Cassazione Civile, Ordinanza n. 01468/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 22 dicembre 2017 nell’ambito di una procedura di riduzione del personale. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra e applicando la tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori; la corte d’appello aveva confermato. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 278 c.p.c., assumendo che fosse stata confermata indebitamente una condanna generica al risarcimento non richiesta e che la scissione tra an e quantum aggravasse irragionevolmente il processo; (2-3) nullità per violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo la carenza di interesse ad agire e la genericità del ricorso introduttivo, inizialmente cumulativo per 56 lavoratori della sede aquilana e poi separato in singoli giudizi; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni personali dei singoli lavoratori dopo la separazione delle cause; (5) violazione della disciplina sui licenziamenti collettivi, in particolare degli artt. 5, comma 1, l. 223/1991 e 3 l. 604/1966, per avere la corte d’appello ritenuto esigibile una comparazione tra dipendenti di sedi geograficamente distanti; (6) violazione degli artt. 4, comma 9, e 5, commi 1 e 3, l. 223/1991, per avere applicato la tutela reintegratoria anziché quella meramente risarcitoria, trattando il vizio come sostanziale e non solo formale. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, richiamando precedenti già resi su controversie analoghe della stessa vicenda e confermando che la delimitazione della platea ai soli lavoratori della sede di L’Aquila, a fronte di professionalità fungibili presenti anche nelle altre sedi, era illegittima, così come corretta era la sanzione reintegratoria applicata nei gradi di merito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, infondato il quarto, infondato il quinto e infondato il sesto. Ha confermato quindi la sentenza d’appello che aveva respinto il reclamo della società e confermato l’illegittimità del licenziamento collettivo, la reintegrazione del lavoratore e la tutela risarcitoria. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le doglianze nuove o non devolute al giudice di merito non possono essere introdotte in cassazione; il giudice di merito non ha pronunciato ultra o extra petita
la condanna generica al risarcimento è ammissibile nell’ordinamento processuale e non viola di per sé il principio di ragionevole durata
l’interesse ad agire e la sufficienza dell’atto introduttivo vanno valutati in concreto; qui il ricorso introduttivo era ritenuto sufficientemente specifico
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione mancante non ricorre se la sentenza contiene una motivazione comprensibile, anche se sintetica o implicita
nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta devono essere applicati correttamente; la loro violazione, quando il datore limiti unilateralmente la platea a una sola unità produttiva senza giustificazione, integra la fattispecie sanzionata con reintegrazione ex art. 18, comma 4, l. 300/1970
richiamato dalla società a sostegno della tesi sulla selezione dei lavoratori, ma non accolto dalla Corte
la comunicazione di avvio e chiusura della procedura deve indicare in modo specifico e non standardizzato le ragioni tecnico-produttive della scelta dei lavoratori da licenziare
art. 5, commi 1 e 3, l. 223/1991
la violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta l’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. 300/1970, quando la scelta sia viziata nella sua sostanza
è la tutela reintegratoria-risarcitoria applicabile al licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta, secondo il regime novellato richiamato dalla Corte
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
utilizzato per la liquidazione delle spese di lite secondo le nuove tariffe
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure fondate su questioni nuove o non devolute ai gradi di merito; la parte ricorrente deve indicare quando e come tali questioni siano state tempestivamente dedotte.
- La condanna generica al risarcimento del danno è compatibile con il sistema processuale quando la domanda sia proposta in termini non specificamente quantificati e il giudice del merito ne dia una lettura coerente.
- La violazione del principio di ragionevole durata del processo non può essere invocata contro un assetto processuale che consente fisiologicamente una decisione sull’an separata dalla liquidazione del quantum.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Nel licenziamento collettivo il datore di lavoro deve indicare e provare specifiche ragioni tecnico-produttive idonee a giustificare la delimitazione della platea dei lavoratori interessati; una motivazione standardizzata non è sufficiente.
- La limitazione dei lavoratori da comparare a una sola unità produttiva è illegittima quando le professionalità siano fungibili con quelle di altre sedi e la scelta si fondi unicamente sulla dislocazione geografica del personale.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, quando incide sulla sostanza della procedura, comporta la tutela reintegratoria prevista dalla disciplina applicabile, non una mera conseguenza risarcitoria.
- In materia di licenziamento collettivo, l’eventuale maggior costo organizzativo o logistico per l’impresa non prevale sulla finalità legale di minimizzare l’impatto sociale della ristrutturazione.
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