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Sentenza

Sentenza del 10/04/2024 n. 9648 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la TIA 2012, per complessivi € 29.792,79, richiesta con avviso di accertamento per due immobili in Via T n. 26 e Via C n. 40. Filcompany ha proposto quattro motivi: (1) contestava la costituzione in giudizio della concessionaria senza difensore tecnico; (2) sosteneva che fossero provati i presupposti per l’esclusione dalla TIA delle sale di lavorazione di 1.310 mq, ai sensi dell’art. 62, comma 2, D.Lgs. 507/1993; (3) lamentava il mancato riconoscimento della riduzione per produzione promiscua di rifiuti ordinari e speciali; (4) contestava l’applicazione all’immobile di Via C n. 40, di 1.211 mq e adibito a magazzino e uffici, della tariffa industriale anziché di quella dei magazzini (categoria 03), nonostante fosse un’unità immobiliare distinta e separata dal capannone produttivo di Via T.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività: il ricorso, spedito il 13 novembre 2017, rispettava il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza della CTR Toscana del 13 aprile 2017; la pendenza di un giudizio relativo a un diverso avviso non ne impediva l’autonoma impugnazione. Ha rigettato il primo motivo: la carenza di assistenza tecnica della concessionaria non aveva leso un interesse della contribuente, che non era quindi legittimata a far valere la relativa nullità processuale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: la CTR aveva motivatamente ritenuto non provati i presupposti per l’esclusione e la riduzione, e le censure sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in Cassazione. Ha accolto il quarto motivo: una distinta unità immobiliare, fisicamente separata e destinata a una diversa attività, va tassata secondo l’attività svolta in quella specifica superficie, anche se funzionale all’attività principale svolta altrove. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale questione e deciso nel merito, disapplicando l’art. 18 del regolamento comunale e applicando all’immobile di Via C n. 40 la tariffa prevista per i magazzini, categoria 03. Spese dell’intero giudizio integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    «nel processo tributario, nelle controversie di valore superiore a 2.582,28 euro, l'omissione da parte del giudice adito dell'ordine imposto alla parte privata, che ne sia priva, di munirsi di difensore ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dà luogo ad una nullità che si riflette sulla sentenza, di natura non assoluta (non attenendo alla costituzione del contraddittorio) bensì relativa; detta nullità, pertanto, non essendo rilevabile d'ufficio, può eccepirsi, in sede di gravame, ex art. 157 cod. proc. civ. soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica»

    L’omessa assistenza tecnica, nelle controversie oltre la soglia indicata, non determina automaticamente una nullità assoluta: la nullità è relativa e può essere fatta valere in impugnazione soltanto dalla parte il cui diritto all’assistenza sia stato pregiudicato. La contribuente non poteva quindi contestare la mancanza di difensore della concessionaria.

  • Art. 157 cod. proc. civ.

    «detta nullità, pertanto, non essendo rilevabile d'ufficio, può eccepirsi, in sede di gravame, ex art. 157 cod. proc. civ. soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica»

    La nullità relativa deve essere eccepita dalla parte direttamente danneggiata e non è rilevabile d’ufficio; una parte avversa non può invocarla per censurare la carenza di assistenza tecnica dell’altra.

  • Art. 62, commi 2 e 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Le esclusioni e riduzioni invocate per superfici interessate da lavorazioni o dalla produzione di rifiuti speciali richiedono la prova dei relativi presupposti. La valutazione della destinazione dei locali, della presenza umana e della produzione e gestione dei rifiuti è accertamento di fatto del giudice di merito; non è riesaminabile in Cassazione mediante una mera contestazione del peso attribuito alle prove.

  • Art. 115 cod. proc. civ.

    «la violazione dell'art. 115 c.p.c. (rectius cod. proc. civ.), occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre»

    La violazione dell’art. 115 ricorre se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e assunte fuori dai poteri officiosi. Non basta sostenere che abbia valutato in modo errato o attribuito peso diverso alle prove ritualmente acquisite.

