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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07972/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2010, emesso a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi e detrazioni IRES, IRAP e IVA ritenuti indebiti: spese relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (emesse da due fornitori), spese ritenute non inerenti per acquisto di autoricambi prive dell'indicazione del veicolo di riferimento, nonché sanzioni e interessi iscritti in precedenti cartelle di pagamento. La CTR aveva accolto l'appello della società annullando l'atto, ritenendo viziosa la motivazione dell'avviso e illegittime alcune attività istruttorie, oltre a reputare provati e deducibili i costi contestati. L'Agenzia ricorreva per cassazione con dieci motivi, deducendo: nullità o violazione delle norme sulla motivazione dell'atto e della sentenza, correttezza della motivazione per relationem al pvc consegnato al contribuente, legittimità dell'accesso/verifica e irrilevanza di asseriti vizi dell'autorizzazione, erronea applicazione delle regole sull'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti, erronea deduzione dei costi per autoricambi, non deducibilità di sanzioni e interessi, nonché vizio motivazionale sulla rilevanza della sentenza penale favorevole al legale rappresentante.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, l'ottavo e il nono motivo, dichiarando assorbiti il settimo e il decimo, respingendo il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il principio della motivazione per relationem al pvc consegnato o comunque riprodotto negli elementi essenziali, ha escluso l'illegittimità della verifica per asserita mancanza di esplicitazione delle ragioni nell'autorizzazione, ha ribadito il riparto dell'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti e ha affermato la non deducibilità di sanzioni e degli interessi accessori; ha inoltre censurato la CTR per aver valorizzato in modo non conforme i dati probatori e per aver invertito gli oneri probatori in tema di inerenza dei costi.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente della sentenza, che ne comporta la nullità quando il ragionamento decisorio non sia percepibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché il contenuto essenziale degli atti richiamati sia noto al contribuente o riprodotto nell'atto.

  • art. 12, comma 2, L. n. 212/2000

    È richiamato dalla CTR; la Cassazione afferma che la verifica non è illegittima se l'autorizzazione è coerente con lo scopo, l'oggetto e i periodi indicati.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato per la disciplina dei poteri di accertamento della Guardia di Finanza e la validità della documentazione acquisita.

  • art. 33, comma 6, d.P.R. n. 600/1973

    L'assenza di autorizzazione del comandante non determina di regola invalidità degli atti, salvo coinvolgimento di diritti fondamentali.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso è validamente motivato se consente al contribuente di comprendere pretesa, an e quantum debeatur, anche mediante rinvio a pvc notificato o consegnato.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    Per gli accessi nei locali commerciali della Guardia di Finanza non è necessaria l'autorizzazione del procuratore; la sua mancanza non comporta automaticamente inutilizzabilità degli elementi raccolti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Le rettifiche IVA possono fondarsi anche su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione dell'avviso IVA, soddisfatto anche tramite pvc regolarmente notificato o consegnato.

  • art. 35 L. n. 4/1929

    La Guardia di Finanza, quale polizia tributaria, può accedere negli esercizi pubblici e nei locali aziendali per verifiche e ricerche senza necessità di autorizzazione scritta nel caso indicato dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova segue il riparto legale: l'Amministrazione deve fornire elementi indiziari dell'inesistenza delle operazioni o del difetto di inerenza; il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni e la correlazione dei costi all'impresa.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento e, una volta raggiunta la loro gravità, precisione e concordanza, spetta al contribuente la prova contraria.

  • art. 109 TUIR

    Il costo è deducibile solo se inerente, cioè concretamente riferibile all'attività d'impresa; la semplice contabilizzazione non basta.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA e la deducibilità dei costi presuppongono l'effettività dell'operazione; la fattura e il pagamento non sono di per sé prova sufficiente in caso di operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 96, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    La Corte esclude che esso consenta la deduzione di sanzioni o degli interessi accessori alle sanzioni relativi a cartelle di pagamento.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando il pvc richiamato sia stato consegnato o notificato al contribuente e l'atto riproduca almeno gli elementi essenziali necessari a comprendere la pretesa e a difendersi efficacemente.
  • In tema di motivazione degli atti tributari, non occorre che l'Ufficio alleghi o riproduca integralmente tutti gli atti richiamati: è sufficiente che siano noti o che ne sia riportato il contenuto essenziale, mentre il richiamo meramente narrativo non impone ulteriore allegazione.
  • La Guardia di Finanza può svolgere accessi e verifiche presso locali aziendali secondo la disciplina tributaria e di polizia tributaria; eventuali irregolarità dell'autorizzazione non determinano di per sé inutilizzabilità degli elementi acquisiti, salvo lesione di diritti fondamentali costituzionali.
  • Nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta forniti elementi gravi, precisi e concordanti, incombe sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
  • La buona fede del cessionario non esonera dalla prova dell'effettività dell'operazione quando sia contestata un'operazione oggettivamente inesistente; il pagamento e la regolarità formale delle scritture non bastano, da soli, a superare la prova indiziaria dell'Ufficio.
  • L'inerenza dei costi è un fatto costitutivo della deduzione e va dimostrata dal contribuente con riferimento alla concreta riferibilità della spesa all'attività d'impresa; la mera contabilizzazione o l'assenza di una specifica indicazione in fattura non sono sufficienti.
  • Le sanzioni tributarie e gli interessi che ad esse accedono non sono deducibili dal reddito d'impresa, perché non costituiscono costi funzionali alla produzione del reddito ma conseguenze dell'illecito o dell'inadempimento fiscale.
  • Il giudice tributario deve valutare complessivamente gli indizi offerti dall'Amministrazione e, solo se idonei, esaminare la prova contraria del contribuente; non può invertire il riparto dell'onere probatorio né sostituire alla verifica della prova una mera presunzione di buona fede o di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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