Cassazione Civile, Ordinanza n. 00062/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di PVC della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2004 nei confronti di una società sportiva dilettantistica, recuperando a tassazione maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Agenzia contestava il riconoscimento del regime agevolato ex L. n. 398 del 1991, assumendo che l'ente svolgesse in realtà attività commerciale di gestione di palestra, in continuità con la precedente società locatrice, con coincidenza di soci e altri indici sintomatici di natura lucrativa. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'avviso si fosse limitato a trasfondere acriticamente il PVC senza ulteriori prove, che mancasse prova del carattere corrispettivo delle quote e della presenza di estranei, che non rilevassero precedenti attività commerciali svolte da alcuni soci e che la ricostruzione del quantum fosse meramente forfettaria. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR avrebbe erroneamente censurato la motivazione dell'avviso; 2) violazione degli artt. 2697, 2700, 2730 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, per errata distribuzione dell'onere della prova, che invece gravava sulla contribuente per dimostrare i requisiti dell'agevolazione; 3) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apodittica sulla irrilevanza della precedente attività dei soci; 4) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, che poteva fondarsi anche su elementi presuntivi e su una forfettizzazione dei mesi mancanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo, ha dichiarato assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione di merito è stata cassata perché la CTR non ha correttamente applicato i principi in tema di regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche: il possesso del requisito formale non basta, occorre la prova dell'effettiva assenza di fine di lucro e dei presupposti sostanziali dell'agevolazione, prova che grava sul contribuente; inoltre la CTR ha svalutato in modo apodittico la coincidenza tra i soci della nuova compagine e quelli della precedente società commerciale, senza considerare il complesso degli indizi raccolti in verifica. Il quarto motivo è stato assorbito dall'accoglimento dei motivi centrali sull'onere probatorio e sulla motivazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale in cassazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità della motivazione della sentenza
richiamato dal ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto non attinente al decisum perché la CTR aveva deciso sul difetto di prova e non sulla motivazione dell'avviso
l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione fiscale grava sul soggetto che la invoca
richiamato nel motivo dell'Agenzia, ma non decisivo nella ratio accolta
richiamato nel motivo dell'Agenzia, ma non decisivo nella ratio accolta
richiamato in relazione all'accertamento induttivo e alla ricostruzione dei ricavi
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la CTR deve esporre una motivazione non apodittica e coerente sul materiale probatorio
regime fiscale agevolato per associazioni sportive dilettantistiche, subordinato anche a presupposti sostanziali
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 7
richiamato quale riscontro normativo del requisito sostanziale di non lucratività ai fini IVA
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, comma 8
richiamato quale riscontro normativo del requisito sostanziale di non lucratività ai fini delle imposte dirette
d.lgs. n. 460 del 1997, art. 5
richiamato per le clausole statutarie e la finalità antielusiva
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17
regolano le notificazioni nel processo tributario e l'efficacia del domicilio eletto nei successivi gradi
la notificazione del ricorso per cassazione è valida presso il domicilio/PEC risultante dagli atti del primo grado nei casi indicati dalla giurisprudenza
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 111
richiamato come disposizione poi trasfusa nell'art. 148 TUIR
norma che riconosce il regime agevolato alle associazioni sportive dilettantistiche
d.P.R. n. 600/73, art. 39, comma 2
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento induttivo puro sulla base di elementi presuntivi
Massime di principio
- Per il riconoscimento del regime fiscale agevolato alle associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente la mera veste formale o l'affiliazione a organismi sportivi, essendo necessaria la prova dell'effettiva assenza di fine di lucro e del concreto rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla legge e dallo statuto.
- L'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano un'esenzione o agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca; l'Amministrazione non è tenuta a dimostrare l'insussistenza del beneficio nei casi in cui sia il contribuente a farlo valere.
- Il giudice di merito, quando valuta la natura commerciale o non lucrativa di un ente associativo, deve esaminare unitariamente tutti gli indizi raccolti in verifica e non può svalutare in modo apodittico circostanze sintomatiche rilevanti, come la continuità con una precedente compagine commerciale o l'assenza di effettivi strumenti associativi.
- In sede di ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie, la notificazione presso il domicilio eletto in primo grado o presso la PEC dei difensori domiciliatari può essere valida anche se la parte non si è costituita in appello, in applicazione del regime delle notificazioni del processo tributario e del principio di ultrattività del domicilio eletto.
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