Cassazione Civile, Ordinanza n. 13191/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda urbanistico-edilizia: un fondo ricompreso in un'area assoggettata a piano particolareggiato e poi a variante urbanistica viene edificato sulla base di un permesso di costruire rilasciato dal Comune; il permesso viene però impugnato da confinanti e annullato dal TAR, con conferma in Consiglio di Stato. I titolari dell'intervento, sostenendo di avere fatto affidamento sulla legittimità del titolo poi caducato e di avere subito danni per le attività eseguite inutilmente, propongono davanti al TAR un'azione risarcitoria contro il Comune. In vista della discussione del merito, propongono regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. Il Comune eccepisce l'inammissibilità o il rigetto del regolamento, sostenendo che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, anche alla luce dell'Adunanza plenaria n. 20/2021. Il ricorso per regolamento insiste invece sul consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la domanda risarcitoria da lesione dell'affidamento rientra nella giurisdizione ordinaria.
La decisione
Le Sezioni Unite dichiarano ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, escludendo sia la preclusione derivante dal lungo tempo trascorso sia quella derivante dal fatto che il giudizio fosse già pendente davanti al TAR. Nel merito, confermano il proprio orientamento e affermano che la controversia risarcitoria per lesione dell'affidamento del privato nella legittimità di un provvedimento ampliativo poi annullato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile come esercizio di potere pubblico la pronuncia giurisdizionale di annullamento. La decisione si conclude quindi con la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
Norme richiamate
la proposizione del regolamento preventivo non ha effetto obbligatoriamente sospensivo del processo pendente; la preclusione si determina solo con una decisione di merito anteriore al regolamento.
richiamato insieme all'art. 367 c.p.c. per escludere che la proposizione del regolamento preventivo sospenda necessariamente il giudizio amministrativo pendente.
d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 5, comma 2
richiamato come indice normativo del rilievo dell'affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo alla buona fede.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche se il giudizio di merito è già pendente da tempo e anche se la parte che lo propone è la stessa che ha introdotto quel giudizio, quando vi siano ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito.
- La lesione dell'affidamento del privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato non trasforma automaticamente la posizione soggettiva in interesse legittimo: la controversia risarcitoria ha ad oggetto la violazione delle regole di correttezza e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato.
- L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento favorevole non costituisce esercizio di potere pubblico dell'amministrazione, ma rimedio all'illegittimità del precedente provvedimento; perciò la domanda di risarcimento del danno da affidamento non si radica, per ciò solo, nella giurisdizione amministrativa.
- Nelle controversie sul danno da affidamento, l'illegittimità del provvedimento annullato è un presupposto esterno della lite e non l'oggetto della regiudicanda; il giudizio riguarda invece il comportamento dell'amministrazione e il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede.
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