Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07976/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello incidentale della società contribuente e rigettato l'appello principale dell'Ufficio. La controversia originava da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2008, con recupero di un credito d'imposta per incrementi occupazionali ex art. 7, comma 10, della L. n. 388/2000, oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio ha articolato quattro motivi: violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella per mancata previa comunicazione dell'avviso bonario, nonostante tale comunicazione fosse incontestata; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'avvenuta comunicazione; nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, sostenendo che il disconoscimento del credito d'imposta poteva avvenire in sede di controllo automatizzato per incongruenze dichiarative e non richiedeva valutazioni giuridiche sulla spettanza del credito. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, evidenziando che la sentenza impugnata era stata revocata con altra decisione passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto che, nelle more, la sentenza della CTR oggetto del ricorso era stata revocata con sentenza passata in giudicato. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene una definizione della controversia che elimina l'interesse alla decisione sul ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non comporta, di regola, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso.
  • Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come quelle sul raddoppio del contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati.
  • In presenza di una revoca passata in giudicato della sentenza impugnata, viene meno il presupposto dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità sulla medesima decisione.
  • rami":["Tributi"],"materie":["Contenzioso tributario"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Giudicato"]}]} }]}]}ၽ0

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.