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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01468/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 22 dicembre 2017 nell’ambito di una procedura di riduzione del personale. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra e applicando la tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori; la corte d’appello aveva confermato. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 278 c.p.c., assumendo che fosse stata confermata indebitamente una condanna generica al risarcimento non richiesta e che la scissione tra an e quantum aggravasse irragionevolmente il processo; (2-3) nullità per violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo la carenza di interesse ad agire e la genericità del ricorso introduttivo, inizialmente cumulativo per 56 lavoratori della sede aquilana e poi separato in singoli giudizi; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni personali dei singoli lavoratori dopo la separazione delle cause; (5) violazione della disciplina sui licenziamenti collettivi, in particolare degli artt. 5, comma 1, l. 223/1991 e 3 l. 604/1966, per avere la corte d’appello ritenuto esigibile una comparazione tra dipendenti di sedi geograficamente distanti; (6) violazione degli artt. 4, comma 9, e 5, commi 1 e 3, l. 223/1991, per avere applicato la tutela reintegratoria anziché quella meramente risarcitoria, trattando il vizio come sostanziale e non solo formale. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, richiamando precedenti già resi su controversie analoghe della stessa vicenda e confermando che la delimitazione della platea ai soli lavoratori della sede di L’Aquila, a fronte di professionalità fungibili presenti anche nelle altre sedi, era illegittima, così come corretta era la sanzione reintegratoria applicata nei gradi di merito.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, infondato il quarto, infondato il quinto e infondato il sesto. Ha confermato quindi la sentenza d’appello che aveva respinto il reclamo della società e confermato l’illegittimità del licenziamento collettivo, la reintegrazione del lavoratore e la tutela risarcitoria. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    le doglianze nuove o non devolute al giudice di merito non possono essere introdotte in cassazione; il giudice di merito non ha pronunciato ultra o extra petita

  • art. 278 c.p.c.

    la condanna generica al risarcimento è ammissibile nell’ordinamento processuale e non viola di per sé il principio di ragionevole durata

  • artt. 100 e 414 c.p.c.

    l’interesse ad agire e la sufficienza dell’atto introduttivo vanno valutati in concreto; qui il ricorso introduttivo era ritenuto sufficientemente specifico

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione mancante non ricorre se la sentenza contiene una motivazione comprensibile, anche se sintetica o implicita

  • art. 5, comma 1, l. 223/1991

    nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta devono essere applicati correttamente; la loro violazione, quando il datore limiti unilateralmente la platea a una sola unità produttiva senza giustificazione, integra la fattispecie sanzionata con reintegrazione ex art. 18, comma 4, l. 300/1970

  • art. 3 l. 604/1966

    richiamato dalla società a sostegno della tesi sulla selezione dei lavoratori, ma non accolto dalla Corte

  • art. 4, comma 9, l. 223/1991

    la comunicazione di avvio e chiusura della procedura deve indicare in modo specifico e non standardizzato le ragioni tecnico-produttive della scelta dei lavoratori da licenziare

  • art. 5, commi 1 e 3, l. 223/1991

    la violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta l’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. 300/1970, quando la scelta sia viziata nella sua sostanza

  • art. 18, comma 4, l. 300/1970

    è la tutela reintegratoria-risarcitoria applicabile al licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta, secondo il regime novellato richiamato dalla Corte

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

  • d.m. n. 147 del 2022

    utilizzato per la liquidazione delle spese di lite secondo le nuove tariffe

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure fondate su questioni nuove o non devolute ai gradi di merito; la parte ricorrente deve indicare quando e come tali questioni siano state tempestivamente dedotte.
  • La condanna generica al risarcimento del danno è compatibile con il sistema processuale quando la domanda sia proposta in termini non specificamente quantificati e il giudice del merito ne dia una lettura coerente.
  • La violazione del principio di ragionevole durata del processo non può essere invocata contro un assetto processuale che consente fisiologicamente una decisione sull’an separata dalla liquidazione del quantum.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Nel licenziamento collettivo il datore di lavoro deve indicare e provare specifiche ragioni tecnico-produttive idonee a giustificare la delimitazione della platea dei lavoratori interessati; una motivazione standardizzata non è sufficiente.
  • La limitazione dei lavoratori da comparare a una sola unità produttiva è illegittima quando le professionalità siano fungibili con quelle di altre sedi e la scelta si fondi unicamente sulla dislocazione geografica del personale.
  • La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, quando incide sulla sostanza della procedura, comporta la tutela reintegratoria prevista dalla disciplina applicabile, non una mera conseguenza risarcitoria.
  • In materia di licenziamento collettivo, l’eventuale maggior costo organizzativo o logistico per l’impresa non prevale sulla finalità legale di minimizzare l’impatto sociale della ristrutturazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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