Cassazione Civile, Ordinanza n. 00478/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per prelievo erariale unico sui giochi relativo all'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di un controllo presso un bar gestito da una società che utilizzava apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete AAMS-SOGEI. Il contribuente, liquidatore ed ex socio unico della società poi cancellata dal registro delle imprese, ha contestato la pretesa sostenendo che, al tempo dei fatti, il soggetto passivo fosse solo la società e che l'atto impositivo dovesse motivare specificamente l'estensione della responsabilità alla sua persona. In Cassazione ha dedotto, in sintesi: (1) violazione dell'art. 2495 c.c. per inversione dell'onere della prova, poiché non sarebbe toccato a lui dimostrare di non aver ricevuto attivo in sede di liquidazione; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto di soggettività passiva e sulla nullità dell'atto; (3) omessa pronuncia sulla questione che la responsabilità fosse stata affermata in giudizio sulla base dell'art. 2495 c.c. senza che tale titolo fosse indicato nell'avviso; (4) nullità per difetto di motivazione e per mancata indicazione dei presupposti di estensione della responsabilità ai soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al difetto di soggettività passiva, all'apparenza della motivazione e alla pretesa mancata indicazione nell'atto dei presupposti di responsabilità del socio. In particolare, ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente qualificato i fatti alla luce dell'art. 2495 c.c., accertando che il debito tributario era sorto prima dell'estinzione della società e che il ricorrente, quale ex socio, era successore ex lege della società estinta; inoltre ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della responsabilità del socio per il debito tributario della società estinta, è irrilevante verificare se il socio abbia o meno ricevuto somme in sede di bilancio finale di liquidazione, non essendo tale profilo decisivo nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La responsabilità del socio successore della società estinta è ricondotta alla successione ex lege nelle obbligazioni sociali; il giudice può qualificare i fatti alla luce di tale norma anche se l'atto impositivo non la richiama espressamente, purché non muti il fatto storico posto a base della pretesa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge sulla ripartizione dell'onere probatorio e sull'applicazione dell'art. 2495 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre omessa pronuncia e nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al denunciato vizio di omessa pronuncia del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, nei limiti dell'estratto disponibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il giudice può qualificare giuridicamente i fatti applicando la norma corretta anche se l'atto o la sentenza non la menzionano espressamente, purché restino immutati i fatti storici posti a fondamento della pretesa.
- In tema di debiti tributari della società cancellata dal registro delle imprese, la posizione del socio successore ex lege non dipende, ai fini dell'azione di accertamento, dalla prova di quanto egli abbia effettivamente riscosso in sede di liquidazione, essendo tale profilo irrilevante nel giudizio sull'atto impositivo.
- La motivazione è soltanto apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente a integrare il vizio una motivazione sintetica ma intelligibile.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente espressa dalla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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