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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00063/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento possessorio relativo a un immobile sito in Piacenza. In sede sommaria era stata disposta la reintegrazione nel possesso in favore del proprietario dell'immobile e ordinato all'occupante il rilascio, ritenendo integrato uno spoglio mediante cambio delle serrature, esclusione del possessore da alcune stanze, richiesta di residenza presso l'immobile senza consenso e assenza di un valido titolo di occupazione. Il tribunale, decidendo sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha confermato l'ordinanza. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 143, terzo comma, c.p.c., sostenendo che la notificazione del ricorso introduttivo della fase cautelare avrebbe dovuto essere eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. e non ex art. 143 c.p.c., poiché egli risultava regolarmente residente in altro comune. Ha inoltre affermato che, poiché il reclamo cautelare non sarebbe più sindacabile nel merito, il ricorso straordinario per cassazione sarebbe l'unico rimedio per far valere l'errore processuale commesso dal tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui l'ordinanza resa sul reclamo cautelare o possessorio ex art. 669-terdecies c.p.c. e art. 703 c.p.c. non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché priva di decisorietà e stabilità idonea al giudicato: se segue il giudizio di merito, l'ordinanza è assorbita dalla sentenza; se il merito non è instaurato, produce al più una stabilità endoprocessuale o una preclusione conseguente alla mancata prosecuzione, ma non un provvedimento ricorribile per cassazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, ha applicato la condanna ex art. 96 c.p.c. con liquidazione di una somma in favore del resistente e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Il provvedimento emesso sul reclamo cautelare/possessorio non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. perché privo di decisorietà e stabilità idonea al giudicato.

  • art. 703 c.p.c.

    Nel procedimento possessorio la fase di merito è solo eventuale; l'ordinanza che definisce la fase sommaria o il reclamo non è autonomamente decisoria e può essere assorbita dalla sentenza di merito oppure acquistare solo una stabilità endoprocessuale.

  • art. 143 c.p.c.

    È la norma invocata dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come forma di notificazione che avrebbe dovuto essere seguita in luogo dell'art. 143 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata in conformità alla proposta del consigliere delegato; quando il ricorso non supera il filtro, la Corte può definire il giudizio in rito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Se il ricorso non fornisce argomenti idonei a superare l'orientamento consolidato, la Corte pronuncia in rito e non nel merito.

  • art. 111 Cost.

    Non consente il ricorso straordinario contro l'ordinanza sul reclamo cautelare/possessorio, poiché il provvedimento non ha decisorietà e non produce giudicato sostanziale.

  • art. 669-octies c.p.c.

    Richiamato per affermare che, nel sistema cautelare, l'ordinanza ha efficacia esecutiva ma non decisoria e non è idonea al giudicato.

  • art. 705 c.p.c.

    È richiamato per evidenziare l'improponibilità del successivo giudizio di merito quando la domanda cautelare possessoria e il giudizio ordinario coinvolgono la medesima situazione giuridica.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applica la condanna per responsabilità aggravata e la relativa somma da versare alla cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa sul reclamo cautelare o possessorio quando il provvedimento non abbia efficacia decisoria e non sia idoneo al giudicato sostanziale.
  • Nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, l'ordinanza che definisce la fase sommaria o il reclamo può essere assorbita dalla successiva sentenza di merito; se il merito non viene introdotto, la sua stabilità resta interna al processo e non la rende ricorribile ex art. 111 Cost.
  • La mera deduzione di un errore di diritto o di una nullità della fase cautelare non basta a rendere ammissibile il ricorso per cassazione contro un provvedimento privo di decisorietà, quando l'ordinamento assicura comunque una duplice fase di tutela.
  • Ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso deve fornire argomenti idonei a superare l'orientamento consolidato; in mancanza, la Corte definisce il giudizio in rito senza riesaminare il merito della censura.
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Come è indicizzato

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