Cassazione Civile, Ordinanza n. 01475/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico di azienda sanitaria locale aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un incarico dirigenziale di natura professionale, sostenendo che, dopo il superamento del primo quinquennio con valutazione positiva del collegio tecnico, il conferimento dell'incarico dovesse essere obbligatorio in base alla disciplina legale e contrattuale di settore. Aveva inoltre chiesto il riconoscimento dell'incremento dell'indennità di esclusività nella fascia superiore, assumendo che il superamento del quinquennio e la positiva valutazione integrassero un evento straordinario della dinamica retributiva, non soggetto al blocco stipendiale. Infine, deduceva che l'azienda sanitaria, nel corso del giudizio, gli aveva conferito un diverso incarico di screening per neoplasie gastrointestinali, circostanza che a suo dire confermava la spettanza sia dell'incarico dirigenziale sia dell'incremento dell'indennità. La Corte d'appello aveva però escluso l'automatismo nell'attribuzione degli incarichi e aveva ritenuto che l'aumento dell'indennità fosse bloccato dalla normativa sul contenimento della spesa pubblica. Con il ricorso per cassazione venivano proposti tre motivi: violazione della disciplina legale sul conferimento degli incarichi dirigenziali; violazione della disciplina sul blocco stipendiale e sui contratti collettivi; omessa pronuncia sulla questione del nuovo incarico conferito in corso di causa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando la continuità con precedenti recenti secondo cui l'attribuzione degli incarichi ai dirigenti medici dopo il quinquennio positivo non è automatica, ma dipende dalla disponibilità dei posti, dalla copertura finanziaria e dalle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Ha rigettato anche il secondo motivo, ribadendo che l'indennità di esclusività nelle fasce superiori non costituisce un evento straordinario della dinamica retributiva e resta soggetta al blocco stipendiale, anche se il medico abbia successivamente ottenuto un incarico di direzione o di alta professionalità. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la questione del diverso incarico conferito in corso di causa non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva dimostrato di averla ritualmente devoluta al giudice di merito; inoltre la censura mirava a ottenere un riesame del fatto, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 27 lett. c) c.c.n.l. 8.6.2000
La previsione contrattuale sugli incarichi di alta professionalità non comporta un diritto automatico del dirigente medico al conferimento dell'incarico dopo il quinquennio positivo.
art. 15, comma 4, d.lgs. 502/1992
Il conferimento delle funzioni e degli incarichi dirigenziali non è obbligatorio in senso automatico, ma dipende dall'assetto organizzativo e dalle condizioni previste dalla disciplina di settore.
art. 15-ter, comma 4, d.lgs. 502/1992
Gli incarichi medico-dirigenziali sono attribuiti entro i limiti delle risorse disponibili e del numero di incarichi stabiliti nell'atto aziendale.
art. 9, comma 1, d.l. 78/2010
Il blocco stipendiale si applica anche all'indennità di esclusività nelle fasce superiori, perché non si tratta di evento straordinario della dinamica retributiva.
artt. 5-12 c.c.n.l. Dirigenza Medica 8.6.2000
La disciplina contrattuale dell'indennità di esclusività non elide l'applicazione del blocco stipendiale previsto dalla normativa statale.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei primi due motivi di ricorso.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Usato per dedurre omesso esame/omessa pronuncia su un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 118 att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti della Corte in fattispecie sovrapponibili.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sono stati dichiarati sussistenti in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'attribuzione degli incarichi dirigenziali ai medici del SSN dopo valutazione positiva del quinquennio non è automatica: occorre verificare la disponibilità dei posti, la copertura finanziaria e il rispetto delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
- Le norme che disciplinano gli incarichi medico-dirigenziali vanno lette in coerenza con l'assetto organizzativo dell'ente; esse non fondano un diritto soggettivo assoluto del singolo dirigente al conferimento dell'incarico.
- L'indennità di esclusività nelle fasce superiori, anche se collegata al superamento di determinati scaglioni di anzianità e alla positiva valutazione, non è sottratta al blocco stipendiale previsto dalle misure di contenimento della spesa pubblica, salvo espressa diversa previsione normativa.
- Quando una questione di fatto o mista a fatto non risulta affrontata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione deve dimostrare di averla già dedotta nei gradi di merito, indicando specificamente l'atto processuale in cui ciò è avvenuto; in mancanza, la censura è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo esame del merito, specie se il giudice di appello ha già escluso la modifica sostanziale delle mansioni o dell'incarico svolto.
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