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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01435/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nell’ambito di una procedura di riduzione del personale conseguente alla riorganizzazione aziendale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra e applicando la tutela risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970; la Corte d’appello aveva confermato. La società ricorrente ha impugnato la decisione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per avere il giudice riconosciuto una condanna generica al risarcimento senza domanda specifica e con asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo; (2)-(3) carenza di interesse ad agire e genericità del ricorso introduttivo, poiché l’azione era stata proposta cumulativamente da numerosi lavoratori poi separati in singoli procedimenti, senza adeguata individuazione del pregiudizio di ciascuno; (4) omessa pronuncia sulla richiesta di istruttoria relativa alle posizioni individuali dopo la separazione; (5) violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, perché la comparazione tra dipendenti sarebbe stata esigibile solo all’interno della sede di L’Aquila, date le distanze geografiche tra le sedi e la distinta organizzazione delle stesse; (6) in subordine, erronea applicazione della tutela reintegratoria, sostenendo che la violazione fosse solo formale e non sostanziale, in quanto i criteri di scelta sarebbero stati soltanto poco chiari nella comunicazione di avvio della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo perché nuovi o comunque non colpenti la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha respinto il quarto motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse implicitamente escluso la necessità di ulteriore istruttoria sulle singole posizioni lavorative; ha respinto il quinto motivo, riaffermando che, nei licenziamenti collettivi, la comparazione dei lavoratori non può essere unilateralmente limitata dal datore alla sola appartenenza territoriale a una sede, se le mansioni sono fungibili e la comunicazione ex art. 4 l. n. 223 del 1991 non giustifica in modo specifico la delimitazione; ha respinto infine il sesto motivo, confermando che la violazione dei criteri di scelta integra il vizio sanzionato con la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Richiamati per censurare la pretesa pronuncia ultra/extra petita sulla domanda di condanna generica; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque infondata.

  • art. 278 c.p.c.

    È stata evocata dalla ricorrente contro la condanna generica; la Corte ha osservato che l’ordinamento ammette sentenze di condanna generica e che, nel caso concreto, la domanda introduttiva era formulata in termini generici.

  • artt. 100 e 414 c.p.c.

    Richiamati per sostenere la carenza di interesse ad agire e la genericità del ricorso introduttivo; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza perché l’atto introduttivo conteneva elementi sufficienti sui profili professionali e sulla comparazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per lamentare motivazione perplessa o mancante; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata comprensibile e non graficamente assente.

  • art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991

    Richiamato in relazione al sistema dei licenziamenti collettivi e ai criteri di scelta; la Corte ne ha confermato l’applicazione secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 5, commi 1 e 3, l. n. 223 del 1991

    La Corte ha ribadito che la violazione dei criteri di scelta, quando il datore limita unilateralmente la platea alla sola sede di appartenenza senza adeguata giustificazione, comporta l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970.

  • art. 3 l. n. 604 del 1966

    Richiamato nel motivo subordinato, ma non ritenuto decisivo; la Corte non ne ha tratto una diversa regola applicabile al caso.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970

    Applicato quale tutela conseguente all’illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta.

  • art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012

    Richiamato in relazione alla separazione dei ricorsi cumulativi nel rito applicato alle controversie lavoristiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura deve contenere indicazioni specifiche e non meramente standardizzate sulle ragioni tecnico-organizzative che giustificano la delimitazione della platea dei lavoratori da comparare e da licenziare.
  • Il datore di lavoro non può limitare unilateralmente la comparazione dei lavoratori alla sola sede territorialmente interessata dalla ristrutturazione se le professionalità sono fungibili con quelle presenti in altre sedi e se non sono indicate oggettive esigenze aziendali coerenti con tale limitazione.
  • La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, quando incide sul corretto esercizio della selezione dei lavoratori, integra un vizio sanzionato con la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970.
  • In sede di legittimità non possono essere esaminate censure nuove né doglianze che non colgano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L’atto introduttivo del giudizio in materia lavoristica può essere ritenuto sufficientemente specifico anche quando contenga una sintesi dei profili professionali e griglie di comparazione, se tali elementi consentono di individuare i presupposti del diritto azionato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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