Cassazione Civile, Ordinanza n. 01457/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un licenziamento collettivo intimato nell'ambito della chiusura o riorganizzazione di una sede aziendale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra della lavoratrice e applicando la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970; la Corte d'appello aveva confermato. La società ricorrente ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che non fosse stata chiesta una condanna generica al risarcimento e che comunque non fosse legittima la scissione tra an e quantum; (2)-(3) nullità per difetto di interesse ad agire e per genericità del ricorso introduttivo, originariamente cumulativo nei confronti di più lavoratori della stessa sede, poi separato in tanti giudizi; (4) omessa pronuncia sull'istanza istruttoria relativa alle posizioni individuali dei lavoratori dopo la separazione dei giudizi; (5) violazione della disciplina sui criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, assumendo che la comparazione dei dipendenti non fosse esigibile oltre la singola sede per ragioni geografiche e organizzative; (6) erronea applicazione della tutela reintegratoria, sostenendo che l'eventuale violazione dei criteri di scelta fosse solo formale e non sostanziale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi già affrontati in precedenti decisioni rese sulla medesima vicenda o comunque infondati/inammissibili: ha osservato che la domanda dei lavoratori era, in sostanza, una domanda di condanna generica al risarcimento previsto dall'art. 18 St. lav.; che l'atto introduttivo conteneva una sufficiente allegazione dei profili professionali e delle comparazioni; che l'istruttoria richiesta era stata implicitamente superata dall'accertamento di fungibilità professionale e comparabilità tra lavoratori delle diverse sedi; che la limitazione territoriale della platea dei licenziandi non era giustificata da specifiche esigenze tecnico-produttive adeguatamente indicate nella comunicazione iniziale; e che la violazione dei criteri di scelta integrava un vizio cui si applica la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, come richiamato dalla l. n. 223/1991. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo e disposto la reintegrazione della lavoratrice con la tutela risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, valorizzando anche la presenza di precedenti specifici sulla stessa vicenda e ribadendo che la delimitazione della platea dei lavoratori licenziabili a una sola sede, in assenza di adeguata e specifica motivazione tecnico-organizzativa, viola i criteri di scelta della l. n. 223/1991. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per lamentare che la Corte territoriale avesse pronunciato oltre la domanda
art. 278 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di condanna generica e separazione tra an e quantum
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'interesse ad agire dei lavoratori
art. 414 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare genericità e lacunosità del ricorso introduttivo
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per asserita motivazione apparente o incomprensibile
art. 360 c.p.c.
richiamato quale norma sul ricorso per cassazione e sui relativi motivi
art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991
la Corte ribadisce che i criteri di scelta nei licenziamenti collettivi devono essere applicati secondo la disciplina legale e non possono essere unilateralmente ristretti a una sola sede senza specifiche e coerenti ragioni tecnico-produttive
art. 3 l. n. 604 del 1966
richiamato dalla ricorrente in via interpretativa nel tentativo di escludere l'esigibilità della comparazione tra dipendenti di sedi diverse
art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991
richiamato nel motivo subordinato sul regime sanzionatorio del licenziamento collettivo
art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991
richiamato nel motivo subordinato sul sistema sanzionatorio collegato alla violazione dei criteri di scelta
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
applicato quale tutela conseguente alla violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte
art. 4, terzo comma, l. n. 223 del 1991
richiamato per affermare la necessità che la comunicazione preventiva contenga indicazioni coerenti con le ragioni organizzative poste a base della procedura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
d.m. n. 147 del 2022
richiamato per la liquidazione delle spese di lite secondo le nuove tariffe
art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012
richiamato nel riepilogo della vicenda processuale, con riferimento al rito e alla separazione dei procedimenti
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori interessati a una sola unità produttiva o sede è legittima solo se sorretta da specifiche e coerenti esigenze tecnico-organizzative esplicitate nella comunicazione di avvio della procedura; una motivazione standardizzata o meramente geografica non è sufficiente.
- La comparazione ai fini della scelta dei lavoratori da collocare in mobilità deve tenere conto della fungibilità delle professionalità presenti nelle diverse sedi, quando il patrimonio professionale sia utilizzabile altrove e il passaggio tra settori o sedi non richieda formazione particolarmente onerosa.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, quando incide sulla corretta individuazione dei lavoratori da licenziare, integra il vizio sanzionato con la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, come richiamato dall'art. 5 della l. n. 223/1991.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che introduca questioni nuove non tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
- L'atto introduttivo del giudizio è sufficientemente specifico quando, pur in un ricorso cumulativo poi separato in più cause, contenga l'indicazione dei profili professionali dei lavoratori e delle comparazioni con il personale di altre sedi, tali da rendere riconoscibili i presupposti del diritto azionato.
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