Cassazione Civile, Ordinanza n. 01471/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di ruolo di un ente pubblico ha lavorato prima presso un sito nucleare dell’ente stesso e, dal 2003, presso la società partecipata incaricata della messa in sicurezza e del decommissioning degli impianti nucleari. Il lavoratore ha dedotto di essere stato formalmente comandato presso la società in base a un’intesa tra ente, società e commissario delegato, con mantenimento del trattamento economico in capo all’ente e rimborso da parte della società. Ha chiesto il risarcimento del danno da dequalificazione e emarginazione lavorativa, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato la fattispecie e, soprattutto, escluso la legittimazione passiva dell’ente di appartenenza. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 276/2003, prospettando che si trattasse di distacco; con gli altri motivi ha contestato l’interpretazione degli accordi tra ente e società, l’omessa pronuncia su chiamata in causa, istruttoria e spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la vicenda fosse sussumibile in un comando di pubblico impiego, con conseguente permanenza della legittimazione passiva dell’ente di provenienza rispetto alle pretese economiche e risarcitorie connesse alla gestione del rapporto, anche in relazione ad asserito demansionamento. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e regolare anche le spese di legittimità, applicando i principi di diritto enunciati in materia di comando, inesistenza del distacco nel pubblico impiego e legittimazione passiva dell’amministrazione di appartenenza.
Norme richiamate
disciplina il distacco privatistico, che richiede un interesse proprio del datore di lavoro distaccante; la Corte esclude che tale figura sia sovrapponibile al caso del pubblico impiego esaminato.
definisce il comando nel pubblico impiego come istituto eccezionale, disposto per tempo determinato e per esigenze di servizio o speciale competenza, con provvedimento della P.A. competente.
richiamato per distinguere gli effetti delle mansioni superiori nel distacco privato rispetto al comando pubblico; nel comando non si producono, nei confronti dell’amministrazione di provenienza, le conseguenze tipiche dell’art. 2103 c.c.
evocato per spiegare che, nel distacco privatistico, il lavoratore esegue la prestazione altrove in adempimento del dovere di obbedienza.
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
"in tutti i casi nei quali"
impone che, nei casi di personale comandato, fuori ruolo o in altra analoga posizione, gli oneri economici restino formalmente a carico dell’amministrazione di appartenenza, con rimborso dell’ente utilizzatore; ciò fonda la legittimazione passiva dell’amministrazione di provenienza.
art. 30, comma 2-sexies, d.lgs. n. 165/2001
ricondotto alla figura del comando in assegnazione temporanea per motivate esigenze organizzative.
art. 23 bis, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
qualifica come assegnazione temporanea, con consenso dell’interessato e protocollo di intesa, un’ipotesi che la Corte ricostruisce come comando speciale finalizzato a un progetto di interesse specifico dell’amministrazione.
art. 5 L. n. 225/1992
costituisce il fondamento delle ordinanze contingibili e urgenti richiamate nella decisione; la Corte ne sottolinea la natura di ordinanze libere.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione dell’ordinanza richiamata è denunciabile in cassazione come vizio di violazione di legge.
richiamati nei motivi assorbiti relativi alla chiamata in causa di Sogin spa.
richiamato nei motivi assorbiti in tema di pronunce del giudice del lavoro e ammissione istruttoria.
richiamati nei motivi assorbiti sulla richiesta di mezzi istruttori.
richiamato nei motivi assorbiti in tema di spese di lite.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato il comando è istituto straordinario e si configura quando il dipendente di ruolo è temporaneamente destinato a prestare servizio presso una diversa amministrazione o ente pubblico per esigenze di quest’ultimo, con permanenza del rapporto organico e modifica del solo rapporto di servizio.
- Nel pubblico impiego non è configurabile, nei medesimi termini del settore privato, un vero distacco presso un soggetto terzo; l’assegnazione temporanea all’interno della stessa amministrazione o presso altra struttura va qualificata in base alla disciplina pubblicistica concreta e alle esigenze sottese.
- Quando una norma speciale prevede che il personale comandato, fuori ruolo o in posizione analoga conservi formalmente il trattamento economico a carico dell’amministrazione di appartenenza, tale amministrazione resta legittimata passiva nelle controversie relative agli oneri derivanti dalla gestione del rapporto, anche se il lavoratore opera presso altro ente.
- La qualificazione della vicenda come comando non dipende solo dalla terminologia usata negli atti, ma dalla struttura dell’operazione: coinvolgimento di due enti, provvedimento amministrativo, temporaneità, e interesse pubblico dell’amministrazione che dispone o utilizza il personale.
- Le ipotesi speciali di assegnazione temporanea disciplinate da norme ad hoc possono essere ricondotte alla logica del comando quando siano funzionali a specifici progetti di interesse dell’amministrazione e prevedano una regolazione pattizia tra gli enti coinvolti.
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