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Sentenza

Sentenza del 10/04/2024 n. 9709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato l’avviso comunale del 21 luglio 2015, relativo all’ICI 2010 per complessivi 29.977 euro, contestando il mancato riconoscimento della ruralità di tre serre e la tassazione di due manufatti precari su terreno demaniale. Ha sostenuto che la classificazione D/10 richiesta con DOCFA il 10 agosto 2012 e convalidata dall’Agenzia delle Entrate il 30 maggio 2013 dovesse valere retroattivamente anche per il 2010; ha inoltre invocato precedenti sentenze e atti dell’Agenzia, denunciato l’omesso esame di fatti e contestato le statuizioni sulle spese. Con ricorso separato ha impugnato il diniego comunale della definizione agevolata prevista dall’art. 5 della legge n. 130/2022, sostenendo che il Comune fosse tenuto ad applicarla.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Quanto alla definizione agevolata, ha ritenuto che il Comune avesse una facoltà discrezionale, non un obbligo, di estenderla alle controversie locali. Quanto alle serre, ha precisato che la DOCFA ordinaria produce effetti dalla data della denuncia, non retroattivamente per il quinquennio precedente: la classificazione D/10 del 10 agosto 2012 non poteva quindi escludere l’ICI per il 2010. I motivi relativi agli atti dell’Agenzia e alla destinazione degli immobili sono stati ritenuti assorbiti da tale conclusione; le censure sui giudicati esterni sono state respinte anche per difetto di autosufficienza e perché l’interpretazione giuridica contenuta in una sentenza non vincola un diverso giudizio. Il motivo sui manufatti demaniali è stato dichiarato inammissibile: la questione non risultava dedotta nei gradi di merito e non era stata correttamente denunciata come omessa pronuncia. Il motivo sulle spese è rimasto assorbito. A.A. è stato condannato a pagare al Comune 3.000 euro per competenze e 200 euro per esborsi, oltre accessori; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 15, legge 31 agosto 2022, n. 130

    Per quanto la formulazione letterale sia equivoca, ritiene questo Collegio che i Comuni abbiano una mera facoltà, come tale discrezionale, di aderire alla definizione agevolata delle controversie nelle quali sono coinvolti.

    La disposizione non obbliga gli enti territoriali ad applicare la definizione agevolata: il Comune può scegliere, nell’esercizio della propria autonomia, se recepirla e disciplinarla.

  • Artt. 117 e 119 Cost.

    Sicchè alle competenze (tariffarie - regolamentari, accertative, riscossive) attribuite ai Comuni in ordine ai tributi locali più armonicamente si associa la potestà (non l'obbligo) di valutare l'estensione ad essi (più esattamente, alle liti che li riguardano) del regime di definizione agevolata nella preminente e discrezionale valutazione, non ultimo, dell'impatto di tale estensione sul gettito atteso e sulle funzioni pubbliche locali che con esso si intendono perseguire e si sono programmate.

    L’autonomia comunale in materia di tributi e gestione delle liti comprende la valutazione discrezionale dell’impatto finanziario e amministrativo dell’adesione a una definizione agevolata.

  • Art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del di n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009.

    Ai fini dell’esclusione dall’ICI, la ruralità deve risultare dalla classificazione catastale pertinente; se l’immobile è iscritto in una categoria diversa, il contribuente deve impugnare il classamento per ottenere l’esenzione.

  • Art. 9 D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

    Questa Corte (Sez. Un. n. 18565/2009, n. 18570/2009) ha ritenuto che la classificazione catastale costituisce elemento determinante per verificare l'esistenza del carattere di ruralità del fabbricato, e dunque per escludere o affermare l'assoggettabilità ad ICI.

    I requisiti di ruralità previsti dalla norma rilevano ai fini ICI attraverso il loro riconoscimento nella classificazione catastale secondo le procedure applicabili.

  • Art. 7, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

    Al fine di risolvere le incertezze interpretative emerse per il riconoscimento della ruralità degli immobili, è successivamente intervenuta la L. n. 106/2011, art. 7 comma 2-bis, che ha attribuito ai contribuenti la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale (da A/6 a D/10) sulla base di autocertificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti (di cui all'art. 9 dl. 557/1993); variazioni della categoria catastale cui la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto valore retroattivo, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda.

    La retroattività quinquennale può operare per la domanda speciale di variazione catastale prevista da questa disciplina, se ricorrono i relativi presupposti; non si estende automaticamente a una DOCFA ordinaria.

  • Art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124

    L'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n.102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 b/s, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

    Il quinquennio di efficacia retroattiva riguarda le domande e le annotazioni previste dalla specifica procedura normativa per il riconoscimento della ruralità; non attribuisce tale efficacia a una variazione DOCFA ordinaria.

  • Art. 13, comma 14-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo".

    La norma collega gli effetti sul riconoscimento della ruralità alle domande di variazione presentate secondo la procedura prevista dalla disciplina del 2011, ferma la regola specifica per gli immobili abitativi.

  • Art. 1 D.M. Finanze 26 luglio 2012

    Ancora, l'art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto che: "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione."

    Il riconoscimento catastale della ruralità segue le regole di classamento e, per i fabbricati non censibili in D/10, può risultare da un’apposita annotazione catastale.

  • Art. 2909 c.c.

    Va, infatti, ribadito che l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale.

    Il giudicato vincola nei limiti del suo oggetto, ma l’interpretazione giuridica contenuta in una pronuncia precedente non costituisce, da sola, un precedente vincolante per altri giudici.

  • Art. 112 c.p.c.

    Nel delineato contesto, va osservato, che, stante l'omessa pronuncia da parte del Giudice regionale, le tre censure sopra indicate non possono che ridursi alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

    Se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o questione ritualmente proposta, la censura pertinente è la violazione dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il ricorrente deve però dimostrare che la questione era stata effettivamente dedotta nei gradi di merito.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per l’ICI sugli immobili rurali, il dato catastale è determinante: chi invoca l’esenzione deve ottenere e far valere la classificazione rurale; se il classamento è incompatibile con l’esenzione, occorre impugnarlo o utilizzare la procedura di variazione prevista dalla legge.
  • La retroattività quinquennale del riconoscimento catastale rurale è circoscritta alla specifica procedura normativa prevista per la ruralità e non si applica automaticamente a una DOCFA ordinaria. In quest’ultimo caso, la variazione rileva dalla data della denuncia e non copre annualità anteriori.
  • Gli enti locali non sono obbligati ad aderire alle definizioni agevolate delle controversie: occorre verificare se l’ente abbia deliberato l’applicazione della misura e secondo quali modalità.
  • In Cassazione, un giudicato esterno va dedotto in modo autosufficiente, riportando la sentenza invocata e dimostrandone la pertinenza; inoltre, il giudicato riguarda l’accertamento concreto della controversia, non rende vincolante l’interpretazione giuridica adottata in un altro processo.
  • Una questione non esaminata nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione. Se si lamenta un’omessa pronuncia, occorre indicare dove e come la domanda era stata proposta e formulare la censura processuale corretta.

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