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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13180/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla convalida del trattenimento disposta nei confronti di un cittadino straniero ospitato in un CPR, che aveva dichiarato di voler chiedere protezione internazionale solo in prossimità dell'esecuzione del rimpatrio. La Questura aveva chiesto la convalida del decreto di trattenimento ai sensi della disciplina sull'immigrazione e sul trattenimento dei richiedenti asilo. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento di convalida per violazione dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, dell'art. 3, comma 7, della Direttiva Ministeriale c.d. "Lamorgese" approvata con D.M. 19.05.2022, e degli artt. 111 e 13 Cost., sostenendo in sostanza che la certificazione medica di idoneità alla vita comunitaria ristretta non sarebbe stata inserita nel fascicolo trasmesso all'autorità giudiziaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la disposizione ministeriale richiamata prevede la trasmissione della certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e delle relazioni sociosanitarie al fine dell'inserimento nel fascicolo da sottoporre al giudice, ma la sua eventuale inosservanza, in astratto, non determina automaticamente nullità del provvedimento di trattenimento. Nel caso concreto il ricorso era ritenuto generico, perché non allegava alcuna specifica condizione di salute né un concreto pregiudizio derivante dal mancato inserimento della documentazione medica; mancava quindi una deduzione idonea a imporre al giudice un approfondimento sanitario. Il ricorso è stato pertanto respinto, con nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    richiamato come parametro normativo asseritamente violato, ma non ritenuto leso nel caso concreto

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015

    norma richiamata dalla Questura quale base del trattenimento del richiedente protezione internazionale

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015

    norma richiamata per la richiesta di convalida del trattenimento al tribunale

  • art. 3, comma 7, D.M. 19.05.2022

    "La certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e le relazioni del servizio sociosanitario del Centro vengono consegnate all'ufficio di Polizia all'interno del Centro affinché vengano inserite nel fascicolo da sottoporre all'Autorità Giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento, e trasmesse, ove si tratti di richiedenti asilo, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale."

    la Corte ha ritenuto che la sua eventuale inosservanza non comporti di per sé nullità del provvedimento di convalida, in assenza di specifiche allegazioni su condizioni di salute o pregiudizi concreti

  • artt. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità processuale, ma non accolto

  • art. 13 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di tutela della libertà personale, ma non accolto

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato quale vizio di legittimità dedotto in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la convalida del trattenimento, la deduzione di violazioni formali relative alla documentazione sanitaria deve essere specifica e correlata a un concreto profilo di salute o a un pregiudizio effettivo; una censura meramente astratta o generica non è sufficiente a fondare la nullità del provvedimento.
  • La mancata acquisizione o trasmissione della certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta non determina automaticamente l'invalidità della convalida, se non sia allegato che tale omissione abbia impedito al giudice di valutare un'effettiva condizione sanitaria rilevante.
  • Quando la doglianza riguarda il mancato inserimento di atti sanitari nel fascicolo, l'obbligo del giudice di acquisire la documentazione e di valutarla sorge solo se siano dedotti elementi concreti che rendano pertinente il controllo medico sul trattenimento.
  • In materia di trattenimento amministrativo dello straniero, la censura deve indicare non solo la violazione della regola procedimentale, ma anche la sua incidenza sostanziale sulla legittimità del provvedimento o sui diritti del trattenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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