Cassazione Civile, Ordinanza n. 00472/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società incorporante ha presentato istanza ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione di errori materiali contenuti in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Gli errori indicati riguardavano: l'intestazione del provvedimento, che riportava in modo errato l'identità del legale rappresentante della prima ricorrente e dei difensori della seconda ricorrente; e il dispositivo, che aveva attribuito le spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, pur risultando quest'ultima rimasta intimata e non costituita. La domanda mirava quindi a eliminare la statuizione sulle spese e a rettificare i dati identificativi delle parti e dei loro difensori.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione degli errori materiali ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Ha disposto la rettifica dell'intestazione dell'ordinanza quanto al legale rappresentante della prima società e ai difensori della seconda, e ha eliminato sia la frase motivazionale sia la statuizione dispositiva relativa alla condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate. La decisione conferma che l'erronea attribuzione delle spese a favore della parte rimasta intimata, non costituitasi, costituisce errore materiale emendabile perché la statuizione sulle spese è consequenziale e normativamente obbligata solo nei confronti della parte effettivamente costituita e soccombente.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione, su istanza di parte o d'ufficio.
art. 375, comma 2, n. 4-bis c.p.c.
La correzione degli errori materiali è disposta con ordinanza in camera di consiglio.
Regola il procedimento camerale, con comunicazione dell'adunanza al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Le spese possono essere poste a carico della parte soccombente solo in favore della parte che abbia effettivamente sostenuto attività difensiva nel giudizio.
La rettifica dell'errore materiale può riguardare anche omissioni o inesattezze rilevabili ictu oculi dal testo del provvedimento.
Massime di principio
- L'errore materiale del provvedimento di cassazione è correggibile quando risulti immediatamente dal testo dell'atto e non richieda alcuna valutazione discrezionale del giudice.
- L'erronea attribuzione delle spese processuali a favore di una parte rimasta intimata e non costituita integra un errore materiale emendabile, poiché la condanna alle spese presuppone la reale partecipazione al giudizio della parte destinataria del rimborso.
- La correzione può riguardare non solo il dispositivo, ma anche l'intestazione del provvedimento, quando siano errati dati identificativi delle parti o dei difensori e l'errore sia obiettivamente riscontrabile.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali dinanzi alla Corte di cassazione segue il rito camerale previsto dalle norme speciali e si conclude con ordinanza che elimina o rettifica le parti del provvedimento affette da errore.
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