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Sentenza

Sentenza del 10/04/2024 n. 9646 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la TIA 2012, richiesta per complessivi 22.798,64 euro con avviso di accertamento n. DID (omissis), relativa agli immobili di Filcompany in Via T n. 26 e Via Copernico n. 40. La contribuente ha proposto quattro motivi: 1) difetto di assistenza tecnica della concessionaria nel giudizio tributario; 2) omessa pronuncia sull’esclusione dalla tassa di 1.310 mq di sale di lavorazione, occupati stabilmente da macchinari e impianti; 3) mancato riconoscimento dell’esclusione o della riduzione forfettaria per i rifiuti speciali prodotti e smaltiti autonomamente nei locali di Via T; 4) illegittima applicazione al distinto immobile di Via Copernico n. 40, adibito a magazzino e uffici e non a produzione, della tariffa più elevata prevista per le industrie con produzione, in luogo della tariffa per i magazzini.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quarto motivo e rigettato i primi tre. Il primo è infondato: la carenza di assistenza tecnica della concessionaria non ha leso un interesse della contribuente, che non era quindi legittimata a farla valere. Il secondo è stato rigettato perché la sentenza regionale conteneva un rigetto implicito della domanda di esclusione relativa alle sale di lavorazione, in assenza della denuncia e della documentazione richieste. Il terzo è stato rigettato: contestare la valutazione delle prove sullo smaltimento dei rifiuti speciali non dimostra violazione degli artt. 115 c.p.c. o 2697 c.c.; la richiesta di riduzione forfettaria è rimasta assorbita dalla mancata prova dello smaltimento autonomo. Sul quarto motivo, la Corte ha stabilito che la tariffa va individuata in relazione alla singola unità immobiliare fisicamente distinta e all’attività che vi si svolge, non in base alla sola attività prevalente dell’impresa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto, deciso la causa nel merito, disapplicato l’art. 18 del regolamento TIA comunale nella parte che imponeva una tariffa unica anche per superfici con destinazioni diverse ubicate in luoghi diversi e disposto per Via Copernico n. 40 la tariffa dei magazzini (categoria 03). Spese dell’intero giudizio integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, commi 5 e 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nella specie, la mancanza di assistenza tecnica della società concessionaria del servizio non ha leso alcun interesse giuridicamente tutelato della ricorrente, la quale dunque non era legittimata a prospettare la questione.

    La carenza di difensore tecnico della controparte non può essere fatta valere dalla parte che non abbia subito una lesione del proprio diritto di difesa. Nel processo tributario, l’assistenza tecnica opera secondo le regole richiamate dalla Corte e l’inammissibilità consegue all’inosservanza dell’ordine del giudice di munirsi di difensore.

  • Art. 62, commi 2 e 3, e art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Non vi è stata, quindi, un'omissione di pronuncia, ma una pronuncia implicita di rigetto della relativa domanda.

    L’esclusione dalla superficie tassabile per locali stabilmente destinati a usi che non producono rifiuti deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e riscontrata sulla base di elementi obiettivi o di documentazione idonea. L’esenzione per rifiuti speciali richiede inoltre la prova del loro smaltimento a spese del contribuente; la riduzione forfettaria invocata nel caso concreto è stata ritenuta assorbita dalla mancata dimostrazione.

  • Art. 21 del Regolamento TIA del Comune di C

    La richiesta di riduzione forfettaria per produzione promiscua di rifiuti ordinari e speciali non è stata accolta, poiché il giudice regionale ha ritenuto non provato lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali; la Cassazione ha giudicato non censurabile in questa sede la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • Artt. 115 e 2697 del codice di procedura civile e del codice civile

    In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. (rectius cod. civ) si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. (rectius cod. proc. civ), occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (rectius cod. proc. civ).

    La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre se decide su prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi. Non è invece censurabile in cassazione, sotto tali profili, il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

  • Art. 18 del Regolamento TIA del Comune di C

    In tali termini deve, considerarsi illegittimo l'art. 18 del regolamento comunale del Comune di C nella parte in cui ha previsto l'unicità della tariffa anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e sono ubicate in luoghi diversi, con conseguente disapplicazione dello stesso.

