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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07982/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per recuperare IVA e imposte dirette relative al 2014, ritenendo inesistente il credito d'imposta utilizzato in compensazione dalla società. Secondo l'Amministrazione, il credito derivava da una sequenza di operazioni di investimento agevolato solo cartolari o comunque gonfiate: una società interposta (Co.Ge.Trust) avrebbe ricevuto un appalto e poi subappaltato lavori di climatizzazione nell'ambito della ristrutturazione di un complesso immobiliare, emettendo fatture relative a prestazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non sufficientemente provata l'inesistenza delle operazioni e valorizzando la struttura contrattuale di appalto/subappalto, i pagamenti effettuati e il versamento dell'IVA all'Erario. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con secondo motivo, violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva omesso di valutare gli elementi indiziari posti a base dell'accertamento e aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio sulla base di circostanze irrilevanti come i pagamenti e il riversamento dell'IVA.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente: la CTR aveva comunque reso percepibile il percorso logico-giuridico seguito e la decisione superava il minimo costituzionale di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito non aveva correttamente applicato i principi in tema di prova presuntiva e riparto dell'onere probatorio nelle contestazioni di fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti. In particolare, la CTR non aveva valutato complessivamente gli indizi addotti dall'Ufficio sulla fittizietà della società interposta e sulla sovrafatturazione dei lavori, e aveva dato rilievo a elementi non decisivi, come l'avvenuto pagamento delle fatture e il versamento dell'IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il primo motivo, pur rubricato anche ex n. 3, riguardava in sostanza solo un error in procedendo per asserita motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    la sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente e non rende percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.

  • art. 132 c.p.c.

    richiede una motivazione idonea a far comprendere il ragionamento decisorio; la CTR vi si è conformata in modo sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme sulla motivazione per sostenere la censura dell'Agenzia.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere la decisione; nel caso la CTR ha superato la soglia del minimo costituzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    in tema di fatture inesistenti, l'Amministrazione deve offrire prova, anche presuntiva, del carattere fittizio delle operazioni; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare la fonte legittima del costo o del credito.

  • art. 2729 c.c.

    le false o inesistenti operazioni possono essere desunte anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    l'inesistenza di passività dichiarate nelle imposte dirette può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale norma di coordinamento in tema di rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    per l'IVA le false indicazioni possono essere desunte anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 1, commi 271-279, L. n. 296 del 2006

    la contestazione riguardava la fruizione di un credito d'imposta ritenuto indebitamente formato in violazione della disciplina agevolativa.

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; se invece il percorso logico-giuridico è ricostruibile, il vizio non sussiste.
  • In tema di crediti d'imposta e fatture inesistenti, l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle singolarmente e complessivamente.
  • Quando l'Amministrazione contesti la fittizietà totale o parziale delle operazioni fatturate, la mera regolarità formale delle scritture, il pagamento delle fatture e il versamento dell'IVA non sono di per sé idonei a provare la genuinità dell'operazione.
  • Se l'Ufficio fornisce un quadro indiziario sufficiente di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, incombe sul contribuente dimostrare la legittima fonte del costo o del credito e non limitarsi a esibire documentazione contabile formale.
  • Il giudice tributario non può arrestarsi a formule generiche sulla struttura contrattuale dell'operazione, ma deve confrontarsi con tutti gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio e spiegare perché essi non integrino presunzioni gravi, precise e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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