Cassazione Civile, Ordinanza n. 13165/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in materia locatizia: il tribunale, dopo avere disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale, aveva condannato il conduttore a restituire al locatore Euro 54.000 oltre interessi, ritenute somme indebitamente percepite in eccedenza rispetto al canone dovuto. Il soccombente proponeva appello, ma la Corte d'appello di Venezia lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine breve di impugnazione perché la sentenza era stata notificata con formula esecutiva e, trattandosi di rito locatizio/locazione soggetto a disciplina speciale, l'appello doveva essere depositato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza ex art. 434 c.p.c.; secondo la Corte territoriale, il deposito era avvenuto oltre il termine. In cassazione il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel valutare la tempestività dell'impugnazione, ponendo a base della decisione una dichiarazione asseritamente erronea della controparte sulla data di notifica dell'appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era centrata su un errore diverso da quello effettivamente decisivo: la declaratoria di tardività non dipendeva dalla data di notificazione dell'appello, ma dalla ritenuta tardività del deposito, fondata a sua volta sull'erronea applicazione del termine breve, non essendo stata la sentenza notificata al procuratore costituito nel domicilio del difensore ex art. 285 c.p.c., bensì a mani della parte ai sensi dell'art. 479 c.p.c. La Corte ha dunque accolto il ricorso per una ragione giuridica diversa da quella dedotta, rilevabile d'ufficio sulla base dei fatti già accertati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando d'ufficio che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato il termine breve di impugnazione. Ha precisato che, essendo la sentenza di primo grado stata notificata a mani della parte costituita e non al procuratore costituito nel domicilio ex art. 285 c.p.c., tale notificazione era inidonea a far decorrere il termine breve; di conseguenza non poteva ritenersi tardivo l'appello per il solo fatto che fosse stato depositato oltre 30 giorni da tale notificazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
depositato entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza
Nel rito applicabile alla controversia, l'appello va proposto con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ma il termine breve presuppone una notificazione idonea a farlo decorrere.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio processuale denunciato in cassazione.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente per censurare il preteso cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
La notificazione della sentenza al procuratore costituito nel domicilio del difensore è il presupposto per la decorrenza del termine breve; in mancanza, il termine breve non decorre.
Richiamato in combinazione con l'art. 285 c.p.c. per individuare la modalità corretta di notificazione alla parte costituita tramite il suo procuratore.
La notificazione della sentenza con formula esecutiva a mani della parte è stata qualificata come notificazione ex art. 479 c.p.c., inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione quando la parte era costituita a mezzo procuratore.
Norma sul rito camerale in cassazione con cui è stata fissata la trattazione del ricorso.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato in via analogica per affermare che la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una diversa ragione giuridica, purché desumibile dai fatti già accertati e senza necessità di ulteriori indagini di fatto.
Massime di principio
- Il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione della sentenza idonea secondo le forme previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c.; la notificazione eseguita a mani della parte costituita non è sufficiente a far decorrere tale termine quando la parte sia assistita da procuratore.
- Nell'impugnazione per cassazione, la Corte può accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella dedotta, purché la soluzione sia ricavabile dai fatti già accertati nei giudizi di merito e nel ricorso, senza nuovi accertamenti di fatto.
- L'errore del giudice di merito nella individuazione del presupposto da cui decorre il termine breve per impugnare può essere rilevato d'ufficio in cassazione, se emerge chiaramente dagli atti e dalla motivazione della sentenza impugnata.
- La notificazione della sentenza con formula esecutiva ai fini dell'esecuzione non coincide automaticamente con la notificazione idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
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