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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13159/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni proprietari di immobili, occupati abusivamente da nuclei familiari di senza tetto, avevano stipulato nel maggio 2006 contratti di locazione con gli occupanti, a fronte di un impegno del Comune a garantire il pagamento dei canoni, assunto secondo i ricorrenti con delibera comunale e verbale di accordo del 24 maggio 2006. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda dei proprietari, condannando il Comune al pagamento dei canoni per un determinato periodo e per sette contratti, con diritto di rivalsa verso gli occupanti chiamati in causa. La Corte d'appello aveva esteso l'obbligo anche a un ulteriore contratto e ridefinito la ripartizione degli importi. I proprietari ricorrevano per cassazione con quattro motivi: 1) contestavano l'ammissibilità dell'appello incidentale del Comune, sostenendo che la comparsa non contenesse specifici motivi di gravame; 2) lamentavano l'omesso esame e la falsa applicazione delle norme sulla durata della garanzia, assumendo che il Comune avesse garantito l'intera durata dei contratti e che il primo giudice avesse limitato erroneamente la condanna; 3) deducevano la falsa applicazione delle norme sulla fideiussione, sostenendo che la garanzia del Comune fosse un contratto autonomo, non accessorio ai singoli contratti di locazione, e che dovesse riferirsi globalmente alla soluzione abitativa delle famiglie; 4) censuravano la liquidazione delle spese di lite, per mancato rimborso di esborsi, sottostima dei compensi e mancato aumento per la difesa di più soggetti. Il Comune resisteva e proponeva ricorso incidentale con quattro motivi, contestando in radice la validità ed efficacia dell'accordo del 24 maggio 2006 per violazione delle norme sulla contabilità degli enti locali e sull'assunzione di obblighi contrattuali da parte della pubblica amministrazione; sosteneva inoltre che l'accordo fosse solo mediativo, limitato al primo canone o alla prima fase della sistemazione provvisoria, e non integrasse una garanzia per l'intera durata dei contratti; lamentava anche l'erronea valutazione del comportamento delle parti e della durata della locazione; infine contestava ulteriori profili di interpretazione del rapporto e della ripartizione degli oneri. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando d'ufficio la nullità dell'accordo per violazione dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, poiché dagli atti risultava la mancanza di un impegno di spesa registrato e della relativa attestazione di copertura finanziaria. In presenza di tale nullità, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato le domande proposte dai proprietari nei confronti del Comune. Ha inoltre dichiarato assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, inammissibile il primo motivo del ricorso principale, e ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, fondato sulla violazione dell'art. 191 d.lgs. 267/2000: l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido solo se accompagnato da impegno di spesa e attestazione di copertura finanziaria. Poiché dagli atti prodotti emergeva che tali requisiti mancavano, la Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'accordo posto a base della pretesa dei proprietari. Conseguentemente ha cassato la sentenza della Corte d'appello, ha deciso nel merito rigettando le domande contro il Comune, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale, e ha compensato integralmente le spese di merito e di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.

Norme richiamate

  • art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000

    Gli enti locali possono assumere obbligazioni contrattuali solo in presenza di impegno contabile registrato e attestazione della copertura finanziaria; in difetto, l'atto è nullo e il terzo può non eseguire la prestazione.

  • art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000

    Richiamato insieme all'art. 191 come parte del quadro delle regole sulla contrattazione dell'ente locale.

  • art. 16 r.d. n. 2440 del 1923

    Norma richiamata dal Comune per sostenere la necessità dei presupposti di legittimità dell'impegno assunto dall'ente.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per contestare la validità e l'efficacia dell'accordo del 24 maggio 2006 quale fonte contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato in tema di interpretazione dell'accordo e per sostenere che la locazione pluriennale non potesse essere qualificata come sistemazione provvisoria.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato dal Comune per negare che l'accordo integrasse un mandato nel senso prospettato dai proprietari.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato dalle parti sul tema della garanzia/fideiussione e della sua natura accessoria o autonoma.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal Comune in relazione ai doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato dal Comune in relazione alla diligenza nelle condotte delle parti.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dal Comune in relazione al principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal Comune per sostenere un concorso colposo dei proprietari nell'aggravamento del danno.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal Comune nel contesto dei doveri di solidarietà e correttezza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali per contestare la liquidazione delle spese.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali nella censura sull'ammissibilità dell'appello incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali sulla disciplina dell'appello incidentale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali per eccepire una domanda nuova in appello.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali nella censura processuale sull'appello incidentale.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità richiamata per qualificare i motivi di ricorso.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Usato dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso principale per mancata specifica indicazione dell'atto processuale richiamato.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato in tema di onere di produzione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma del rito camerale in cassazione richiamata nel procedimento.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    Ha consentito alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito rigettando le domande.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e assicurare la ragionevole durata.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto di economia processuale e ragionevole durata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come principio di buon andamento dell'amministrazione, alla base delle regole di contabilità pubblica.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato nel disposto finale sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Per gli enti locali, ogni atto che assuma un obbligo contrattuale è valido solo se preceduto o accompagnato dall'impegno di spesa e dalla relativa attestazione di copertura finanziaria; la mancanza di tali presupposti determina la nullità dell'atto e del contratto esecutivo.
  • La nullità derivante dalla violazione delle regole di contabilità pubblica è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, quando emerga dagli atti già acquisiti al giudizio e non vi sia giudicato esterno ostativo.
  • Se il ricorso per cassazione è prima facie infondato o comunque l'esito del giudizio rende superflua l'integrazione del contraddittorio, il giudice può evitare attività processuali inutili in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
  • La deduzione di error in procedendo impone al ricorrente un rigoroso onere di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il motivo si fonda, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando la Corte di cassazione cassa la sentenza senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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