Sentenza del 10/04/2024 n. 9702 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che aveva accolto l’appello del Comune contro la decisione favorevole al contribuente della Commissione tributaria provinciale di Pistoia. Il Comune aveva richiesto 29.917 euro di ICI per il 2011, sulla base del classamento catastale attribuito alle serre il 23 novembre 2011. Con i primi otto motivi il ricorrente sosteneva che la successiva dichiarazione DOCFA del 10 agosto 2012, convalidata dall’Agenzia il 30 maggio 2013, aveva riconosciuto la ruralità delle serre e doveva incidere retroattivamente sull’imposta 2011; contestava inoltre l’omesso esame di atti catastali, provvedimenti amministrativi e giudicati relativi alla classificazione. Con il nono motivo lamentava che non fosse stata considerata la soppressione dell’accatastamento di due manufatti precari su terreno demaniale. Il decimo motivo riguardava le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la classificazione catastale iniziale non è irretrattabile se viene successivamente sostituita o rettificata, ma, nel caso concreto, la variazione ottenuta con l’ordinaria procedura DOCFA produce effetti dalla data della denuncia, il 10 agosto 2012, e quindi non incide sull’ICI 2011. L’effetto retroattivo quinquennale riguarda invece la specifica procedura di variazione prevista dall’art. 7 del d.l. n. 70/2011, non quella ordinaria utilizzata dal contribuente. Le questioni relative agli atti successivi, alla ruralità e ai giudicati sono state ritenute assorbite da tale conclusione o comunque inidonee a modificare l’esito per l’annualità 2011. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile: la contestazione sulla precarietà e non accatastabilità dei manufatti non risultava proposta nei giudizi di merito e costituiva quindi questione nuova. Il decimo motivo sulle spese è rimasto assorbito. A.A. è stato condannato a pagare al Comune 3.000 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per esborsi; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del di n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009.
L’esenzione ICI per ruralità dipende dal classamento catastale pertinente: l’immobile regolarmente iscritto come rurale non è soggetto all’imposta. Se è iscritto in una diversa categoria, il contribuente che invoca l’esenzione deve impugnare il classamento.
Art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto - legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
La ruralità catastale va riconosciuta secondo i requisiti e le modalità previste dall’art. 9; la mera destinazione agricola di fatto non sostituisce il corretto procedimento di classificazione o annotazione catastale.
Al fine di risolvere le incertezze interpretative emerse per il riconoscimento della ruralità degli immobili, è successivamente intervenuta la L. n. 106/2011, art. 7 comma 2-bis, che ha attribuito ai contribuenti la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale (da A/6 a D/10) sulla base di autocertificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti (di cui all'art. 9 dl. 557/1993); variazioni della categoria catastale cui la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto valore retroattivo, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda.
La retroattività quinquennale è riconosciuta alle domande di variazione presentate tramite la procedura speciale prevista da questa disposizione, non a qualsiasi variazione o denuncia catastale.
Art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo".
La disposizione collega gli effetti sul riconoscimento della ruralità alle specifiche domande di variazione previste dal d.l. n. 70/2011; non attribuisce, da sola, efficacia retroattiva a una procedura DOCFA ordinaria.
Art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
L'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
Il quinquennio retroattivo opera per le domande presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 e per la conseguente annotazione catastale. La Corte esclude che tale regime si applichi alla DOCFA ordinaria presentata da A.A.
Art. 19, comma 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
In tale direzione, va condivisa la considerazione del ricorrente circa la non irretrattabilità della classificazione del bene assegnata dall'Ufficio, anche se non impugnata, quando questa venga sostituita o rettificata da iscrizioni conseguenti alla domanda presentata dall'interessati con la procedura docfa.
Il classamento iniziale, anche se non impugnato, può essere sostituito o rettificato da una successiva iscrizione catastale conseguente a DOCFA; ciò non determina però, nel caso di procedura ordinaria, un’efficacia anteriore alla data della denuncia.
Art. 1 del d.m. 26 luglio 2012
Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.
Il riconoscimento catastale della ruralità avviene mediante il classamento secondo le regole ordinarie e, per gli immobili non censibili in D/10, mediante apposita annotazione catastale.
Art. 384, quarto comma, codice di procedura civile
La Corte può correggere o integrare la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo; qui ha integrato la motivazione della sentenza d’appello, ritenendone comunque corretto l’esito.
Art. 112 codice di procedura civile
Nel delineato contesto, va osservato, che, stante l'omessa pronuncia da parte del Giudice regionale, i tre motivi non possono che ridursi alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. risultando del tutto inconferenti il richiamo all'omesso esame di un fatto decisivo (che non può riguardare la domanda) o il difetto di motivazione (che attiene alle ragioni poste fondamento dell'esame della domanda) e, sotto tale profilo, l'assenza di ogni riferimento alla proposizione di motivi di impugnazione avverso gli atti contestati anche con riferimento ai predetti manufatti realizzati su suolo demaniale consente di respingere la doglianza concernente l'omessa pronuncia, non essendo stata fornita prova della relativa domanda.
La censura di omessa pronuncia presuppone che la domanda sia stata effettivamente proposta nei gradi di merito. Non può essere usata per introdurre in Cassazione una questione mai sottoposta al giudice precedente.
Art. 132, primo comma, n. 4, codice di procedura civile
La disposizione riguarda la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto inconferente invocarla per contestare la mancata considerazione di una domanda, questione riconducibile invece all’art. 112 c.p.c.
Art. 115 codice di procedura civile
La norma è stata invocata per contestare la valutazione delle prove e dei fatti, ma le doglianze sulle serre sono state respinte perché la data della DOCFA ordinaria impediva comunque di estendere il classamento rurale all’annualità 2011.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per l’ICI sugli immobili rurali, il dato catastale è decisivo: chi invoca l’esenzione deve assicurarsi che la ruralità risulti correttamente iscritta o annotata e, se il classamento è sfavorevole, impugnare l’atto pertinente.
- La DOCFA ordinaria che rettifica o attribuisce il classamento produce effetti, ai fini dell’adeguamento dell’ICI, dalla data della denuncia. Non consente di estendere la classificazione rurale a un’annualità anteriore alla presentazione.
- La retroattività fino al quinto anno antecedente è un regime speciale, limitato alle domande di variazione presentate secondo la procedura prevista dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011; non si applica automaticamente a ogni pratica DOCFA.
- Un successivo classamento può sostituire quello precedente anche se quest’ultimo non è stato impugnato, ma l’efficacia temporale della sostituzione dipende dalla procedura utilizzata e dalla data in cui è stata presentata la denuncia.
- In Cassazione non si può introdurre una questione di merito nuova: per lamentare omessa pronuncia occorre dimostrare che la specifica domanda era stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
- Provvedimenti catastali successivi o decisioni su imposte e annualità diverse non modificano automaticamente la pretesa relativa all’annualità in esame; occorre verificarne oggetto, periodo, imposta e decorrenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 apr 2024Sentenza del 10/04/2024 n. 9646 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2024Sentenza del 10/04/2024 n. 9648 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2024Sentenza del 10/04/2024 n. 9665 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2024Sentenza del 10/04/2024 n. 9673 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2024Sentenza del 10/04/2024 n. 9709 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2024Sentenza del 10/04/2024 n. 9717 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →