Cassazione Civile, Ordinanza n. 00476/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi all’esito di una verifica fiscale: uno nei confronti della società per IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi relativi al 2005, e due nei confronti dei soci persone fisiche per maggior reddito di partecipazione. Alla società venivano contestati, in sintesi, due rilievi: la contabilizzazione di una fattura passiva per provvigione ritenuta riferita a un’operazione oggettivamente inesistente, con conseguente indeducibilità del costo e indetraibilità dell’IVA, e un finanziamento dei soci ritenuto privo di giustificazione e in realtà espressione di utili societari occultati. In appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame dell’Ufficio, confermando in sostanza il rilievo sui finanziamenti e riformando la decisione di primo grado sul primo recupero. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme IVA e del diritto unionale sulla detrazione, sostenendo che non potesse pretendersi anche la prova del pagamento della fattura e chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale alla CGUE; violazione delle norme sulla prova e del giudicato interno, contestando il rilievo del giudice d’appello circa l’assenza di prova dei pagamenti; inammissibile o erronea valutazione del materiale indiziario, deducendo che il quadro fattuale non consentisse di ricondurre la vicenda all’operazione inesistente. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale: un primo motivo sul giudicato interno relativo alla posizione dei soci, divenuto però privo di interesse per intervenuta definizione agevolata; un secondo motivo sulla seconda ripresa, denunciando motivazione apparente/contraddittoria quanto alla prova della restituzione dei finanziamenti dei soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente agli avvisi notificati ai soci, in ragione della definizione agevolata della lite. Ha poi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondato il primo motivo perché la detrazione IVA presuppone il fatto generatore e il possesso di una valida fattura, ma non anche la prova del pagamento; ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, una volta dimostrata dall’Ufficio l’inesistenza dell’operazione, grava sul contribuente la prova dell’effettività, e la prova dei pagamenti è irrilevante perché facilmente simulabile; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a rivalutare il compendio probatorio e non a denunciare un vero vizio di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia, rilevando una motivazione contraddittoria e dunque un vizio di motivazione apparente in ordine alla ripresa sui finanziamenti soci: da un lato la CTR affermava l’assenza di giustificazione delle movimentazioni bancarie, dall’altro dava per provata in modo generico la restituzione dei finanziamenti senza un ragionamento controllabile. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a questo punto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
La fattura deve contenere gli elementi richiesti dalla norma; la sua irregolarità può rilevare nel giudizio sulla detrazione IVA e sulla prova dell’operazione.
artt. 19 e seguenti d.P.R. n. 633/1972
Recepiscono nel diritto interno il meccanismo di detrazione IVA fondato sul rapporto tra imposta a monte e operazioni soggette a imposta.
Individua il momento di effettuazione dell’operazione e quindi quello di esigibilità dell’IVA, coincidente di regola con la prestazione o cessione.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente come norma che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto consentire la deducibilità; la Corte non accoglie la censura.
art. 168 direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione spetta nella misura in cui beni e servizi sono impiegati per operazioni soggette a imposta e richiede il concorso del requisito sostanziale dell’esigibilità dell’imposta.
art. 178 direttiva 2006/112/CE
Subordina l’esercizio del diritto di detrazione al possesso di una valida fattura registrata.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è escluso perché la giurisprudenza della CGUE è già costante sui principi rilevanti.
L’onere di provare i presupposti della detrazione, quando contestati dall’Amministrazione, grava sul contribuente; nelle operazioni inesistenti, una volta provata dall’Ufficio l’inesistenza, spetta al contribuente dimostrarne l’effettività.
Richiamato nel motivo della società sulla rilevanza probatoria dei documenti contabili, ma la censura è respinta.
Richiamato dalla società in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili, senza esito favorevole.
Richiamato dalla società, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione.
Richiamato dalla società per il giudicato interno, ma il motivo è respinto/inammissibile nei limiti esaminati.
Il primo motivo del ricorso incidentale diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
È la norma processuale utilizzata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra violazioni di legge, vizi di motivazione e censure di merito inammissibili.
Richiamato dall’Agenzia per denunciare motivazione apparente della sentenza tributaria d’appello; il motivo è accolto.
art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022
Base normativa della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere per la posizione dei soci.
Richiamato dalla società rispetto all’uso delle presunzioni, ma la Corte conferma l’impostazione presuntiva del giudice di merito.
Massime di principio
- In materia di IVA, il diritto alla detrazione presuppone, sul piano sostanziale, l’esigibilità dell’imposta a seguito dell’effettuazione dell’operazione e, sul piano formale, il possesso di una valida fattura; non è richiesto, come ulteriore condizione generale, anche il pagamento della fattura.
- Quando l’Amministrazione dimostra l’oggettiva inesistenza dell’operazione, l’onere di provare l’effettività dell’operazione stessa e la conseguente spettanza della detrazione/deduzione grava sul contribuente; la sola esibizione della fattura, la regolarità contabile o la tracciabilità apparente dei pagamenti non sono sufficienti a superare la contestazione.
- Nelle controversie sulle operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dei pagamenti può essere priva di decisività se il contante o altri mezzi risultano agevolmente retrovertibili e quindi compatibili con una costruzione fittizia dell’operazione.
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura è inammissibile se mira solo a un diverso apprezzamento dei fatti o delle prove.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nel regime attuale, ricorre solo in presenza di anomalia motivazionale radicale, come motivazione apparente o contraddittoria insanabile, non già per semplice insufficienza della motivazione.
- Una motivazione è apparente quando afferma simultaneamente dati incompatibili o formula enunciazioni generiche non controllabili, impedendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nelle società a ristrettissima base sociale, la giustificazione delle movimentazioni finanziarie e l’eventuale prova di restituzione dei finanziamenti devono essere vagliate con particolare rigore, poiché la presunzione di distribuzione di utili extracontabili richiede una prova contraria specifica e controllabile.
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