Cassazione Civile, Ordinanza n. 07978/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva accolto l'appello della società contribuente contro un avviso di accertamento per il 2009. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini IRES e IRAP e IVA detratta, perché relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, oltre che costi non inerenti, con applicazione di interessi e sanzioni. Con il primo motivo l'Agenzia ha censurato la decisione regionale nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo l'accertamento per asserita carenza nell'autorizzazione alla verifica della Guardia di Finanza, sostenendo che l'autorizzazione indicava periodi d'imposta, scopo e oggetto dell'attività ispettiva e che eventuali irregolarità nell'esercizio dei poteri di verifica non comportano inutilizzabilità degli elementi raccolti. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR si fosse limitata ad affermare che nell'avviso si faceva riferimento a elementi acquisiti presso un fornitore non portati a conoscenza del contribuente, senza esplicitare quali fossero gli atti presupposti e la loro rilevanza. Con il terzo motivo, in subordine, ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento, assumendo che l'atto era motivato per relationem mediante il pvc consegnato alla società e riprodotto nel suo contenuto essenziale, nel quale erano stati indicati gli elementi indiziari emersi presso il fornitore della società e idonei a sostenere la contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, respingendo il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la tesi dell'Agenzia sia sulla legittimità dell'attività di verifica e sull'irrilevanza, in assenza di specifica previsione, di eventuali irregolarità dell'autorizzazione, sia sulla sufficienza della motivazione dell'avviso resa per relationem al pvc consegnato al contribuente e contenente gli elementi essenziali della pretesa. Ha invece escluso la fondatezza della censura di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d'appello fosse comunque comprensibile nel suo percorso argomentativo, ma erronea nel merito rispetto ai principi sulla motivazione degli atti tributari.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, L. n. 212/2000
La CTR aveva ritenuto violato il parametro, ma la Cassazione ha escluso che la mancata o insufficiente esplicitazione delle ragioni della verifica nella autorizzazione comporti, di per sé, l'illegittimità dell'avviso, salvo coinvolgimento di diritti fondamentali.
art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma sui poteri di accesso/verifica; la Corte afferma che l'eventuale irregolarità nell'esercizio dei poteri non determina automaticamente inutilizzabilità degli elementi acquisiti.
art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
La Corte ribadisce che per gli accessi in locali di attività commerciale non è necessaria l'autorizzazione del P.M.; la nullità o inutilizzabilità non discendono automaticamente da vizi dell'autorizzazione.
L'eccezione di inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità è stata respinta perché il ricorrente aveva formulato una precisa censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di violazione di legge relativi alla legittimità dell'autorizzazione e alla motivazione dell'avviso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la censura di nullità per motivazione apparente della sentenza impugnata; la Corte però ha escluso la nullità della decisione di merito e ha valutato la questione nel merito.
Invocato per la dedotta motivazione apparente della sentenza di appello; la Corte ha escluso che ricorresse una vera e propria motivazione meramente apparente.
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, richiamata ai fini della censura di nullità della decisione regionale.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, mediante rinvio ad altri atti, purché questi siano allegati o il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto notificato.
L'avviso è legittimamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla; non occorre il richiamo integrale di tutte le prove.
È richiamato in parallelo all'art. 42 d.P.R. 600/1973 per l'obbligo di motivazione degli avvisi IVA.
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
La Corte lo richiama per chiarire che l'onere di allegazione degli atti richiamati è funzionale a integrare la motivazione, non a imporre la produzione di tutti gli atti menzionati a prescindere dalla sufficienza della motivazione già esposta.
art. 35 L. n. 4/1929
Richiamato per affermare che la Guardia di Finanza, quale polizia tributaria, può accedere negli esercizi pubblici e nei locali aziendali per verificazioni e ricerche senza necessità di autorizzazione scritta nel diverso caso previsto per i dipendenti civili.
art. 24 Cost.
La Corte ribadisce che, trattandosi di attività amministrativa, l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comporta di regola inutilizzabilità per violazione del diritto di difesa, salvo diritti fondamentali costituzionali.
Massime di principio
- In materia di accertamenti tributari, l'eventuale irregolarità formale dell'autorizzazione o delle modalità di accesso della Guardia di Finanza non determina automaticamente l'invalidità dell'atto impositivo né l'inutilizzabilità degli elementi raccolti, salvo che siano coinvolti diritti fondamentali di rango costituzionale.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando, anche per relationem, consente al contribuente di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi su an e quantum; non è necessario trascrivere o allegare integralmente tutte le prove poste a base dell'accertamento.
- Quando l'atto impositivo richiama un processo verbale di constatazione regolarmente consegnato o notificato e ne riproduce il contenuto essenziale, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto, salvo che parti ulteriori del documento, non riportate nell'atto, siano necessarie a integrare la motivazione.
- La censura di motivazione apparente della sentenza di merito richiede che la decisione sia obiettivamente incomprensibile nel suo fondamento logico; se la motivazione consente di individuare il percorso decisorio, l'errore eventualmente commesso attiene al merito e non alla nullità della sentenza.
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