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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09359/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2003 e 2004 nei confronti di un’impresa individuale operante nella produzione di derivati del latte, con recuperi a fini IRPEF, IVA e IRAP per operazioni economiche ritenute inesistenti. Secondo l’Ufficio, erano state contabilizzate fatture intestate a fornitori estranei alle operazioni e fatture di vendita per trasferimenti di merci non effettuati o effettuati per importi inferiori. Dopo un primo giudizio e un precedente intervento della Cassazione per violazione del litisconsorzio necessario, la CTR in sede di rinvio ha rigettato gli appelli dei contribuenti e quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo legittimi gli accertamenti soprattutto ai fini IVA, richiamando integralmente la sentenza di primo grado e valorizzando le dichiarazioni rese da un soggetto indicato come titolare di fatto dell’impresa. I ricorrenti hanno denunciato: omessa pronuncia e nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla contestata riferibilità della pretesa a due soggetti diversi e sull’asserita solidarietà passiva non prevista dalla normativa tributaria; nullità per motivazione mancante o apparente; violazioni in tema di soggettività passiva d’imposta, motivazione degli atti, onere della prova e valutazione probatoria, sostenendo che le dichiarazioni del presunto titolare di fatto non potessero da sole fondare l’accertamento e che l’Ufficio non avesse prodotto altri elementi; infine, contestazione della quantificazione dell’IVA e del mancato riconoscimento dei crediti IVA pregressi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di rinvio solo apparente perché la CTR si era limitata a un richiamo generico alla sentenza di primo grado senza affrontare in modo percepibile la specifica censura relativa all’attribuzione della responsabilità/imposizione IVA a entrambi i ricorrenti, nonostante l’Ufficio non avesse contestato l’esistenza di una società di fatto. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; la mancata risposta sulla specifica censura integra vizio di omessa pronuncia, se effettivamente non esaminata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione solo apparente è causa di nullità.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    anche nel processo tributario la decisione deve essere motivata in modo intelligibile e non meramente assertivo o apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; la motivazione deve consentire di comprendere il percorso decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio processuale, inclusa la motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali indicate nei motivi ulteriori.

  • art. 1 TUIR

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il soggetto passivo dell’imposizione sui redditi è il titolare del reddito e non due soggetti indistintamente.

  • art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per sostenere l’unicità del soggetto passivo IVA e l’irrilevanza di una coobbligazione indistinta tra i soggetti indicati dall’Ufficio.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamato in relazione all’IRAP e alla riferibilità soggettiva del presupposto d’imposta.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato per negare che l’accertamento potesse fondarsi su una solidarietà passiva tra più soggetti in difetto di specifica base normativa.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per censurare la motivazione degli atti impositivi in materia IVA.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la pretesa inversione dell’onere della prova e la sufficienza probatoria delle sole dichiarazioni del presunto titolare di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice, che secondo i ricorrenti non avrebbe operato il necessario prudente apprezzamento.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per contestare la quantificazione dell’IVA e il mancato riconoscimento dei crediti riportati da periodi precedenti.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello dimostra, anche sinteticamente, di avere compiuto una autonoma valutazione critica dei motivi di gravame e di avere consapevolmente condiviso le ragioni della decisione richiamata; un rinvio generico e non confrontato con le specifiche doglianze integra motivazione apparente.
  • La motivazione è meramente apparente, e quindi nulla, quando il testo della sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione, lasciando all’interprete il compito di colmare lacune con congetture.
  • Nel processo tributario il giudice di rinvio deve esaminare le specifiche censure devolute dalle parti; se una questione centrale, come la riferibilità soggettiva della pretesa impositiva, non viene affrontata in modo intellegibile, la sentenza è cassabile per vizio di motivazione.
  • La ripartizione del carico impositivo deve rispettare la corretta individuazione del soggetto passivo del tributo; l’accertamento non può essere mantenuto in modo indistinto nei confronti di più soggetti se la pretesa e i relativi presupposti non sono motivati con riferimento alla loro effettiva posizione fiscale.
  • Le dichiarazioni di un soggetto coinvolto nella vicenda possono essere valorizzate come elemento probatorio, ma il giudice deve comunque confrontarle con le ulteriori risultanze di causa e spiegare perché le ritenga sufficienti a fondare l’accertamento, soprattutto quando la parte contesti la loro univoca idoneità probatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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