Cassazione Civile, Ordinanza n. 13172/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il socio ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA per l'anno d'imposta 2004, emessa dopo che un avviso di accertamento notificato alla società partecipata era divenuto definitivo per mancata impugnazione. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto: la CTR ha ritenuto valida la notificazione della cartella e ha escluso che, in sede di emissione/notifica della cartella, fosse opponibile il beneficium excussionis, con conseguente possibilità di notificare immediatamente l'atto al socio illimitatamente responsabile. In cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza; dall'altro, violazione del beneficium excussionis e del riparto dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Ufficio provare l'insolvenza o la non solvibilità della società obbligata principale e lamentando anche omesso esame di fatto decisivo. Con memoria successiva ha poi dichiarato che il coobbligato aveva pagato il debito tributario, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha ritenuto che la memoria del ricorrente, con la quale veniva dichiarato il pagamento del debito da parte del coobbligato, dimostrasse il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile sopravvenuta. La Corte ha compensato integralmente le spese, valorizzando l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di deducibilità del beneficium excussionis in sede di notificazione della cartella. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per asserita violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro per omesso esame di fatto decisivo
è richiamato con riferimento al vizio di motivazione apparente della sentenza
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie
è richiamato dal ricorrente in relazione al beneficium excussionis e alla preventiva escussione del debitore principale
è richiamato dal ricorrente per sostenere una violazione del riparto dell'onere della prova
Cass., Sez. U., 16 dicembre 2020, n. 28709
è richiamata quale precedente delle Sezioni Unite sulla deducibilità del beneficium excussionis in sede di notificazione della cartella
raddoppio del contributo unificato
la Corte afferma che non vi è luogo al suo pagamento in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione, quando emergente da fatti successivi che eliminano la utilità concreta della pronuncia, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Nel giudizio di legittimità, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento del debito da parte del coobbligato può rendere privo di interesse l'esame delle censure sulla legittimità della cartella.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese in presenza di giusti motivi, specie quando la questione sia stata oggetto di evoluzione giurisprudenziale.
- L'inammissibilità sopravvenuta esclude il raddoppio del contributo unificato.
- Il tema del beneficium excussionis nei confronti del socio illimitatamente responsabile è stato oggetto di evoluzione giurisprudenziale, ma nella specie non è stato deciso nel merito per difetto sopravvenuto di interesse.
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