diversa, non è tenuto a un ulteriore contraddittorio preventivo, salvo che una specifica disposizione lo imponga.
  • Non esiste, secondo la decisione, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per ogni atto tributario: l'obbligo va verificato in base alla natura del procedimento e alla specifica previsione normativa applicabile.
  • Il giudice d'appello non può decidere questioni di merito che non siano state devolute con i motivi di impugnazione. Occorre quindi formulare e circoscrivere chiaramente le censure e le domande, perché una contestazione limitata a un vizio procedurale non apre automaticamente l'esame del merito.
  • Quando l'accoglimento di un motivo processuale determina già l'annullamento dell'atto, il giudice non deve pronunciarsi anche sul merito della pretesa, a meno che questo sia necessario e ritualmente richiesto.

Testo integrale

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