Cassazione Civile, Ordinanza n. 01534/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, addetto alle mansioni di custode manutentore e talvolta autista/accompagnatore, era stato licenziato disciplinarmente per un episodio del 24 giugno 2013 che la datrice di lavoro qualificava come comportamento indecoroso lesivo dell’immagine aziendale, asseritamente consistito in una colluttazione fisica con un terzo. Dopo una prima fase processuale culminata in una declaratoria di decadenza dall’impugnazione del recesso, la decisione era stata cassata con rinvio per verificare se l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, effettuata dal difensore del lavoratore, fosse valida pur senza notifica della procura entro sessanta giorni. Il giudice di rinvio ha accertato che la procura era anteriore all’impugnativa, ha ritenuto inutilmente contestata la provenienza dei poteri del difensore, ha escluso la giusta causa di recesso e ha disposto la reintegrazione con indennità risarcitoria nei limiti di legge. La società datrice ha ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 6 l. n. 604/1966, sostenendo che l’impugnativa doveva essere personalmente compiuta dal lavoratore o, se da procuratore, con procura comunicata formalmente entro il termine decadenziale, senza applicazione dell’art. 1393 c.c.; 2) nullità/motivazione insufficiente per avere il giudice di rinvio valutato prove testimoniali raccolte in sede penale senza contraddittorio. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese, denunciando l’applicazione dei parametri forensi e la mancata giustificazione del discostamento dai valori medi.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo principale perché la questione sulla necessità della comunicazione della procura era già stata risolta dalla precedente sentenza di cassazione, vincolante per il giudice di rinvio, e perché l’accertamento sulla anteriorità della procura rispetto all’impugnativa e sulla mancata contestazione dei poteri del difensore era un apprezzamento di fatto insindacabile. Ha respinto il secondo motivo principale, ribadendo che il giudice civile può utilizzare anche prove atipiche e risultanze di atti penali, purché valutate criticamente e senza violazione del contraddittorio, e che il giudice di rinvio aveva comunque motivato adeguatamente sull’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. Ha rigettato il ricorso incidentale sulle spese, affermando che, nel regime del rito Fornero, primo grado sommario e opposizione costituiscono un unico grado ai fini della liquidazione; inoltre non vi è un obbligo generale di motivare il mancato ricorso ai valori medi dei parametri forensi, mentre la censura era comunque priva di specificità sul superamento dei minimi tabellari. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
termine di sessanta giorni
L’impugnativa stragiudiziale del licenziamento può essere validamente compiuta dal difensore munito di procura; la questione della necessità della comunicazione della procura al datore è stata già risolta nel precedente giudizio di cassazione e vincola il giudice di rinvio.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la necessità di richiesta/conoscenza della procura da parte del terzo; la Corte ribadisce che la precedente decisione di legittimità ne aveva già delineato l’operatività nel caso concreto.
È richiamato per l’applicazione delle norme sugli atti unilaterali alla disciplina della rappresentanza/procura nell’impugnativa del licenziamento.
Norma invocata dalla ricorrente principale, ma non ritenuta decisiva ai fini dell’accoglimento della censura.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Rappresenta il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza di appello per vizi motivazionali.
Indica il rito camerale in cui la causa è stata trattata in cassazione.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di parametri per la liquidazione dei compensi professionali.
Costituisce il parametro normativo per la liquidazione dei compensi forensi, come modificato dal D.M. n. 37/2018.
Aggiorna i parametri del D.M. n. 55/2014; la Corte precisa che non vi è obbligo di motivare il mancato ricorso ai valori medi, fermo il limite del 50% in diminuzione.
art. 1, comma 47, L. n. 92/2012
Richiamato per qualificare il rito applicabile al licenziamento come procedura bifasica con fase sommaria e opposizione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente; non è consentito rimettere in discussione la questione già decisa in diritto.
- L’impugnativa stragiudiziale del licenziamento può essere validamente effettuata dal difensore munito di procura rilasciata prima dell’atto, e l’eventuale contestazione sulla rappresentanza deve tradursi in specifica deduzione tempestiva della parte che intenda negarne l’efficacia.
- Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di rinvio, se sorretti da motivazione adeguata e coerente, non sono sindacabili in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
- Nel processo civile il giudice può utilizzare anche prove atipiche e risultanze di atti di indagini o di procedimenti penali, purché tali elementi siano acquisiti al giudizio e valutati criticamente insieme alle altre prove; non sussiste per ciò solo violazione del contraddittorio.
- Ai fini della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio deve riguardare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- Nel rito di impugnazione del licenziamento disciplinato dalla l. n. 92/2012, fase sommaria e opposizione costituiscono due momenti di un unico primo grado ai fini della liquidazione delle spese.
- In tema di compensi professionali, non esiste un obbligo generale di motivare lo scostamento dai valori medi dei parametri forensi, purché la liquidazione rispetti i limiti minimi e massimi applicabili.
- Una censura sulla liquidazione delle spese deve essere specifica e dimostrare in concreto la violazione dei parametri, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto ai valori medi.
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