Cassazione Civile, Ordinanza n. 01473/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico dirigente)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale di una medico ospedaliera a cui, secondo la prospettazione accolta nei giudizi di merito, era stato affidato dal 2001 al 2011 un incarico presso un modulo funzionale di Nefrologia e verifica SDO nell’ambito di una UOC di Medicina generale. La lavoratrice aveva chiesto il pagamento della retribuzione di posizione minima contrattuale sostenendo che l’incarico effettivamente svolto corrispondesse, per contenuto e autonomia, a una direzione di struttura semplice e non a un mero incarico professionale di alta specializzazione. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano accolto la domanda, condannando l’azienda sanitaria al pagamento di Euro 54.065,58 oltre interessi legali. In cassazione l’azienda sanitaria deduceva: 1) violazione degli artt. 36 Cost. e 2103 c.c. e falsa applicazione del CCNL area dirigenza medica, sostenendo che il contratto individuale non attribuisse una struttura semplice ma solo un incarico professionale, con lacune probatorie e motivazionali; 2) errata valutazione dei documenti, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché dei criteri ermeneutici contrattuali, contestando l’interpretazione dell’incarico, deducendo anche la cessazione dell’incarico dal 1.1.2005 e l’inammissibilità o infondatezza di una subordinata domanda di arricchimento senza causa e del cumulo di interessi e rivalutazione; 3) erronea condanna alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha rilevato che la tecnica espositiva era oscura e non consentiva di comprendere pienamente le censure senza un continuo confronto con la sentenza impugnata, con violazione dei requisiti di cui all’art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. Ha inoltre osservato che i motivi miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, in particolare del contenuto del contratto individuale e della nota aziendale del 2004, attività preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato la giurisprudenza già formatasi sul significato dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000, secondo cui l’ex modulo funzionale può integrare tanto una direzione di struttura semplice quanto un incarico professionale, e la qualificazione concreta dipende dal giudizio di fatto sul grado di autonomia e responsabilità della specifica struttura, giudizio già compiuto dalla Corte territoriale. Ha considerato inammissibili anche le doglianze sulle spese, perché formulate in modo generico e perché la condanna alle spese segue la soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata, poiché la resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha ricondotto la questione alla corretta qualificazione dell’incarico secondo il contratto collettivo e il giudizio di fatto del merito
art. 2103 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere il corretto inquadramento e trattamento economico, ma la Corte ha ritenuto che la controversia dipendesse dalla concreta qualificazione dell’incarico svolto
art. 27 c.c.n.l. Sanità 1998-2001
comma 1 lett. c); comma 9; lett. b); lett. c)
la Corte ribadisce che la distinzione tra incarico di direzione di struttura semplice e incarico professionale dipende dalla concreta autonomia e responsabilità dell’ufficio; l’ex modulo funzionale può ricadere nell’una o nell’altra categoria
art. 366 c.p.c.
il ricorso è inammissibile perché i motivi sono esposti in modo oscuro e lacunoso, senza consentire una chiara comprensione delle censure
art. 360 c.p.c.
la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità e osserva che le doglianze, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirano a una rivalutazione del merito
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare l’asserita carenza probatoria, ma la Corte qualifica le censure come richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio
artt. 115 e 116 c.p.c.
invocati per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la scelta delle fonti di prova e la loro ponderazione appartengono al giudice di merito
artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1369 c.c.
richiamati come criteri ermeneutici del contratto individuale, ma la Corte reputa la censura diretta a sovrapporre una diversa lettura del contratto a quella già compiuta dal merito
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese segue la soccombenza; la violazione della norma è censurabile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto con chiarezza e sinteticità, esponendo in modo comprensibile i fatti rilevanti e le ragioni di censura; un’esposizione oscura o lacunosa che impedisca di cogliere esattamente l’oggetto delle doglianze può determinare l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
- Quando la controversia riguarda la qualificazione di un incarico dirigenziale o professionale, la distinzione tra le diverse figure contrattuali dipende dal concreto grado di autonomia, responsabilità e gestione di risorse assegnato nella fattispecie; si tratta di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura dei documenti, se la censura mira solo a sostituire al ragionamento del giudice di merito una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali relativi ad altri casi concreti è insufficiente, da solo, a fondare un vizio di legittimità se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulle spese di lite è ammissibile solo nei limiti in cui si contesti l’applicazione della regola della soccombenza a una parte integralmente vittoriosa; la mancata compensazione delle spese rientra, di regola, nella discrezionalità del giudice di merito.
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