  • Art. 2697 cod. civ.

    «la violazione dell'art. 2697 c.c. (rectius cod. civ.) si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni»

    La violazione delle regole sull’onere probatorio è configurabile quando il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non coincide con una contestazione dell’esito della valutazione delle prove.

  • Art. 6 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    «Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa»

    La tariffa deve collegare la tipologia dell’attività alla specifica unità di superficie assoggettabile. Secondo la Corte, se vi è un’unità fisicamente autonoma e destinata a un’attività diversa, la tariffa va individuata in relazione all’attività svolta in quella unità, non automaticamente a quella principale esercitata altrove.

  • Art. 238, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    «La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte»

    Il criterio tariffario considera la superficie, l’uso e la tipologia di attività, in coerenza con la qualità e quantità dei rifiuti ordinariamente prodotti. Una superficie autonoma adibita a un’attività diversa può quindi avere una tariffa propria.

  • Art. 1, comma 645, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    «la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati»

    La norma fornisce il riferimento della superficie assoggettabile alla TARI. La Corte la richiama, per continuità normativa, anche nell’interpretazione della TIA e valorizza l’unità di superficie come elemento per individuare la tariffa applicabile.

  • Art. 18 del regolamento TIA del Comune di C

    «deve considerarsi illegittima la disposizione del regolamento comunale che in tema di TIA stabilisca che la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e siano ubicate in luoghi diversi»

    È illegittima, e va disapplicata, la previsione regolamentare che impone una tariffa unica a superfici con diverse destinazioni d’uso situate in luoghi distinti. Per ciascuna unità immobiliare autonoma va applicata la tariffa corrispondente all’attività concretamente svolta al suo interno.

  • Art. 327 cod. proc. civ.

    Il termine semestrale per impugnare la sentenza è stato rispettato: la sentenza era stata pubblicata il 13 aprile 2017 e il ricorso era stato spedito il 13 novembre 2017. La Corte ha inoltre applicato il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante.

Massime di principio

  • Per la tariffa rifiuti, quando un contribuente utilizza più immobili o superfici, occorre verificare se ciascuna sia una vera unità autonoma sul piano fisico e strutturale e quale attività vi si svolga. Un locale distinto e collocato in un luogo diverso può essere tassato con la categoria propria della sua destinazione, anche se è strumentale all’attività principale.
  • La sola appartenenza dei locali alla stessa impresa o utenza non giustifica necessariamente una tariffa unica. La prevalenza dell’attività principale può rilevare per spazi accessori interni a un complesso unitario, ma non consente automaticamente di assoggettare alla stessa tariffa un’unità materialmente separata e destinata a un’attività diversa.
  • L’autonomia catastale può essere un elemento interpretativo, ma non è decisiva: contano soprattutto la separazione materiale, l’individualità strutturale e la specifica attività svolta. La classificazione tariffaria deve mantenere un collegamento con l’uso della superficie e con la tipologia dei rifiuti prodotti.
  • Chi invoca esclusioni o riduzioni per rifiuti speciali deve provare in modo adeguato i presupposti richiesti, inclusi, quando rilevanti, la delimitazione delle superfici e il trattamento dei rifiuti. In Cassazione non è sufficiente chiedere una diversa valutazione delle prove: la censura deve individuare una specifica violazione di legge o delle regole processuali sulla prova.
  • La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non coincide con una valutazione probatoria ritenuta ingiusta: occorre che la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti e assunte fuori dai poteri del giudice. Analogamente, l’art. 2697 cod. civ. è violato quando l’onere probatorio è assegnato alla parte sbagliata.
  • Nel processo tributario, la mancata assistenza tecnica può determinare una nullità relativa, ma la può far valere soltanto la parte il cui diritto all’assistenza è stato leso; non può invocarla la controparte per ottenere l’annullamento della decisione.

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