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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00508/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento Tarsu emessi per le annualità 2008-2012 in relazione a immobili siti nel Comune di Sarno. Il contribuente aveva contestato gli atti sostenendo, tra l’altro, che gli immobili fossero improduttivi di rifiuti e che gli avvisi fossero privi di valida sottoscrizione. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo illegittimi gli avvisi per difetto di prova del potere di sottoscrizione in capo al direttore generale della concessionaria. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 112, 42, 61 d.P.R. 600/1973, 7, 18 e 57 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso su una questione nuova, non devoluta in primo grado, relativa alla mancanza di delega alla sottoscrizione; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR motivato per relationem senza autonoma valutazione; (3) e (4) violazione dell’art. 74 d.lgs. 507/1993, perché la CTR aveva applicato un precedente riferito all’imposta di pubblicità e a una disciplina asseritamente abrogata, non pertinente alla Tarsu delle annualità in esame; (5) violazione dell’art. 21-octies l. 241/1990, per non avere considerato che la mancata sottoscrizione o la sottoscrizione irregolare non avrebbe comunque determinato annullabilità dell’atto, richiamando giurisprudenza su cartelle e avvisi di mora. Il contribuente intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto né localizzato in modo completo gli atti necessari a dimostrare che la questione della delega fosse nuova in appello. Ha poi respinto il secondo motivo, ritenendo che la sentenza di merito non fosse affetta da motivazione apparente, poiché la ratio decidendi era comunque percepibile, anche se il richiamo a precedenti non pertinenti era errato. Ha respinto congiuntamente terzo e quarto motivo, affermando che, in caso di affidamento del servizio di accertamento e riscossione a un concessionario, il potere di accertamento è riferibile al concessionario stesso; resta però necessario verificare che l’atto sia sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposito potere, e nella specie la CTR aveva accertato in fatto la mancanza di documentazione attestante tale potere. Ha infine ritenuto non pertinente il quinto motivo, perché relativo a cartella esattoriale e avviso di mora, mentre la lite riguardava avvisi di accertamento Tarsu. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con statuizione sulle spese non essendo il resistente costituito e con obbligo per il ricorrente del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    individua i diversi vizi denunciati in cassazione; la Corte distingue tra inammissibilità per difetto di specificità e infondatezza delle censure di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta ultrapetizione/errore sul thema decidendum.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla sottoscrizione degli atti impositivi.

  • art. 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

  • artt. 7, 18 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati per sostenere la violazione delle regole sul processo tributario e sulla delimitazione del thema decidendum.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere probatorio sul conferimento dei poteri di sottoscrizione.

  • art. 74 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato per sostenere che la disciplina della Tarsu non coincide con quella dell’imposta di pubblicità e che la CTR aveva fatto applicazione di un precedente non pertinente.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato per sostenere che la violazione di norme formali sulla sottoscrizione non comporterebbe annullabilità dell’atto vincolato; la Corte lo reputa non pertinente al caso concreto.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ribadisce il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e la necessità di indicare e localizzare gli atti e i documenti rilevanti.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per l’onere di deposito e specifica indicazione degli atti su cui il motivo si fonda.

  • art. 1, comma 87, l. 23 dicembre 1995, n. 549

    qualificata come norma speciale ancora vigente; per gli atti tributari prodotti da sistemi automatizzati consente la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile.

  • art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato come fonte della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, anche tributarie, e dell’affidamento del servizio a soggetti terzi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico e localizzare negli atti processuali il contenuto degli atti e documenti su cui la censura si fonda; la Corte può esaminare direttamente il fascicolo solo se il motivo è ritualmente autosufficiente.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico-argomentativo del giudice; non basta che la motivazione sia sinteticamente espressa o che richiami precedenti non perfettamente pertinenti.
  • Quando il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali è affidato in concessione, il potere di emettere l’atto è riferibile al concessionario, ma la validità della sottoscrizione richiede comunque che il firmatario sia il legale rappresentante o un soggetto munito di apposito potere risultante da idonea documentazione.
  • La disciplina sulla sottoscrizione degli atti tributari automatizzati consente, nei casi previsti, la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché tale nominativo e la fonte dei dati risultino da un atto idoneo; la garanzia per il contribuente opera anche quando l’attività è svolta da un concessionario.
  • Una censura che richiami principi elaborati per cartelle esattoriali o avvisi di mora non è pertinente quando la lite riguarda avvisi di accertamento, se la questione centrale è la diversa disciplina dell’atto impositivo contestato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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