Cassazione Civile, Ordinanza n. 13160/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica impugnava la determinazione dirigenziale con cui il comune, applicando la normativa regionale umbra, aveva dichiarato la sua decadenza dall'assegnazione perché risultata titolare di diritti di proprietà su tre immobili, tra cui un appartamento sito in località turistica nel comune di Castiglione della Pescaia. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 11 preleggi, sostenendo l'inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta al rapporto già instaurato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'immobile ostativo era stato oggetto di decreto di trasferimento in una procedura esecutiva; 3) violazione dell'art. 2 d.P.R. n. 1035/1972, dell'art. 117 Cost. e illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lett. c), l.r. Umbria n. 23/2003 per contrasto con la disciplina statale; 4) violazione dell'art. 3 Cost., perché l'immobile sarebbe stato destinato a uso turistico e non abitativo; 5) violazione dell'art. 29, comma 1, lett. c), l.r. Umbria n. 23/2003, assumendo che fosse ostativo solo un alloggio ontologicamente adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che la disciplina regionale sulla perdita del requisito di impossidenza non invadeva la competenza statale, ma si collocava nell'ambito della gestione e disciplina dei rapporti di edilizia residenziale pubblica e risultava coerente con i criteri generali statali e con la delibera CIPE. Ha inoltre escluso che vi fosse retroattività illegittima, trattandosi di regole che disciplinano effetti di rapporti di durata e requisiti destinati a permanere nel tempo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non essendo state indicate le differenze tra le decisioni di primo e secondo grado; in ogni caso, il fatto dedotto era successivo al provvedimento impugnato. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati, perché fondati su circostanze fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata e risolventisi in censure sulla ricognizione della fattispecie e sulla valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 preleggi
La legge sopravvenuta non è inapplicabile quando disciplina gli effetti di rapporti di durata ancora in corso, senza incidere sul fatto costitutivo del diritto originario.
art. 29, comma 1, lett. c), l.r. Umbria 28 novembre 2003, n. 23
La norma regionale può prevedere come causa di decadenza la perdita del requisito di non titolarità di diritti reali su un alloggio adeguato ovunque ubicato sul territorio nazionale, anche per i rapporti in corso.
art. 3, comma 6, Regolamento regionale Umbria n. 1 del 2014
È richiamato quale base regolamentare applicativa della decadenza dall'assegnazione.
art. 2, primo comma, lett. c), d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
La disciplina statale è letta come contenente criteri generali compatibili con una regolazione regionale più specifica del requisito di impossidenza.
art. 117 Cost.
La materia dell'edilizia residenziale pubblica è descritta come trasversale: criteri generali di assegnazione e livelli essenziali spettano allo Stato, mentre programmazione e gestione rientrano negli ambiti regionali.
art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.
Lo Stato può fissare i livelli essenziali e i criteri uniformi di assegnazione degli alloggi pubblici.
art. 117, terzo comma, Cost.
La programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica rientra nel governo del territorio.
art. 117, quarto comma, Cost.
La gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica è rimessa alla legislazione regionale.
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 88 n. 13, 93 e 94
Il trasferimento di funzioni alle regioni è compatibile con la permanenza di criteri statali per assegnazioni e canoni.
l. 3 agosto 1978, n. 457, art. 2, comma 2, n. 2
Attribuisce al CIPE il compito di determinare i criteri generali per le assegnazioni e la fissazione dei canoni.
delibera CIPE 19 novembre 1981, punto 3, lett. c) e d)
Richiama tra i requisiti ostativi la non titolarità di diritti reali su alloggi adeguati, anche se ubicati in qualsiasi località, e ne impone la permanenza per tutta la durata del rapporto.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non si indicano le divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è precluso dalla doppia conforme e, comunque, non può fondarsi su fatti non emersi dalla sentenza impugnata.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Introduce l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- In materia di edilizia residenziale pubblica, la disciplina regionale può specificare e irrigidire i requisiti di permanenza dell'assegnazione, purché resti coerente con i criteri generali fissati dalla normativa statale e con la ripartizione costituzionale delle competenze.
- La perdita sopravvenuta di un requisito soggettivo richiesto per l'assegnazione di un alloggio pubblico può legittimare la decadenza anche nei rapporti in corso, senza che ciò integri retroattività vietata, quando la nuova regola incide su effetti ancora non definitivamente esauriti di un rapporto di durata.
- Il requisito di non titolarità di diritti reali su un alloggio adeguato può essere valutato con riferimento all'intero territorio nazionale e può permanere per tutta la durata del rapporto di assegnazione, se così previsto dalla disciplina applicabile.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le censure di legittimità che presuppongono fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, o che mirano a rivalutare le prove, sono inammissibili in cassazione perché esulano dal controllo di legittimità.
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