    È illegittima la previsione regolamentare che imponga una tariffa unica per tutte le superfici dell’impresa anche quando siano unità immobiliari distinte, separate e situate in luoghi diversi, con destinazioni e attività differenti. Per ciascuna unità autonoma va applicata la categoria tariffaria corrispondente all’attività effettivamente svolta in essa.

  • Art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Per "unità di superfice" debba intendersi quell'area dotata di completa autonomia fisica e strutturale, materialmente separata da quella principale cui eventualmente accede per l'esercizio di attività a quest'ultima strumentale e funzionale.

    La tariffa per le utenze non domestiche deve essere correlata alla tipologia di attività per unità di superficie. L’unità di superficie è identificata in base alla sua autonomia fisica e strutturale; se è distinta e ospita un’attività diversa, anche se strumentale a quella principale, va considerata autonomamente ai fini tariffari.

  • Art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Qualora si sia in presenza di un'unità immobiliare a se è stante e quindi, per quanto sopra detto, si sia al cospetto di un'unità di superfice è a tale porzione immobiliare che va collegata la tipologia di attività ivi svolta al fine di individuare la tariffa applicabile, non potendo l'unitarietà della categoria tariffaria fondarsi sul mero dato soggettivo dell'intestazione dell'utenza, dovendo, invece, detta categoria individuarsi sulla relazione tra l'unità di superfice ed il tipo di attività e quindi sulla natura dei rifiuti ivi prodotti perché questa è la correlazione imposta dagli artt. 6 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e 238 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

    La tariffa deve riflettere quantità e qualità dei rifiuti ordinariamente prodotti in rapporto agli usi e alla tipologia di attività. Per unità immobiliari fisicamente distinte, la categoria va individuata in base all’attività svolta e ai rifiuti prodotti nella singola unità, non alla sola identità del titolare o alla prevalenza dell’attività esercitata altrove.

  • Art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

    La Corte richiama la disposizione per la nozione di superficie assoggettabile alla TARI e, in continuità normativa, la utilizza come riferimento interpretativo anche per la TIA: rileva la superficie dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.

  • Art. 157 del codice di procedura civile

    La nullità processuale relativa derivante dall’omesso invito a munirsi di difensore può essere eccepita in sede di gravame soltanto dalla parte il cui diritto all’adeguata assistenza tecnica sia stato leso; non è rilevabile d’ufficio.

  • Art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, del codice di procedura civile

    È la norma processuale in base alla quale sono stati formulati i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale; la Corte ha dichiarato fondato il quarto motivo e infondati o non accoglibili i primi tre.

  • Art. 112 del codice di procedura civile e art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura di omessa pronuncia sulle sale di lavorazione è stata respinta perché la motivazione della sentenza regionale, considerata nel suo complesso, integrava una pronuncia implicita di rigetto.

Massime di principio

  • Per la tariffa dei rifiuti, un’attività prevalente dell’impresa non giustifica automaticamente l’applicazione della relativa categoria a tutte le superfici aziendali: occorre verificare se ciascuna superficie costituisca un’unità immobiliare fisicamente e strutturalmente autonoma.
  • Se un’unità autonoma, anche se strumentale all’attività principale, è ubicata separatamente e ha una diversa destinazione concreta, la tariffa va individuata in base all’attività svolta in quella specifica unità e alla tipologia di rifiuti che vi si producono.
  • La mera intestazione di più immobili al medesimo contribuente non basta a imporre una categoria tariffaria unica; la categoria deve rispettare la relazione tra superficie, uso effettivo e potenziale produzione di rifiuti.
  • Per ottenere l’esclusione di superfici dalla tassa occorre rispettare gli obblighi di denuncia e documentare con elementi obiettivi i presupposti dell’esenzione; per i rifiuti speciali va provato anche lo smaltimento autonomo a proprie spese.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che le prove siano state valutate male: la violazione dell’art. 115 c.p.c. riguarda l’uso di prove non ritualmente introdotte, mentre quella dell’art. 2697 c.c. riguarda l’errata attribuzione dell’onere probatorio.
  • Una parte non può far valere una carenza di assistenza tecnica della controparte se tale irregolarità non ha leso un proprio interesse processuale protetto.

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