Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00473/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero degli interessi maturati durante il periodo in cui era stata disposta, dal giudice tributario, la sospensione cautelare dell’esecutività di una precedente cartella riferita a maggiori imposte relative all’anno d’imposta 2007. La commissione tributaria provinciale aveva annullato la pretesa sugli interessi ritenendo che la disciplina degli interessi di cui all’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 si applicasse solo alla sospensione disposta dall’amministrazione e non a quella giudiziale. La commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del motivo dell’Ufficio, escludendo che la novella introdotta nel 2015 potesse valere come interpretazione autentica della disciplina previgente. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 1282 c.c. e falsa applicazione dell’art. 47, comma 8-bis, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, anche prima della novella, gli interessi erano dovuti nel periodo di sospensione giudiziale quando l’atto impositivo fosse poi risultato valido all’esito del giudizio di merito, poiché i crediti di somme di denaro producono interessi di pieno diritto e gli effetti della sentenza retroagiscono alla domanda.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato, in continuità con precedenti conformi, che nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo poi revocata o superata dal rigetto del ricorso del contribuente, l’amministrazione finanziaria ha diritto agli interessi sulle somme dovute; la novella del 2015 ha inciso solo sulla misura degli interessi, non sulla loro spettanza. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge e falsa applicazione della norma sostanziale

  • art. 1282 c.c.

    i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto nella misura legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente; la pretesa di interessi nel caso di sospensione giudiziale si fonda su questo principio generale

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sospensione cautelare dell’atto impositivo non esclude il maturare degli interessi se il provvedimento viene poi superato dalla decisione di merito sfavorevole al contribuente

  • art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    la norma introdotta nel 2015 ha disciplinato espressamente gli interessi dovuti nel periodo di sospensione, incidendo solo sulla misura dell’interesse e non sulla sua spettanza in via generale

  • art. 9, comma 1, lettera r), n. 4, d.lgs. n. 156 del 2015

    ha introdotto il comma 8-bis all’art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, con disciplina specifica degli interessi nel periodo di sospensione

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    la tesi del giudice di merito che ne limitava l’applicazione alla sola sospensione amministrativa è stata disattesa

Massime di principio

  • Nel caso di sospensione cautelare giudiziale dell’efficacia esecutiva di un atto impositivo, se il giudizio di merito si conclude con il rigetto del ricorso del contribuente, gli interessi sulle somme dovute maturano comunque per il periodo di sospensione, perché il ritardo nel pagamento non può andare a danno della parte che ha ragione.
  • La disciplina sopravvenuta che introduca espressamente gli interessi nel periodo di sospensione non va necessariamente letta come norma innovativa in senso stretto: può confermare un principio già desumibile dalla disciplina previgente e dall’art. 1282 c.c.
  • La novella che regola gli interessi nella fase di sospensione può incidere sulla misura applicabile, senza escludere la debenza degli interessi nel regime anteriore.
  • In tema di crediti pecuniari, la debenza degli interessi di diritto segue il principio generale dell’art. 1282 c.c., salvo diversa disposizione di legge o del titolo; tale regola opera anche quando il pagamento sia stato ritardato da una sospensione giudiziale poi caducata dal rigetto della domanda del debitore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.