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Sentenza

Sentenza del 10/04/2024 n. 9673 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di pagamento TARI emessi dal Comune per il punto vendita COIN di Genova: € 43.623 per il 2018 e € 21.911 quale acconto 2020. Il Comune aveva tassato le superfici di vendita e riconosciuto una riduzione del 50% per 1.083 m² di magazzino. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva accolto i ricorsi di COIN, ritenendo esenti le aree di vendita e magazzino; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria aveva confermato l’esito, richiamando la disciplina degli imballaggi speciali e disapplicando le disposizioni regolamentari ritenute incompatibili. Il Comune ha proposto un unico motivo per violazione dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 e dell’art. 17 del regolamento comunale: ha contestato l’esenzione totale delle aree e sostenuto la legittimità della riduzione forfettaria del 50% per i magazzini, nonché la tassabilità della quota fissa sull’intera superficie di vendita. COIN ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso, la tardività di uno degli appelli comunali e il giudicato; la Corte ha respinto tali eccezioni preliminari per ragioni processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune e cassato la sentenza d’appello, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione. Ha stabilito che l’esclusione dalla superficie imponibile riguarda soltanto le porzioni in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e non assimilati, la cui individuazione e prova gravano sul contribuente; non può estendersi automaticamente all’intero locale di vendita. Sull’intera superficie di vendita resta dovuta la quota fissa TARI; la quota variabile può essere esclusa per le superfici per le quali sia dimostrata la mancata produzione di rifiuti ordinari o la produzione esclusiva di rifiuti speciali nei termini di legge. È legittima la riduzione forfettaria del 50% prevista dall’art. 17 comunale per i magazzini quando vi sia obiettiva difficoltà nel delimitare le aree di produzione. Il giudice di rinvio dovrà compiere gli accertamenti fattuali, rideterminare l’imposta secondo questi criteri e regolare anche le spese del giudizio di Cassazione; restano impregiudicate le altre questioni di merito non esaminate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 642 e 649

    l’esenzione non riguarda tipologia di locale, bensì parti di superfici

    La TARI è dovuta per i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L’esclusione per rifiuti speciali è circoscritta alla porzione in cui essi si formano in via continuativa e prevalente, purché il contribuente ne provi il trattamento conforme alla legge; non determina l’esenzione automatica dell’intero locale.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 682, comma 1, n. 5

    è legittima, siccome in linea con la previsione dell’art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la previsione regolamentare dell’art. 17 che ha stabilito l’individuazione forfettaria delle superfici del magazzino, con abbattimento pari al 50% in ragione della predetta difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

    Il Comune può individuare per regolamento percentuali forfettarie di riduzione quando sia oggettivamente difficile delimitare le superfici che producono rifiuti speciali. In questo caso è legittimo l’abbattimento del 50% previsto per i magazzini.

  • Regolamento TARI del Comune di Genova, art. 17

    è legittima, siccome in linea con la previsione dell’art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la previsione regolamentare dell’art. 17 che ha stabilito l’individuazione forfettaria delle superfici del magazzino, con abbattimento pari al 50% in ragione della predetta difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

    La riduzione regolamentare del 50% per le superfici di magazzino è legittima se dipende dall’obiettiva difficoltà di separare le aree che producono rifiuti speciali da quelle che producono rifiuti urbani; non giustifica invece l’esenzione totale delle superfici di vendita.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    La violazione o falsa applicazione di norme di diritto è il vizio invocato dal Comune per chiedere la cassazione della decisione tributaria d’appello.

  • Codice di procedura civile, art. 346

    la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l’appello dall’art. 346 c.p.c., pone a carico dell’intimato l’onere dell’impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica

    In Cassazione una questione preliminare decisa, anche implicitamente, in senso sfavorevole alla parte vittoriosa va devoluta con ricorso incidentale: non basta riproporla nel controricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione disciplina il deposito delle memorie illustrative presentate dalle parti nel giudizio di Cassazione; nel caso concreto entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Massime di principio

  • La detassazione per rifiuti speciali non si estende automaticamente a un intero esercizio commerciale o a un’intera categoria di locali: occorre individuare le specifiche superfici dove tali rifiuti si producono in modo continuativo e prevalente.
  • Chi chiede l’esenzione o la riduzione deve provare la natura e la quantità dei rifiuti, le superfici interessate e il loro corretto trattamento o avvio a recupero. La mera presenza di imballaggi speciali non prova che tutta l’area sia esente.
  • Nei locali di vendita, la presenza di clienti e dipendenti rende possibile la produzione di rifiuti urbani: l’eventuale esclusione della quota variabile va dimostrata per le singole porzioni; la quota fissa resta dovuta sull’intera superficie di vendita.
  • Un regolamento comunale può prevedere riduzioni forfettarie per magazzini quando sia oggettivamente difficile distinguere le aree produttive di rifiuti speciali da quelle produttive di rifiuti urbani, purché la disciplina sia coerente con la legge.
  • Quando il giudice d’appello omette di decidere un’eccezione preliminare tempestivamente proposta, la parte che vuole conservarla deve impugnare in Cassazione l’omessa pronuncia; non può limitarsi a riproporre l’eccezione nel controricorso.
  • Se una questione preliminare è stata risolta, anche implicitamente, in modo sfavorevole alla parte vittoriosa, questa deve proporre ricorso incidentale per sottoporla alla Cassazione.

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