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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01473/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medico dirigente)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale di una medico ospedaliera a cui, secondo la prospettazione accolta nei giudizi di merito, era stato affidato dal 2001 al 2011 un incarico presso un modulo funzionale di Nefrologia e verifica SDO nell’ambito di una UOC di Medicina generale. La lavoratrice aveva chiesto il pagamento della retribuzione di posizione minima contrattuale sostenendo che l’incarico effettivamente svolto corrispondesse, per contenuto e autonomia, a una direzione di struttura semplice e non a un mero incarico professionale di alta specializzazione. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano accolto la domanda, condannando l’azienda sanitaria al pagamento di Euro 54.065,58 oltre interessi legali. In cassazione l’azienda sanitaria deduceva: 1) violazione degli artt. 36 Cost. e 2103 c.c. e falsa applicazione del CCNL area dirigenza medica, sostenendo che il contratto individuale non attribuisse una struttura semplice ma solo un incarico professionale, con lacune probatorie e motivazionali; 2) errata valutazione dei documenti, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché dei criteri ermeneutici contrattuali, contestando l’interpretazione dell’incarico, deducendo anche la cessazione dell’incarico dal 1.1.2005 e l’inammissibilità o infondatezza di una subordinata domanda di arricchimento senza causa e del cumulo di interessi e rivalutazione; 3) erronea condanna alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha rilevato che la tecnica espositiva era oscura e non consentiva di comprendere pienamente le censure senza un continuo confronto con la sentenza impugnata, con violazione dei requisiti di cui all’art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. Ha inoltre osservato che i motivi miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, in particolare del contenuto del contratto individuale e della nota aziendale del 2004, attività preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato la giurisprudenza già formatasi sul significato dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000, secondo cui l’ex modulo funzionale può integrare tanto una direzione di struttura semplice quanto un incarico professionale, e la qualificazione concreta dipende dal giudizio di fatto sul grado di autonomia e responsabilità della specifica struttura, giudizio già compiuto dalla Corte territoriale. Ha considerato inammissibili anche le doglianze sulle spese, perché formulate in modo generico e perché la condanna alle spese segue la soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata, poiché la resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha ricondotto la questione alla corretta qualificazione dell’incarico secondo il contratto collettivo e il giudizio di fatto del merito

  • art. 2103 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere il corretto inquadramento e trattamento economico, ma la Corte ha ritenuto che la controversia dipendesse dalla concreta qualificazione dell’incarico svolto

  • art. 27 c.c.n.l. Sanità 1998-2001

    comma 1 lett. c); comma 9; lett. b); lett. c)

    la Corte ribadisce che la distinzione tra incarico di direzione di struttura semplice e incarico professionale dipende dalla concreta autonomia e responsabilità dell’ufficio; l’ex modulo funzionale può ricadere nell’una o nell’altra categoria

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile perché i motivi sono esposti in modo oscuro e lacunoso, senza consentire una chiara comprensione delle censure

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità e osserva che le doglianze, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirano a una rivalutazione del merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l’asserita carenza probatoria, ma la Corte qualifica le censure come richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la scelta delle fonti di prova e la loro ponderazione appartengono al giudice di merito

  • artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1369 c.c.

    richiamati come criteri ermeneutici del contratto individuale, ma la Corte reputa la censura diretta a sovrapporre una diversa lettura del contratto a quella già compiuta dal merito

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza; la violazione della norma è censurabile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere redatto con chiarezza e sinteticità, esponendo in modo comprensibile i fatti rilevanti e le ragioni di censura; un’esposizione oscura o lacunosa che impedisca di cogliere esattamente l’oggetto delle doglianze può determinare l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
  • Quando la controversia riguarda la qualificazione di un incarico dirigenziale o professionale, la distinzione tra le diverse figure contrattuali dipende dal concreto grado di autonomia, responsabilità e gestione di risorse assegnato nella fattispecie; si tratta di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura dei documenti, se la censura mira solo a sostituire al ragionamento del giudice di merito una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali relativi ad altri casi concreti è insufficiente, da solo, a fondare un vizio di legittimità se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura sulle spese di lite è ammissibile solo nei limiti in cui si contesti l’applicazione della regola della soccombenza a una parte integralmente vittoriosa; la mancata compensazione delle spese rientra, di regola, nella discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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