Cassazione Civile, Ordinanza n. 13237/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società consortile, poi incorporata dalla ricorrente, aveva impugnato un avviso di pagamento con cui l’Amministrazione doganale chiedeva il recupero di accise per energia elettrica ceduta ai consorziati per annualità dal 2008 al 2013, oltre sanzioni e interessi. La pretesa derivava da PVC che avevano contestato l’indebita applicazione dell’esenzione prevista per l’energia autoprodotta da fonti rinnovabili. In appello il giudice tributario aveva accolto la tesi dell’Ufficio, escludendo sia la sussistenza dell’autoproduzione/esenzione sia il legittimo affidamento e rigettando la prescrizione. In cassazione la società ha proposto otto motivi: (1) giudicato interno sul capo di primo grado relativo al legittimo affidamento per mancata impugnazione specifica dell’Ufficio; (2) erronea esclusione della qualifica di autoproduttore in capo al consorzio ai fini dell’esenzione ex art. 52 TUA; (3) violazione dell’art. 10 l. 212/2000 per mancato riconoscimento dell’affidamento in presenza di comportamenti e atti dell’Amministrazione; (4) nullità per omessa motivazione sulla non debenza di tributi e sanzioni; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi a precedenti riconoscimenti amministrativi della qualifica di autoproduttore; (6) omessa pronuncia sull’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 11 l. 212/2000; (7) violazione dell’art. 11 l. 212/2000 per mancato riconoscimento della nullità della pretesa dopo interpello e altre determinazioni; (8) violazione degli artt. 15 e 57 TUA sulla decorrenza della prescrizione. Prima dell’esame, la ricorrente ha rinunciato ai motivi dal secondo all’ottavo, insistendo solo sul primo e sul terzo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse i motivi dal secondo all’ottavo per effetto della rinuncia, ha rigettato il primo motivo ritenendo che l’Ufficio avesse impugnato la sentenza di primo grado nella sua interezza e che ciò bastasse a devolvere anche il capo sul legittimo affidamento, e ha accolto il terzo motivo. Sul punto, la Corte ha affermato che la tutela dell’affidamento incolpevole ex art. 10 l. 212/2000 opera, in materia di sanzioni tributarie e, nel caso concreto, anche sugli interessi, quando il comportamento attivo dell’Amministrazione abbia ingenerato un ragionevole dubbio nel contribuente sulla correttezza della propria condotta. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo l’originario ricorso limitatamente a sanzioni e interessi. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
richiamato come norma sul giudicato sostanziale per dedurre il giudicato interno sul capo non impugnato
richiamati per sostenere la formazione del giudicato interno e l’effetto devolutivo dell’appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base dei motivi di nullità della sentenza per omessa motivazione o omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del motivo per omesso esame di fatti decisivi
richiamato per la dedotta omessa pronuncia
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta mancanza di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
interpretato nel senso che l’onere di impugnazione specifica è assolto quando l’appello investe la decisione nella sua interezza e dal gravame complessivamente considerato emergano inequivocamente le ragioni di censura
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato come base dell’esenzione dall’accisa per energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione
artt. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
invocato dalla ricorrente per estendere la nozione di autoproduttore ai consorzi; la Corte non decide sul punto per rinuncia al motivo
richiamati dalla ricorrente in relazione alla struttura consortile; non esaminati nel merito per rinuncia
art. 10, commi 1 e 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
riconosciuto come espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario; la situazione di incertezza interpretativa ingenerata da comportamenti attivi dell’Amministrazione può escludere sanzioni e, nel caso concreto, anche interessi
art. 11, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nei motivi come fondamento dell’illegittimità/nullità della pretesa a seguito di interpello; non esaminato per rinuncia
artt. 15 e 57 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamati sul termine di prescrizione quinquennale; non esaminati per rinuncia
richiamato per la decisione nel merito in assenza di ulteriori accertamenti di fatto
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
richiamati come fondamento costituzionale della tutela dell’affidamento incolpevole in materia tributaria
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica dell’appello è soddisfatto anche quando l’atto di gravame contesti la sentenza nel suo complesso e le ragioni di dissenso risultino comunque chiaramente ricavabili dal contenuto dell’atto, senza necessità di una confutazione analitica di ogni singolo capo.
- La tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, desumibile dall’art. 10 dello Statuto del contribuente e dai principi costituzionali richiamati, può escludere l’irrogazione delle sanzioni tributarie quando il contribuente abbia fatto ragionevole affidamento su comportamenti attivi dell’Amministrazione idonei a ingenerare un dubbio interpretativo sulla legittimità della condotta seguita.
- In presenza di comportamento attivo dell’Amministrazione che abbia generato nel contribuente un ragionevole affidamento sulla correttezza della propria condotta, la protezione dell’affidamento può estendersi anche agli interessi, oltre che alle sanzioni, quando il contribuente si sia conformato all’interpretazione amministrativa poi rivelatasi errata.
- Il mero decorso del tempo o il comportamento passivo dell’Amministrazione non sono sufficienti, di per sé, a fondare l’esimente dell’affidamento; occorre un comportamento positivo dell’ente che abbia inciso sulla formazione della convinzione del contribuente.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dopo aver cassato la decisione di merito sul punto accolto.
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