Cassazione Civile, Ordinanza n. 07982/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per recuperare IVA e imposte dirette relative al 2014, ritenendo inesistente il credito d'imposta utilizzato in compensazione dalla società. Secondo l'Amministrazione, il credito derivava da una sequenza di operazioni di investimento agevolato solo cartolari o comunque gonfiate: una società interposta (Co.Ge.Trust) avrebbe ricevuto un appalto e poi subappaltato lavori di climatizzazione nell'ambito della ristrutturazione di un complesso immobiliare, emettendo fatture relative a prestazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non sufficientemente provata l'inesistenza delle operazioni e valorizzando la struttura contrattuale di appalto/subappalto, i pagamenti effettuati e il versamento dell'IVA all'Erario. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con secondo motivo, violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva omesso di valutare gli elementi indiziari posti a base dell'accertamento e aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio sulla base di circostanze irrilevanti come i pagamenti e il riversamento dell'IVA.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente: la CTR aveva comunque reso percepibile il percorso logico-giuridico seguito e la decisione superava il minimo costituzionale di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito non aveva correttamente applicato i principi in tema di prova presuntiva e riparto dell'onere probatorio nelle contestazioni di fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti. In particolare, la CTR non aveva valutato complessivamente gli indizi addotti dall'Ufficio sulla fittizietà della società interposta e sulla sovrafatturazione dei lavori, e aveva dato rilievo a elementi non decisivi, come l'avvenuto pagamento delle fatture e il versamento dell'IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
il primo motivo, pur rubricato anche ex n. 3, riguardava in sostanza solo un error in procedendo per asserita motivazione apparente.
art. 111 Cost.
la sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente e non rende percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
richiede una motivazione idonea a far comprendere il ragionamento decisorio; la CTR vi si è conformata in modo sufficiente.
richiamato insieme alle altre norme sulla motivazione per sostenere la censura dell'Agenzia.
la motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere la decisione; nel caso la CTR ha superato la soglia del minimo costituzionale.
invocato per censurare l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
in tema di fatture inesistenti, l'Amministrazione deve offrire prova, anche presuntiva, del carattere fittizio delle operazioni; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare la fonte legittima del costo o del credito.
le false o inesistenti operazioni possono essere desunte anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
l'inesistenza di passività dichiarate nelle imposte dirette può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale norma di coordinamento in tema di rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
per l'IVA le false indicazioni possono essere desunte anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 1, commi 271-279, L. n. 296 del 2006
la contestazione riguardava la fruizione di un credito d'imposta ritenuto indebitamente formato in violazione della disciplina agevolativa.
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; se invece il percorso logico-giuridico è ricostruibile, il vizio non sussiste.
- In tema di crediti d'imposta e fatture inesistenti, l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle singolarmente e complessivamente.
- Quando l'Amministrazione contesti la fittizietà totale o parziale delle operazioni fatturate, la mera regolarità formale delle scritture, il pagamento delle fatture e il versamento dell'IVA non sono di per sé idonei a provare la genuinità dell'operazione.
- Se l'Ufficio fornisce un quadro indiziario sufficiente di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, incombe sul contribuente dimostrare la legittima fonte del costo o del credito e non limitarsi a esibire documentazione contabile formale.
- Il giudice tributario non può arrestarsi a formule generiche sulla struttura contrattuale dell'operazione, ma deve confrontarsi con tutti gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio e spiegare perché essi non integrino presunzioni gravi, precise e concordanti.
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