Cassazione Civile, Ordinanza n. 00475/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per il periodo d'imposta 2016, aveva rideterminato il reddito d'impresa di una impresa individuale attiva come agenzia di viaggi, recuperando a tassazione costi indicati tra gli altri componenti negativi per euro 87.685 ritenuti non giustificati da idonea documentazione. In primo grado e in appello la contribuente aveva ottenuto accoglimento perché i giudici di merito avevano ritenuto dimostrata, sulla base della documentazione prodotta, l'effettività, leggibilità e inerenza dei costi relativi a prestazioni alberghiere e di ristorazione fatturate da una società svizzera. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CGT avrebbe erroneamente parlato di accertamento induttivo pur trattandosi di semplice recupero di costi non provati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CGT non avrebbe spiegato le ragioni del superamento delle contestazioni dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la contribuente non avrebbe assolto l'onere di provare esistenza, natura, fatti giustificativi e inerenza dei costi, non bastando la sola corretta contabilizzazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché colpiva solo una ratio decidendi secondaria, senza censurare l'autonoma motivazione di merito relativa all'effettiva esistenza e inerenza dei costi; il secondo motivo infondato perché la motivazione della sentenza di merito, pur concisa, era comunque intelligibile e idonea a far comprendere il percorso decisorio; il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente si era limitata a richiamare in astratto le regole sulla deducibilità dei costi senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata censura di tutte le rationes decidendi poste a base della decisione di merito; ha respinto il secondo motivo escludendo la nullità per motivazione apparente; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, perché non si confrontava con la concreta motivazione della sentenza impugnata e mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio. La contribuente è risultata vittoriosa e l'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto confrontandosi in modo specifico con la decisione impugnata e con le norme che si assumono violate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando il testo non consenta di comprendere il fondamento della decisione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e intelligibile della sentenza; la mancanza di confronto con la motivazione integra inammissibilità.
Richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione della sentenza.
Richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'affermazione della CGT circa l'asserita illegittimità dell'accertamento induttivo.
Richiamato per affermare che la deducibilità dei costi richiede titolo giuridico certo, imputazione per competenza e inerenza all'attività d'impresa.
Richiamato in relazione all'onere del contribuente di provare l'esistenza e la natura dei costi e i relativi fatti giustificativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione in presenza di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato.
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Cass. n. 12372/2006
Richiamata a sostegno del principio secondo cui, ove la decisione sia sorretta da più rationes autonome, tutte devono essere censurate e tutte fondate per ottenere la cassazione.
Cass. n. 9647/2011
Richiamata a sostegno del medesimo principio sulle rationes decidendi autonome.
Cass. n. 6985/2019
Richiamata a sostegno del medesimo principio sulle rationes decidendi autonome.
Cass. n. 10815/2019
Richiamata a sostegno del medesimo principio sulle rationes decidendi autonome.
Cass. Sez. U, n. 34476/2019
Richiamata a sostegno del principio sulle rationes decidendi autonome.
Cass. Sez. U, n. 16159/2018
Richiamata per definire la motivazione apparente come quella che, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione.
Cass. Sez. U, n. 22232/2016
Richiamata in tema di motivazione apparente e nullità della sentenza.
Cass. n. 13977/2019
Richiamata in senso conforme sulla motivazione apparente.
Cass. n. 6758/2022
Richiamata in senso conforme sulla motivazione apparente.
Cass. n. 1986/2025
Richiamata in senso conforme sulla motivazione apparente.
Cass. n. 24298/2016
Richiamata sul requisito di specificità del motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.
Cass. n. 23745/2020
Richiamata sul requisito di specificità del motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.
Cass. n. 1342/2024
Richiamata per affermare che il motivo che non si confronta con la sentenza si risolve in un "non motivo" e determina inammissibilità.
Cass. n. 9059/2025
Richiamata per il medesimo principio sulla specificità del motivo.
Cass. n. 1778/2016
Richiamata in tema di esclusione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'Agenzia delle Entrate soccombente.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inidoneo a ottenere la cassazione.
- La motivazione è meramente apparente solo se, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che sia concisa o sintetica, purché renda percepibile il percorso argomentativo del giudice.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo specifico le affermazioni in diritto contenute nella sentenza che si assumono contrastanti con la norma invocata; la mera enunciazione astratta della regola giuridica, senza confronto con la ratio della decisione, integra inammissibilità.
- In materia di deducibilità dei costi d'impresa, il contribuente deve fornire prova dell'esistenza del costo, della sua natura, dei fatti giustificativi e della sua inerenza all'attività; tuttavia, in sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio.
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