Cassazione Civile, Ordinanza n. 07974/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi per il 2015, con i quali era stata contestata a una società l'indebita detrazione IVA su fatture emesse da alcuni fornitori ritenuti soggettivamente inesistenti. La lite riguardava, in particolare, la dedotta partecipazione della contribuente a operazioni inserite in una frode IVA e la prova della consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, del meccanismo fraudolento. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione, lamentando che il giudice d'appello avesse aderito in modo acritico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con gli specifici elementi presuntivi dedotti dall'Ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la prova della consapevolezza della frode, svalutando elementi indiziari come l'assenza di struttura dei fornitori, la mancata operatività presso l'indirizzo dichiarato, le anomalie documentali nei trasporti e i rapporti commerciali con soggetti qualificati come cartiere, e avendo indebitamente ritenuto irrilevante la mancata effettuazione di verifiche da parte della contribuente presso la Camera di commercio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata non apparente e comunque sufficientemente intelligibile nel suo percorso logico-giuridico. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte di merito non si era attenuta ai principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: aveva svalutato o omesso di valutare gli elementi indiziari addotti dall'Amministrazione e aveva erroneamente escluso che, in presenza di tali indici, gravasse sulla contribuente l'onere di provare la propria buona fede e la diligenza qualificata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione delle norme sul contenuto della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di IVA e di riparto dell'onere della prova.
È richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto e all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
È richiamato per la disciplina del contenuto della sentenza tributaria e della motivazione.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato quale norma sul contenuto della sentenza e sulla necessità di una motivazione percepibile e non apparente.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
È richiamato come norma sulla detrazione dell'IVA, che l'Ufficio assume indebitamente operata.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato per affermare che la prova dell'Amministrazione in materia IVA può essere data anche per presunzioni.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato per il requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Massime di principio
- In tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
- La prova della consapevolezza del cessionario può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei, nel loro complesso, a far emergere la conoscibilità della frode.
- Una volta che l'Ufficio abbia offerto un quadro indiziario serio e convergente, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, assumendo le informazioni ragionevolmente esigibili sul fornitore e sul rapporto commerciale.
- Nelle frodi IVA non è sufficiente, per escludere la partecipazione inconsapevole, invocare la regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o la mancanza di un vantaggio economico; tali elementi non sono di per sé decisivi.
- Il giudice di merito deve valutare gli indizi nel loro complesso, senza svalutarli singolarmente o prescindere dalla loro concordanza, e deve applicare correttamente il riparto dell'onere probatorio nelle controversie sulle operazioni soggettivamente inesistenti.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non lo è quando, pur concisa o sintetica, rende comunque percepibile la ratio della decisione e permette il controllo in cassazione.
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