Cassazione Civile, Ordinanza n. 07976/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello incidentale della società contribuente e rigettato l'appello principale dell'Ufficio. La controversia originava da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2008, con recupero di un credito d'imposta per incrementi occupazionali ex art. 7, comma 10, della L. n. 388/2000, oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio ha articolato quattro motivi: violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella per mancata previa comunicazione dell'avviso bonario, nonostante tale comunicazione fosse incontestata; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'avvenuta comunicazione; nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, sostenendo che il disconoscimento del credito d'imposta poteva avvenire in sede di controllo automatizzato per incongruenze dichiarative e non richiedeva valutazioni giuridiche sulla spettanza del credito. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, evidenziando che la sentenza impugnata era stata revocata con altra decisione passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto che, nelle more, la sentenza della CTR oggetto del ricorso era stata revocata con sentenza passata in giudicato. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione e come norma che, secondo la ricorrente, consente il recupero del credito d'imposta per incongruenze dichiarative senza necessità di ulteriori valutazioni di spettanza.
art. 7, comma 10, della L. n. 388/2000
richiamato come fonte del credito d'imposta per incrementi occupazionali oggetto di recupero.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicato quale parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicato quale parametro del motivo di nullità per motivazione apparente o omessa.
artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992
artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92
richiamati come norme sulla motivazione della sentenza, la cui violazione era dedotta dall'Agenzia.
art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la comunicazione dell'avviso bonario non sarebbe necessaria nel caso di controllo automatizzato su incongruenze dichiarative.
art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente in collegamento all'art. 36-bis per i controlli automatizzati IVA.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile poiché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso; trattandosi di norma sanzionatoria/eccezionale, è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene una definizione della controversia che elimina l'interesse alla decisione sul ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non comporta, di regola, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come quelle sul raddoppio del contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati.
- In presenza di una revoca passata in giudicato della sentenza impugnata, viene meno il presupposto dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità sulla medesima decisione.
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