Cassazione Civile, Ordinanza n. 00065/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, l’agente della riscossione aveva chiesto l’ammissione di un credito complessivo fondato su estratti di ruolo e avvisi di accertamento/addebito. Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito; il tribunale, decidendo sull’opposizione dell’agente della riscossione, aveva confermato il rigetto per una parte delle pretese, ritenendo per alcuni avvisi non dimostrato il collegamento tra gli avvisi indicati nella domanda e quelli risultanti dagli estratti di ruolo, e per altri avvenuta la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali in assenza di validi atti interruttivi. In cassazione l’ente ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la motivazione avrebbe limitato la prescrizione solo ad alcuni avvisi mentre il dispositivo avrebbe rigettato integralmente l’opposizione; 2) violazione della disciplina sull’ammissione al passivo dei crediti esattoriali/tributari/previdenziali, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto ammettere i crediti sulla base degli estratti di ruolo; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea ricostruzione dei fatti, lamentando che il tribunale non avesse considerato la documentazione prodotta per collegare correttamente gli avvisi e per provare l’interruzione della prescrizione mediante avvisi di intimazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità del provvedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo, osservando che il decreto era complessivamente idoneo a rendere conoscibile il contenuto della decisione e che non vi era una statuizione espressamente incompatibile col dispositivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico e perché basato su un fatto non accertato dal tribunale: la sufficienza dell’estratto di ruolo era affermata in diritto, ma non era stato accertato che per ciascun credito non ammesso vi fosse un estratto di ruolo prodotto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, qualificandolo come censura di travisamento della prova documentale: secondo il principio richiamato delle Sezioni Unite, il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si assume errore percettivo sul dato documentale, si fa valere con revocazione per errore di fatto e non con ricorso per cassazione nei termini prospettati. Il fallimento intimato non ha svolto difese. È stata inoltre data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura per nullità processuale è scrutinabile solo nei limiti propri del vizio dedotto; il ricorrente non può usare tale norma per far valere un mero travisamento della prova.
richiamato come norma processuale del rito di verifica del passivo nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo.
art. 111 Cost.
invocato per denunciare la necessità di motivazione coerente e intelligibile del provvedimento giudiziario.
richiamati a sostegno della dedotta nullità per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo.
invocati dal ricorrente in tema di ammissione al passivo dei crediti esattoriali fondati su estratto di ruolo.
richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina della riscossione per sostenere l’ammissibilità del credito.
utilizzato dal tribunale come termine di prescrizione quinquennale per i crediti previdenziali.
invocati per contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova documentale da parte del giudice di merito.
indicato come rimedio corretto per il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si tratti di errore di fatto revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo se incide sulla comprensibilità complessiva della decisione; se il provvedimento, letto nel suo insieme, consente di individuare senza ambiguità il contenuto della statuizione, la nullità non sussiste.
- In sede di insinuazione al passivo, la doglianza deve essere specifica e riferita ai singoli crediti contestati; una censura generica che non chiarisca quali poste siano erroneamente escluse è inammissibile.
- La sufficienza dell’estratto di ruolo ai fini dell’ammissione al passivo riguarda il profilo giuridico dell’ammissibilità, ma non esonera la parte dall’allegare e provare, in fatto, il corretto collegamento tra i documenti prodotti e i crediti azionati.
- Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento non va dedotto come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando si contesta la percezione del dato probatorio; se il fatto probatorio è stato oggetto di discussione, il rimedio è quello della revocazione per errore di fatto, nei casi previsti dalla legge.
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