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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07977/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica nei confronti di una società operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento e articoli per la casa, per gli anni d'imposta 2013 e 2014, ai fini IVA, IRES e IRAP, sulla base della contestazione di utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore ritenuto mera cartiera. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia la CTP di Milano sia la CTR Lombardia avevano respinto il ricorso. In Cassazione la società proponeva tre motivi, ma, prima della decisione sul merito, chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197 del 2022; analoga istanza veniva formulata anche dall'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte ha preso atto che la controversia era stata regolarmente definita ai sensi dell'art. 1, commi 194 e ss., L. n. 197 del 2022, poiché la contribuente aveva presentato tempestiva istanza e aveva versato la prima rata dovuta per entrambi gli avvisi di accertamento. Accertata anche la regolarità della procedura da parte dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

    È richiamato come base per la memoria depositata dalla contribuente prima della decisione.

  • art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197 del 2022

    Richiamato come fondamento della richiesta di definizione agevolata della controversia.

  • art. 1, commi 194 e ss., L. n. 197 del 2022

    La Corte ne accerta l'applicazione concreta, rilevando la tempestiva istanza e il pagamento della prima rata, e ne fa discendere l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è stata validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • La regolare presentazione dell'istanza e il versamento della prima rata, ove richiesti dalla disciplina applicabile, sono elementi sufficienti per prendere atto della definizione agevolata della controversia, se non contestati dall'amministrazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non sorge l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato quando la Corte escluda i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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